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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12449/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di tre sentenze di condanna irrevocabili e ha conseguentemente rideterminato la pena in ventitré anni e sei mesi di reclusione; Rilevato che il ricorso contesta l'erroneità del calcolo del giudice dell'esecuzione e la mancata applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. (trenta anni di reclusione) all'esito degli aumenti per la continuazione sulla pena base e prima della diminuzione per il rito (con la conseguenza che la pena finale sarebbe stata di venti anni); Considerato, a questo proposito, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2» (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc.

Volpe e altri, in motivazione; cfr. anche Sez.

U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampa', in motivazione); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 21.5.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto un'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di tre sentenze di condanna irrevocabili e ha conseguentemente rideterminato la pena in ventitré anni e sei mesi di reclusione; Rilevato che il ricorso contesta l'erroneità del calcolo del giudice dell'esecuzione e la mancata applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. (trenta anni di reclusione) all'esito degli aumenti per la continuazione sulla pena base e prima della diminuzione per il rito (con la conseguenza che la pena finale sarebbe stata di venti anni); Considerato, a questo proposito, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in executivis risulta «evidente che l'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., comma 2» (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. Volpe e altri, in motivazione; cfr. anche Sez. U, n. 7029 del 28/9/2023, dep. 2024, Giampa', in motivazione); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12449/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris