CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23360/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] B. Bertolini, che ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 2 febbraio 2026 la Corte di appello di Milano haconfermato la pronuncia, in data 26 febbraio 2025, con la quale il Tribunale diBusto Arsizio aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, a loro ascrittoin concorso.2. Avverso la decisione è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi (di seguitoenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, anche peril travisamento della prova, in ordine all’attribuzione all’imputata del concorsonel reato. La Corte di appello avrebbe attribuito rilievo decisivo alla sua caricaformale di amministratrice della società ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) che esercitaval’attività alimentata illecitamente, senza disattendere effettivamente lespecifiche deduzioni difensive fondate sulle risultanze istruttorie, dalle qualiemergerebbe che l’attività era esercitata da [OSCURATO:PERSONA] (marito dellaricorrente, che in effetti gestiva la società), in particolare travisando ledichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] (che non dimostrerebbero una presenzadell’imputata presso l’azienda né una sua consapevole partecipazione allacondotta illecita, che non equivale alla conoscibilità di essa), decisivenell’impianto argomentativo censurato.2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 40,43, 110, 624 e 625 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe illegittimamentericavato il concorso nel reato dalla sola carica formale di amministratrice dellasocietà, in assenza dell’accertamento di uno specifico contributo materiale omorale alla condotta di allaccio abusivo o all’utilizzazione consapevoledell’energia illecitamente captata. Pertanto, avrebbe configurato unainammissibile responsabilità di posizione, svincolata dalla prova di un effettivoapporto concorsuale e del dolo.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso, i cui motivi sarebbero versati in fatto e privi dispecificità, poiché non si confronterebbero con la motivazione della sentenzaimpugnata, la quale ha confermato la responsabilità dell’imputata in ossequioalla consolidata giurisprudenza secondo cui il furto di energia elettrica è reatoa consumazione prolungata ed esso è configurabile anche quandol'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmentecompiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccioaltrui.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.2. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che «risponde del reatodi furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che sisia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzionerealizzato da terzi» (cfr. Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.281440 - 01; Sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438). Inoltre, «perla configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che ilconcorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo adarrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante ilrafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altriconcorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea afacilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione delreato» (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P. Rv. 276990 – 01; Sez. 6, n. 1986del 06/12/2016 – dep. 2017, Salamone, Rv. 268972 – 01); e «lapartecipazione psichica […] richiede la prova che il comportamento tenuto dal[…] concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il propositocriminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitandoun'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui» (cfr.,per tutte, Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 – 01); fermorestando che, «ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di personenel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesaspontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in unsupporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazionedell'altrui proposito criminoso» (cfr. Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri,Rv. 276820 — 01: cfr. già Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 - dep. 2001, SormaniRv. 218525 — 01; Sez. 3, n. 23916 del 26/03/2003, Basile, Rv. 224771 - 01).Nel caso di specie, la decisione impugnata – a fronte delle specificheallegazioni contenute nell’atto di appello – ha attribuito la responsabilità delfurto anche a [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’abbia qualificata comeamministratore «formale» della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., «amministrata di fatto dalmarito» [OSCURATO:PERSONA] (che aveva in uso un’utenza telefonica intestataalla moglie, indicata come contatto all’esterno della sede dell’attività); equest’ultimo è stato ritenuto l’autore materiale dell’allaccio (cfr. sentenza cit.,che richiama le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Più inparticolare, la Corte di appello ha fondato proprio sulla «carica formale» disvolta nel periodo in contestazione) la sicura contezza dell’imputata che lasocietà usufruisse dell’energia elettrica senza sostenere alcun costo. Tuttavia,non ha in alcun modo chiarito se a tale qualità formale corrispondesseeffettivamente la sua partecipazione all’attività dell’impresa, che gli stessiGiudici di merito hanno attribuito al marito. Né può costituire una compiutaargomentazione il già richiamato riferimento alla mera presenza in locodell’imputata, a fronte dell’atto di appello che aveva specificamente basato leproprie doglianze, in alcun modo disattese, sulle dichiarazioni della testeCrotti, secondo cui la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nel capannone sarebbe stataoccasionale e non correlata alla gestione della società e all’attività di essa(poiché la ricorrente avrebbe chiesto alla stessa dichiarante un preventivo perla festa dei figli).Ne deriva che non è stato chiarito adeguatamente in che termini, inossequio ai princìpi appena esposti, si possa attribuire alla ricorrente ilconcorso nel reato. Ragion per cui la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.Così deciso il 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]