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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 42688/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 maggio 2020 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su rinvio dalla Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 18927 del 9 aprile 2019, respingeva la domanda avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ai sensi dell'art. 1, commi 194 e ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, volta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], garantito da ipoteca su beni oggetto di confisca definitiva, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimenti in data 18 gennaio 2001 e 14 luglio 2004.

2. Avverso detta ordinanza, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale uniformato al principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento.

Il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, soffermandosi sull'intervallo temporale intercorso tra il decreto ingiuntivo, la conseguente iscrizione ipotecaria e le iniziative giudiziarie contro il debitore, iniziate nell'anno 1998, e non sul periodo antecedente.

Il credito oggetto della domanda di ammissione al pagamento risulta, infatti, da un decreto ingiuntivo avente data certa anteriore al primo sequestro preventivo e munito di ipoteca anch'essa iscritta anteriormente, a riprova dell'estraneità dello stesso alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione laddove è stata esclusa la buona fede del creditore originario.

Il Tribunale non ha accertato in che modo e per quali ragioni il credito fosse strumentale alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che al momento della sua concessione non risultava che il predetto fosse stato riconosciuto affiliato alla consorteria mafiosa ovvero oggetto di iniziative giudiziarie.

Ha violato i criteri legali per l'accertamento della buona fede, escludendola in base ad elementi inconferenti; non ha considerato che l'apertura di credito era stata concessa nel 1990, mentre soltanto nell'anno 1998 era intervenuto il primo sequestro di prevenzione e già prima di tale data, nell'anno 1994, la banca aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo, provvedendo ad iscrivere ipoteca sui beni successivamente confiscati; ha poi addebitato all'istituto di credito di non avere conosciuto sul conto del fideiussore notizie che anche la Procura della Repubblica avrebbe appreso ad anni di distanza e non ha spiegato di quali eventuali provvedimenti cautelari o di prevenzione la banca erogatrice avrebbe dovuto avere notizia, provvedimenti emessi soltanto in seguito, quando erano emersi elementi dell'appartenenza del socio garante, [OSCURATO:PERSONA], alla criminalità organizzata, ma in precedenza ignorati dall'istituto di credito, cui non incombe l'onere di effettuare penetranti indagini a carico del potenziale beneficiario del finanziamento; ha ravvisato plurimi profili di colpa nella conduzione dell'istruttoria, senza considerare che il fido in conto corrente era stato riconosciuto per un importo inferiore a quello richiesto e ponendo in essere tutti gli accertamenti possibili nei confronti della società richiedente, risultata oculatamente gestita e intestataria di immobili di ingente valore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.

2. I presupposti fattuali della vicenda all'odierno esame sono certi e documentati nei seguenti termini: - nel dicembre 1990 la [OSCURATO:SOCIETA]. concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. una scopertura in conto corrente di 80 milioni di lire; - la [OSCURATO:PERSONA], che aveva incorporato nel 1992 la [OSCURATO:SOCIETA], in data 3 giugno 1994 otteneva nei confronti della società e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, decreto ingiuntivo di pagamento, in solido tra loro, dell'importo di lire 84.501.553, pari al saldo debitore sul conto corrente n. 11.00258 intrattenuto con l'istituto, cui seguiva, in data 4 giugno 1994, iscrizione di ipoteca su alcuni cespiti immobiliari; - con decreto del 29 giugno 1998, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro degli stessi immobili sui quali era stata iscritta la garanzia ipotecaria, poi confiscati con provvedimenti divenuti definitivi; - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con contratto del 14 dicembre 2007, stipulato ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385, diventava titolare del credito, cedutole da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], a sua volta cessionaria del medesimo credito dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva incorporato nel 1999 la [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda dell'odierna ricorrente, ritenendo decisiva la successione nella titolarità del credito, intervenuta (almeno con riguardo alla seconda cessione) in epoca ampiamente successiva all'imposizione dei vincoli sui beni, in adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui il terzo cessionario, diventato creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro, è costituito in mala fede in ragione dell'art. 52 codice antimafia, che richiede l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede.

Sottolineava, inoltre, che in ogni caso le scarne allegazioni -e le carenze nella produzione documentale relativa all'istruttoria bancaria- non consentissero nemmeno di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla richiedente.

