CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n . 4369/2022depositata il 10/02/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.4369/2022, pubblicata il 10 febbraio 2022, laddove ha erroneamente indicato, nella motivazione e nel dispositivo, quale Giudice del rinvio, la Corte d’appello di Roma in luogo della Corte d’appello di Bari; pertanto chiede di: a) correggere l’errore materiale contenuto al capo 4) dell’epigrafata ordinanza, sostituendo alle parole «la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione» le parole «la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione»; b) correggere l’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’epigrafata ordinanza, sostituendo alle parole «rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese» le parole «rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese»; Considerato che Gli errori materiali denunciati sono effettivamente sussistenti, poiché dalla locuzione «in diversa composizione» è dato univocamente desumere che l’individuazione del giudice del rinvio è stata effettuata con riferimento alla Corte d’appello a quo, e si tratta di errori emendabili con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ; in ordine alle deduzioni svolte con le “note di lume” dalla parte di quel giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dedotto di aver già riassunto il processo avanti alla Corte d’appello di Roma, va osservato che la rimessione in termini dovrà essere chiesta e disposta dal giudice del rinvio correttamente indicato con la presente ordinanza, ossia dalla Corte d’appello di Bari. Ritenuto che per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta. P.Q.M. Dispone la correzione degli errori material i dell'ordinanza di questa Corte n.4369/2022 pubblicata il 10 febbraio 2022 come segue: 1. al capo 4) - pag. 4, riga 6 e riga 7 - della motivazione della citata ordinanza, in luogo della frase «la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione», leggasi le parole «la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione»; 2. nel dispositivo della citata ordinanza –pag. n. 4, riga 11, riga 12 e riga 13 – in luogo delle parole «rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese», leggasi le parole «rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese». Manda alla Cancelle