CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43297/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sanUte le conclusioni del PG M ." , c„1,-) e (4 cez.,' e, to I a vi L4 (.< a, 111 -e_V1 PC Cettdo, )l-tP(.1 CeL« -rue, etilk..‘ &eh. i 21 44,1,2-t 442, .7"1-(2_ia2.2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da PALI Sokol per ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., la riduzione della pena a titolo di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] adito ha giustificato la sua decisione osservando: a) che il condannato si trovava, in atto, sottoposto alla misura dell'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio e che, pertanto, la detenzione carceraria asseritamente patita in condizioni inumane o degradanti non riguardava l'attualità; b) che l'esecuzione della pena in regime alternativo alla carcerazione non era suscettibile di arrecare il pregiudizio lamentato dall'interessato. 2. PALI Sokol, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 35-ter, comma 1, Ord. pen. e 666, comma 2, cod. proc. pen. sotto i seguenti tre profili: 1) perché le misure alternative sono modalità di esecuzione della pena detentiva del carcere, sicché il condannato che espia la pena in carcere è equiparato al condannato in costanza di misura alternativa; 2) perché i requisiti di attualità e gravità del pregiudizio non costituiscono condizioni di ammissibilità del ricorso ex art. 35-ter Ord. pen.; 3) perché il. decreto di inammissibilità de plano è previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nei soli casi di "difetto delle condizioni di legge" o di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi" e non in un caso, come quello di specie, dove si è adottata una decisione di merito a seguito di istruttoria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti. 1.1. In primo luogo, è fondato il motivo di carattere procedurale. Invero, nel caso di istanza (reclamo) risarcitoria presentata dinanzi al Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, Ord. pen., questa Corte ha elaborato il principio secondo cui la scelta legislativa è, in rito, quella di privilegiare, innanzitutto, un contraddittorio nel doppio grado di merito (Sez. 1, n. 40232 del 24/6/2016, Oppedisano, Rv. 268246; Sez. 1, n. n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265855; Sez. 1, n. 47480 del 16/7/2015, Manfra, Rv. 265468). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza può emettere un provvedimento de plano e fuori dal modello partecipato solo nel concorso dei presupposti di cui all'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen. («manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.»). Deve ricorrere, tuttavia, un'ipotesi assimilabile alla «presa d'atto» dell'assenza delle condizioni di legge, nel senso che non deve svolgersi una cognizione d'accertamento sui fatti (in quanto l'attivazione di un qualsivoglia potere istruttorio deriva dallo svolgimento di procedura partecipata ai sensi dell'art. 666, comma 5, codice di rito), né dispiegarsi una forma di valutazione discrezionale, in fatto o in diritto (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 43722 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salierno, n.m.; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490). 1.1.1. Nel caso in esame, il Giudice di merito non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto è pervenuto a una decisione senza instaurazione del contraddittorio nonostante abbia acquisito documentazione e abbia espresso una tipica valutazione discrezionale in diritto nei termini prima precisati nella esposizione in fatto. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata anzitutto per le evidenziate ragioni di carattere processuale, dovendo il Giudice del rinvio procedere a nuovo giudizio nel contraddittorio delle parti. 1.2. Il provvedimento è, peraltro, inficiato da ulteriori errori di diritto, correttamente prospettati dal ricorrente. 1.2.1. Nel dichiarare che l'istanza è inammissibile perché la detenzione carceraria sofferta dall'interessato non riguarderebbe l'attualità, il Magistrato di sorveglianza non si è conformato alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il presupposto della legittimazione all'azione compensativa non consiste nell'attualità della detenzione intramuraria, bensì nella condizione restrittiva dell'istante, che non è esclusa dalla sottoposizione del condannato a una misura alternativa alla detenzione, a condizione che la domanda riguardi pregressi periodi di carcerazione afferenti alla pena in corso di espiazione (in tal senso, Sez. 1, n. 51302 del 14/11/2019, Pelle, Rv. 277829; Sez. 1, n. 983 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Vaiani, Rv. 272286; Sez. 1, n. 47052 del 18/5/2017, Fazio, Rv. 271129). Nella specie, il PALI, essendo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare all'atto della decisione, trovandosi, dunque, in una condizione restrittiva equiparata alla detenzione intramuraria, doveva ritenersi senz'altro legittimato all'azione compensativa, anche perché i periodi di detenzione dal medesimo richiamati risultano afferenti all'unica pena in espiazione di cui all'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in data 31.7.2019. 1.2.2. Parimenti errata in diritto è l'affermazione secondo cui condizione di ammissibilità della domanda è l'attualità del pregiudizio, assunto che si pone in evidente contrasto con il principio stabilito da questa Corte di legittimità, in forza del quale presupposto necessario per radicare la competenza del Magistrato di sorveglianza è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. opera ai fini dell'individuazione dello strumento processuale di cui si può avvalere il detenuto e del relativo procedimento, ma non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio che rileva, invece, ai fini del diverso rimedio del reclamo, previsto dal citato art. 69, la cui finalità è quella di inibire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 19674 del 29/3/2017, Basso, Rv. 269894: in motivazione la Corte ha aggiunto che deve, comunque, considerarsi attuale il pregiudizio che non è stato eliminato attraverso una forma di riparazione, anche se la causa che lo ha prodotto si sia temporalmente verificata nel passato; v. anche Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269308). Anche sotto questo profilo il ricorso è fondato, essendo incontestato il perdurante stato di restrizione del richiedente. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza, che deciderà nel contraddittorio delle parti attenendosi agli enunciati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Trento. Così deciso in Roma