2.2. Interposto ricorso da parte dell'interessata, la Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza delle censure della società istante: - ricordando, innanzitutto, che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato era stato superato da recente autorevole pronunciamento (Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altro, Rv. 272978), col quale erano stati fissati i seguenti principi di diritto: "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede»; il creditore cessionario è chiamato a provare, oltre alla propria buona fede sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto, la sussistenza originaria della buona fede, ossia «la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita, (che) deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario»; «l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità»; - riscontrando, inoltre, la sussistenza del denunziato vizio motivazionale per essersi il provvedimento sottratto alla specifica disamina dei dati richiamati dall'istante che aveva incentrato l'istanza di ammissione, per un verso, valorizzando l'intervallo temporale intercorso tra l'ottenimento del decreto ingiuntivo, con conseguente iscrizione ipotecaria, e le iniziative giudiziarie contro il debitore; per altro verso, sulla buona fede della banca che aveva ceduto il credito, all'oscuro delle attività illecite dei proposti.

Pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento, aveva rimesso alla fase di rinvio un rinnovato esame dell'istanza nel quadro dei principi di diritto richiamati e "in piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi ...con il solo limite di non ripetere i vizi del provvedimento annullato".

3. Il Tribunale, nell'ordinanza in contestazione, ha evidenziato che pur trattandosi di operazione antecedente al sequestro, l'ente che aveva concesso la scopertura in conto corrente ([OSCURATO:SOCIETA].) non poteva ritenersi portatore di una condizione di buona fede.

3.1. Quanto all'esistenza del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita (anche in termini di creazione delle condizioni di fatto per un reimpiego, dato il contenuto della previsione di legge che prevede espressamente tale declinazione della strumentalità) ha richiamato le verifiche operate nelle decisioni che, in cognizione, hanno dato luogo alla confisca, sinteticamente richiamate nella decisione esecutiva che ha in proposito evidenziato l'accertata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa di Resuttana, risalente ad epoca anteriore al biennio 1989-1990; il pieno inserimento della società al medesimo riconducile, operante nel settore dell'edilizia, nell'ambito della spartizione degli appalti controllata da "cosa nostra"; l'esiguità dei redditi leciti di cui il Guastella disponeva all'epoca della costituzione della società e a quella degli acquisti immobiliari dalla medesima effettuati nel 1989 per complessivi 225 milioni di lire; la coincidenza del periodo storico di concessione del fido con quello di contaminazione dell'attività di impresa con l'investimento di risorse illecite provenienti dalla partecipazione del Guastella all'associazione mafiosa.

3.2. In tale cornice ha, poi, verificato l'atteggiamento soggettivo della banca, ricostruito proprio attraverso la documentazione prodotta dalla richiedente, relativa alla istruttoria a suo tempo svolta per la concessione della facoltà di scoperto, valorizzando una serie di indicatori logici e storici, relativi all'avvenuto impiego, o meno, della diligenza richiesta per la tipologia dell'operazione effettuata.

Ha al riguardo valorizzato il parere del funzionario della banca che, pur dando atto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio per l'anno 1989, aveva rappresentato che la società aveva diverse linee di credito per un totale di affidamenti di circa 730 milioni, già utilizzati per l'importo complessivo di 581 milioni; sugli immobili intestati ai fideiussori, del valore complessivo di circa un miliardo di lire, gravavano precedenti iscrizioni ipotecarie per 960 milioni a garanzia del rimborso di mutui nemmeno quantificati; risultava, inoltre, che la società aveva avanzato richiesta di concessione di ulteriori finanziamenti, come da relazione del Banco di Sicilia dell'ottobre 1990; la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nella nota del 25 settembre 1990, pur valutando come "discreti" gli utili conseguiti e le attrezzature di cantiere, aveva evidenziato come il capitale sociale fosse pari a soli otto milioni di lire e aveva elencato una serie di insolvenze cambiarie a carico di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1984 e 1985.

3.3. Da tali presupposti ha inferito la conclusione che l'ente bancario non poteva opporre una condizione di incolpevole conoscenza del nesso di strumentalità, non risultando corrette, ed anzi apparendo del tutto superficiali e negligenti, le procedure seguite all'epoca di concessione dello scoperto, pari quasi al doppio dell'utile di esercizio conseguito dalla società nell'anno precedente.

Ed invero, già sulla base dei risultati della scarna istruttoria predisposta dalla banca, funzionale alla valutazione del merito creditizio, emergeva la modesta entità del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento (per complessivi 581 milioni) e l'inidoneità delle garanzie offerte dai garanti, tenuto conto del valore degli immobili agli stessi intestati e dell'importo delle precedenti iscrizioni ipotecarie.

