CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 27839/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8784-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 3411/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 29 aprile 2019, n. 3411 che, accolto il primo motivo di gravame e dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Bolzano, ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e ha ordinato l' "imme- diata restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza annullata". L'intimata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1282, 1284, 2033 c.c. per avere il giudice d'appello omesso di pronunciarsi e di riconoscere gli interessi legali sulle somme da restituire, così come richiesto alla conclusione n. 8, formulata a p. 43 dell'atto di citazione in appello". [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo sia manifestamente fondato. A fronte dell'espressa richiesta di riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la Corte d'appello si è limitata ad ordinare l'immediata restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza annullata senza riconoscere gli interessi legali che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento (v. da ultimo Cass. 24475/2019). 2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo che contesta "violazione e falsa applicazione degli artt.88, 91, 92 e 96 c.p.c. per avere il giudice d'appello compensato le spese del giudizio in assenza dei presupposti di legge e con una motivazione contraddittoria per errore materiale rispetto a quanto stabilito nel dispositivo". Ric. 2020 n. 08784 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Venezia che si pronuncerà sul riconoscimento degli interessi legali sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza annullata; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 20