CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 29 settembre scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari "reati-scopo", annullando, invece, il provvedimento custodiale originario in relazione alla incolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Con un unico motivo, egli deduce la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alla misura cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1 dell'incolpazione), ritenendo che gli elementi sui cui si fonda il titolo custodiale per questa parte fossero tutti desumibili dagli atti di altro procedimento per fatti connessi, per il quale è attualmente in corso il dibattimento di primo grado e nell'àmbito del quale egli si trova sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. 2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta carenza d'interesse, oltre che per manifesta infondatezza, dal momento che il Tribunale del riesame, con riferimento all'incolpazione di partecipazione ad associazione mafiosa, ha annullato il titolo custodiale nei confronti del ricorrente. Solo per inciso, ove mai si volesse intendere la doglianza come riferita all'incolpazione per la distinta associazione in materia di stupefacenti di cui al successivo capo 173 (così come proposta al Tribunale del riesame: vds. pagg. 25 ss., ord.), l'esito comunque non muterebbe, se non altro per la genericità delle deduzioni. Il ricorso, infatti, non muove alcun rilievo critico all'affermazione del Tribunale per cui la partecipazione dell'indagato a tale sodalizio si sarebbe protratta anche oltre la data di emissione del primo titolo custodiale, con ciò rimanendo preclusa qualsiasi possibilità di retrodatazione di quello successivo; nonché si limita a dissentire dall'ulteriore osservazione di quei giudici circa la non desumibilità dei fatti oggetto della ordinanza successiva dagli atti del relativo procedimento prima del rinvio a giudizio per quelli oggetto della ordinanza precedente (come richiesto per la retrodatazione in caso di titoli custodiali emessi in procedimenti diversi e per reati - secondo la difesa - tra loro connessi: sul punto, per tutte, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058, ribadita da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. C