E tanto avrebbe dovuto comportare una obiettiva e prudente ricostruzione del profilo della società nonché l'acquisizione, necessaria e viceversa omessa, della documentazione relativa ai redditi dichiarati dai fideiussori onde apprezzare l'esistenza di concrete garanzie di solvibilità, tanto più considerando che, nel procedimento di prevenzione, era rimasto accertato che [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale 1985-1992, aveva dichiarato redditi netti annualmente inferiori ai 12 milioni di lire, appena sufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare, e, ciò nonostante, nel triennio 1989-1991, aveva effettuato investimenti immobiliari per complessivi 670 milioni di lire.

4. Alla luce di siffatto apparato argomentativo risulta, innanzitutto, evidente l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

L'ordinanza impugnata non ha violato il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. per essersi strettamente attenuta ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente e per avere colmato le evidenziate lacune motivazionali.

4.1. Merita ricordare che la diversa modulazione dell'intervento decisorio del giudice di rinvio è condizionata dalle ragioni dell'annullamento, differenziandosi a seconda che lo stesso sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Nel primo caso il provvedimento annullato resta inficiato soltanto dall'errore giuridico, che non deve essere ripetuto.

Nel secondo, invece, l'intervento cognitivo del giudice di rinvio assume la massima latitudine nel rinnovare l'esame dei dati fattuali con i medesimi poteri di cui aveva disposto il giudice 6 della decisione annullata, con l'unico limite di non riproporre il percorso logico già considerato carente o incongruo e di rendere adeguata giustificazione delle determinazioni assunte, anche eventualmente coincidenti con quelle già annullate.

È, peraltro, vero, che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma considerazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, nel formare ed esternare il proprio convincimento non può discostarsi dallo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, restando dunque vincolato alla considerazione, ivi espressa, di eventuali rilievi sull'incoerenza del ragionamento probatorio, sulla contraddittorietà tra premesse e conclusioni, sulle modalità di conduzione del procedimento indiziario e non potendo nemmeno prescindere dalle indicazioni sulla necessità del compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di rilevanza decisiva per l'esito del giudizio, o comunque sul necessario esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul verdetto conclusivo: il giudice di rinvio, anche se dissenziente, non può semplicemente ignorare tali statuizioni e nemmeno può aggirarle mediante una struttura motivazionale replicante i medesimi vizi riscontrati nella pronuncia annullata.

4.2. Ma, nel caso in esame, il Tribunale non solo si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, incentrando la propria indagine sulla buona fede all'epoca della concessione del fido e in capo all'istituto concedente, ma, colmando le evidenziate lacune con motivazione logica, giustificata e coerente con i dati fattuali disponibili, ha osservato che la richiedente non aveva provato la conduzione di un'istruttoria adeguata sulle condizioni soggettive ed economiche dei soggetti coinvolti, in particolare con riferimento alla capacità finanziaria, alle condizioni patrimoniali e alle reali garanzie di solvibilità dei soci fideiussori in funzione dei redditi e dei beni disponibili.

5. A tali rilievi la ricorrente oppone argomentazioni infondate e nemmeno rispettose delle linee interpretative dell'istituto, come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte.

5.1. Invero, l'esistenza del nesso di strumentalità ben può presumersi, salva prova contraria, nell'ipotesi in cui il credito venga erogato nello spazio temporale in cui si manifesta ed è attuale la pericolosità del debitore, dovendosi ritenere che la concessione di un mutuo, di un finanziamento, di un fido in conto corrente è idonea ad agevolare, anche indirettamente, la realizzazione di attività illecite in conseguenza dell'incremento di disponibilità che deriva dall'erogazione e messa a disposizione di mezzi finanziari.

Si tratta di una conseguenza legale della pericolosità sociale del soggetto cui è riferibile il bene confiscato, accertata nel procedimento che ha dato luogo alla confisca, e che determina ex lege il trasferimento sul creditore di un onere probatorio, che consiste o nella dimostrazione dell'assenza di tale condizione di strumentalità o della condizione soggettiva di buona fede, ossia di ignoranza scusabile di tale nesso.

