CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept-ite le conclusioni del PG To_AAkri,J2>t ; t cA.A.e. 1L.Q- c--0A-[OSCURATO:PERSONA]) re.)/ 1‘,12 Yt o CA-Lk te.0 i f 73-tck.A.M_L'ull-L-k )0e itmr"-sQ- ; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 settembre 2023 la Corte di Appello di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca dell'indulto di cui alla sentenza emessa in data 28 marzo 2000. La revoca è ricollegata alla avvenuta commissione del delitto di tentato omicidio in data 11 maggio 2008 (sentenza definitiva in data 14 ottobre 2020). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Il ricorrente evidenzia che in un precedente incidente di esecuzione - introdotto dalla difesa ed avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione - nessuna statuizione era stata emessa in riferimento all'indulto, pur essendo divenuta definitiva la decisione di condanna per il fatto commesso nel 2008. Sarebbe sussistente, pertanto, una preclusione assimilabile al giudicato, tale da impedire la revoca dell'indulto/oggetto di impugnazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 In particolare, la nozione di giudicato promossa dalla difesa - in ambito esecutivo - è manifestamente erronea. Ciò perché mentre nel giudizio di cognizione il giudicato - almeno tendenzialmente - copre il dedotto e il deducibile, così non avviene in sede esecutiva. Il giudice dell'esecuzione non ha una competenza 'generale' (su ogni questione che potrebbe formare ambito del suo intervento) ma interviene solo su richiesta di parte e in rapporto ad un tema specifico oggetto della domanda (ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen.). Non può pertanto ritenersi che il precedente procedimento esecutivo - avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione - spieghi un effetto preclusivo rispetto alla delibazione di revoca dell'indulto, data la diversità di oggetto dei due incidenti esecutivi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della