Buona fede che va intesa in termini di non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, dell'utilità fornita, con la concessione del credito, al soggetto portatore di pericolosità: il comportamento del terzo, dunque, è da ritenersi colpevole non solo quando esso sia qualificato dal dolo, ossia dalla consapevole e volontaria adesione all'altrui attività illecita, ma anche quando consapevolezza e volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo, la ragionevolezza dell'affidamento non potendo essere invocata da chi versi in una situazione di negligenza per non avere osservato le comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti.

E tali principi interpretativi sono stati puntualizzati nella loro applicazione pratica in riferimento alla posizione del terzo titolare del diritto reale che sia un istituto di credito o finanziario, tenuto al rispetto delle disposizioni di settore emanate dall'autorità preposta alla vigilanza, vigenti all'epoca dell'erogazione del credito, e delle modalità di riparto delle competenze tra organi centrali e sedi periferiche, stabilite dal singolo istituto stesso nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Pertanto, nell'apprezzamento della condizione di buona fede della struttura bancaria o finanziaria, l'analisi deve includere la verifica non soltanto del rispetto delle procedure interne per concedere finanziamenti, ma anche delle modalità della condotta istruttoria per riscontrarvi una approfondita ed autonoma ricostruzione delle caratteristiche soggettive ed economiche dei soggetti coinvolti quanto alla capacità finanziaria, alle condizioni patrimoniali, alla possibilità, in funzione dei redditi disponibili, di restituire il finanziamento, ai beni a disposizione o da acquisire, nonché delle finalità del negozio giuridico da stipulare in merito all'effettiva e concreta operatività dei soggetti economici interessati.

5.2. Tanto precisato, non ha pregio innanzitutto l'affermazione secondo la quale l'indagine del giudice "non avrebbe dovuto travalicare la barriera preclusiva imposta dalla sentenza della Suprema Corte, arretrando la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della buona fede della banca al 1990 e cioè al momento della concessione del fido".

Tale affermazione è frutto di palese travisamento dell'intervento rescindente che, al contrario, ha demandato al giudice del rinvio proprio tale verifica nel rispetto del ribadito principio di diritto, in forza del quale il creditore cessionario deve dimostrare non solo la propria buona fede, ma anche la sussistenza della buona fede in capo al creditore originario all'epoca della costituzione del credito.

Il ricorso, poi, non contesta specificamente il nesso di strumentalità che i giudici di merito hanno ravvisato tra il credito e l'attività svolta dal proposto [OSCURATO:PERSONA] mediante la società a lui riconducibile, risultata pienamente inserita nel sistema di spartizione degli appalti controllato dall'associazione mafiosa dal medesimo partecipata, né pone in dubbio la corrispondenza temporale tra l'apertura di credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto, ma si affida alla dedotta ignoranza incolpevole di tale stato di cose e alla distanza temporale tra la concessione del fido in conto corrente e le iniziative giudiziarie contro il proposto.

Obiezioni per nulla decisive: se, infatti, è evidente che l'ente creditizio non è titolare di particolari prerogative investigative, la dimostrazione che deve essere fornita dal medesimo concerne il livello della verifica condotta, alla stregua dei dati all'epoca disponibili, sulle caratteristiche soggettive dei soggetti coinvolti, in punto di affidabilità e solvibilità derivanti dalla reale capacità produttiva di reddito.

Per contro, il giudice investito dello scrutinio ha osservato che il terzo creditore non ha provato che era stata condotta una istruttoria adeguata dall'originario istituto concedente, tenuto conto dei consistenti affidamenti già concessi alla società richiedente da altri istituti finanziatori e quasi interamente utilizzati, della inidoneità delle garanzie patrimoniali offerte dai garanti, il cui patrimonio immobiliare era gravato da precedenti iscrizioni ipotecarie per un importo pari quasi all'intero valore, delle insolvenze cambiarie del socio [OSCURATO:PERSONA] e considerato, altresì, l'assenza di documentazione relativa ai redditi dichiarati dai fideiussori e, dunque, alla disponibilità da parte dei medesimi di risorse tali da consentire di procedere con mezzi leciti alla realizzazione di investimenti.

Alla luce di tali puntuali rilievi va escluso che l'applicazione - da parte del Tribunale- dei contenuti dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, in punto di apprezzamento degli oneri dimostrativi posti a carico dell'istante, sia stata operata in violazione di legge e la conclusione raggiunta sull'assenza di spiegazione in ordine alla compatibilità dell'operazione con una condizione di buona fede e di incolpevole affidamento appare logica, più che adeguatamente giustificata e coerente con i dati conoscitivi nella disponibilità dell'istituto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 maggio 2020 il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su rinvio dalla Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 18927 del 9 aprile 2019, respingeva la domanda avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ai sensi dell'art. 1, commi 194 e ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228, volta ad ottenere l'ammissione al pagamento del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci garanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], garantito da ipoteca su beni oggetto di confisca definitiva, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimenti in data 18 gennaio 2001 e 14 luglio 2004. 2. Avverso detta ordinanza, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale uniformato al principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, soffermandosi sull'intervallo temporale intercorso tra il decreto ingiuntivo, la conseguente iscrizione ipotecaria e le iniziative giudiziarie contro il debitore, iniziate nell'anno 1998, e non sul periodo antecedente. Il credito oggetto della domanda di ammissione al pagamento risulta, infatti, da un decreto ingiuntivo avente data certa anteriore al primo sequestro preventivo e munito di ipoteca anch'essa iscritta anteriormente, a riprova dell'estraneità dello stesso alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione laddove è stata esclusa la buona fede del creditore originario. Il Tribunale non ha accertato in che modo e per quali ragioni il credito fosse strumentale alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che al momento della sua concessione non risultava che il predetto fosse stato riconosciuto affiliato alla consorteria mafiosa ovvero oggetto di iniziative giudiziarie. Ha violato i criteri legali per l'accertamento della buona fede, escludendola in base ad elementi inconferenti; non ha considerato che l'apertura di credito era stata concessa nel 1990, mentre soltanto nell'anno 1998 era intervenuto il primo sequestro di prevenzione e già prima di tale data, nell'anno 1994, la banca aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo, provvedendo ad iscrivere ipoteca sui beni successivamente confiscati; ha poi addebitato all'istituto di credito di non avere conosciuto sul conto del fideiussore notizie che anche la Procura della Repubblica avrebbe appreso ad anni di distanza e non ha spiegato di quali eventuali provvedimenti cautelari o di prevenzione la banca erogatrice avrebbe dovuto avere notizia, provvedimenti emessi soltanto in seguito, quando erano emersi elementi dell'appartenenza del socio garante, [OSCURATO:PERSONA], alla criminalità organizzata, ma in precedenza ignorati dall'istituto di credito, cui non incombe l'onere di effettuare penetranti indagini a carico del potenziale beneficiario del finanziamento; ha ravvisato plurimi profili di colpa nella conduzione dell'istruttoria, senza considerare che il fido in conto corrente era stato riconosciuto per un importo inferiore a quello richiesto e ponendo in essere tutti gli accertamenti possibili nei confronti della società richiedente, risultata oculatamente gestita e intestataria di immobili di ingente valore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento. 2. I presupposti fattuali della vicenda all'odierno esame sono certi e documentati nei seguenti termini: - nel dicembre 1990 la [OSCURATO:SOCIETA]. concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. una scopertura in conto corrente di 80 milioni di lire; - la [OSCURATO:PERSONA], che aveva incorporato nel 1992 la [OSCURATO:SOCIETA], in data 3 giugno 1994 otteneva nei confronti della società e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, decreto ingiuntivo di pagamento, in solido tra loro, dell'importo di lire 84.501.553, pari al saldo debitore sul conto corrente n. 11.00258 intrattenuto con l'istituto, cui seguiva, in data 4 giugno 1994, iscrizione di ipoteca su alcuni cespiti immobiliari; - con decreto del 29 giugno 1998, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, nell'ambito del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro degli stessi immobili sui quali era stata iscritta la garanzia ipotecaria, poi confiscati con provvedimenti divenuti definitivi; - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con contratto del 14 dicembre 2007, stipulato ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385, diventava titolare del credito, cedutole da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], a sua volta cessionaria del medesimo credito dalla [OSCURATO:PERSONA], che aveva incorporato nel 1999 la [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Tribunale di Palermo rigettava la domanda dell'odierna ricorrente, ritenendo decisiva la successione nella titolarità del credito, intervenuta (almeno con riguardo alla seconda cessione) in epoca ampiamente successiva all'imposizione dei vincoli sui beni, in adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui il terzo cessionario, diventato creditore in data successiva alla trascrizione del sequestro, è costituito in mala fede in ragione dell'art. 52 codice antimafia, che richiede l'anteriorità dell'iscrizione dell'ipoteca e l'anteriorità della cessione rispetto al sequestro per consentire la prova della buona fede. Sottolineava, inoltre, che in ogni caso le scarne allegazioni -e le carenze nella produzione documentale relativa all'istruttoria bancaria- non consentissero nemmeno di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla richiedente. 2.2. Interposto ricorso da parte dell'interessata, la Corte di cassazione ha ritenuto la fondatezza delle censure della società istante: - ricordando, innanzitutto, che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nel provvedimento impugnato era stato superato da recente autorevole pronunciamento (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altro, Rv. 272978), col quale erano stati fissati i seguenti principi di diritto: "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sé l'ammissibilità della ragione creditoria, né determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede»; il creditore cessionario è chiamato a provare, oltre alla propria buona fede sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti con il proposto, la sussistenza originaria della buona fede, ossia «la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita, (che) deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario»; «l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità»; - riscontrando, inoltre, la sussistenza del denunziato vizio motivazionale per essersi il provvedimento sottratto alla specifica disamina dei dati richiamati dall'istante che aveva incentrato l'istanza di ammissione, per un verso, valorizzando l'intervallo temporale intercorso tra l'ottenimento del decreto ingiuntivo, con conseguente iscrizione ipotecaria, e le iniziative giudiziarie contro il debitore; per altro verso, sulla buona fede della banca che aveva ceduto il credito, all'oscuro delle attività illecite dei proposti. Pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento, aveva rimesso alla fase di rinvio un rinnovato esame dell'istanza nel quadro dei principi di diritto richiamati e "in piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi ...con il solo limite di non ripetere i vizi del provvedimento annullato". 3. Il Tribunale, nell'ordinanza in contestazione, ha evidenziato che pur trattandosi di operazione antecedente al sequestro, l'ente che aveva concesso la scopertura in conto corrente ([OSCURATO:SOCIETA].) non poteva ritenersi portatore di una condizione di buona fede. 3.1. Quanto all'esistenza del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita (anche in termini di creazione delle condizioni di fatto per un reimpiego, dato il contenuto della previsione di legge che prevede espressamente tale declinazione della strumentalità) ha richiamato le verifiche operate nelle decisioni che, in cognizione, hanno dato luogo alla confisca, sinteticamente richiamate nella decisione esecutiva che ha in proposito evidenziato l'accertata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla famiglia mafiosa di Resuttana, risalente ad epoca anteriore al biennio 1989-1990; il pieno inserimento della società al medesimo riconducile, operante nel settore dell'edilizia, nell'ambito della spartizione degli appalti controllata da "cosa nostra"; l'esiguità dei redditi leciti di cui il Guastella disponeva all'epoca della costituzione della società e a quella degli acquisti immobiliari dalla medesima effettuati nel 1989 per complessivi 225 milioni di lire; la coincidenza del periodo storico di concessione del fido con quello di contaminazione dell'attività di impresa con l'investimento di risorse illecite provenienti dalla partecipazione del Guastella all'associazione mafiosa. 3.2. In tale cornice ha, poi, verificato l'atteggiamento soggettivo della banca, ricostruito proprio attraverso la documentazione prodotta dalla richiedente, relativa alla istruttoria a suo tempo svolta per la concessione della facoltà di scoperto, valorizzando una serie di indicatori logici e storici, relativi all'avvenuto impiego, o meno, della diligenza richiesta per la tipologia dell'operazione effettuata. Ha al riguardo valorizzato il parere del funzionario della banca che, pur dando atto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio per l'anno 1989, aveva rappresentato che la società aveva diverse linee di credito per un totale di affidamenti di circa 730 milioni, già utilizzati per l'importo complessivo di 581 milioni; sugli immobili intestati ai fideiussori, del valore complessivo di circa un miliardo di lire, gravavano precedenti iscrizioni ipotecarie per 960 milioni a garanzia del rimborso di mutui nemmeno quantificati; risultava, inoltre, che la società aveva avanzato richiesta di concessione di ulteriori finanziamenti, come da relazione del Banco di Sicilia dell'ottobre 1990; la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nella nota del 25 settembre 1990, pur valutando come "discreti" gli utili conseguiti e le attrezzature di cantiere, aveva evidenziato come il capitale sociale fosse pari a soli otto milioni di lire e aveva elencato una serie di insolvenze cambiarie a carico di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1984 e 1985. 3.3. Da tali presupposti ha inferito la conclusione che l'ente bancario non poteva opporre una condizione di incolpevole conoscenza del nesso di strumentalità, non risultando corrette, ed anzi apparendo del tutto superficiali e negligenti, le procedure seguite all'epoca di concessione dello scoperto, pari quasi al doppio dell'utile di esercizio conseguito dalla società nell'anno precedente. Ed invero, già sulla base dei risultati della scarna istruttoria predisposta dalla banca, funzionale alla valutazione del merito creditizio, emergeva la modesta entità del capitale sociale rispetto alle fonti di finanziamento (per complessivi 581 milioni) e l'inidoneità delle garanzie offerte dai garanti, tenuto conto del valore degli immobili agli stessi intestati e dell'importo delle precedenti iscrizioni ipotecarie. E tanto avrebbe dovuto comportare una obiettiva e prudente ricostruzione del profilo della società nonché l'acquisizione, necessaria e viceversa omessa, della documentazione relativa ai redditi dichiarati dai fideiussori onde apprezzare l'esistenza di concrete garanzie di solvibilità, tanto più considerando che, nel procedimento di prevenzione, era rimasto accertato che [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale 1985-1992, aveva dichiarato redditi netti annualmente inferiori ai 12 milioni di lire, appena sufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare, e, ciò nonostante, nel triennio 1989-1991, aveva effettuato investimenti immobiliari per complessivi 670 milioni di lire. 4. Alla luce di siffatto apparato argomentativo risulta, innanzitutto, evidente l'infondatezza del primo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata non ha violato il disposto dell'art. 627 cod. proc. pen. per essersi strettamente attenuta ai principi di diritto fissati nella sentenza rescindente e per avere colmato le evidenziate lacune motivazionali. 4.1. Merita ricordare che la diversa modulazione dell'intervento decisorio del giudice di rinvio è condizionata dalle ragioni dell'annullamento, differenziandosi a seconda che lo stesso sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso il provvedimento annullato resta inficiato soltanto dall'errore giuridico, che non deve essere ripetuto. Nel secondo, invece, l'intervento cognitivo del giudice di rinvio assume la massima latitudine nel rinnovare l'esame dei dati fattuali con i medesimi poteri di cui aveva disposto il giudice 6 della decisione annullata, con l'unico limite di non riproporre il percorso logico già considerato carente o incongruo e di rendere adeguata giustificazione delle determinazioni assunte, anche eventualmente coincidenti con quelle già annullate. È, peraltro, vero, che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione, con la conseguenza che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma considerazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, nel formare ed esternare il proprio convincimento non può discostarsi dallo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, restando dunque vincolato alla considerazione, ivi espressa, di eventuali rilievi sull'incoerenza del ragionamento probatorio, sulla contraddittorietà tra premesse e conclusioni, sulle modalità di conduzione del procedimento indiziario e non potendo nemmeno prescindere dalle indicazioni sulla necessità del compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di rilevanza decisiva per l'esito del giudizio, o comunque sul necessario esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul verdetto conclusivo: il giudice di rinvio, anche se dissenziente, non può semplicemente ignorare tali statuizioni e nemmeno può aggirarle mediante una struttura motivazionale replicante i medesimi vizi riscontrati nella pronuncia annullata. 4.2. Ma, nel caso in esame, il Tribunale non solo si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, incentrando la propria indagine sulla buona fede all'epoca della concessione del fido e in capo all'istituto concedente, ma, colmando le evidenziate lacune con motivazione logica, giustificata e coerente con i dati fattuali disponibili, ha osservato che la richiedente non aveva provato la conduzione di un'istruttoria adeguata sulle condizioni soggettive ed economiche dei soggetti coinvolti, in particolare con riferimento alla capacità finanziaria, alle condizioni patrimoniali e alle reali garanzie di solvibilità dei soci fideiussori in funzione dei redditi e dei beni disponibili. 5. A tali rilievi la ricorrente oppone argomentazioni infondate e nemmeno rispettose delle linee interpretative dell'istituto, come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte. 5.1. Invero, l'esistenza del nesso di strumentalità ben può presumersi, salva prova contraria, nell'ipotesi in cui il credito venga erogato nello spazio temporale in cui si manifesta ed è attuale la pericolosità del debitore, dovendosi ritenere che la concessione di un mutuo, di un finanziamento, di un fido in conto corrente è idonea ad agevolare, anche indirettamente, la realizzazione di attività illecite in conseguenza dell'incremento di disponibilità che deriva dall'erogazione e messa a disposizione di mezzi finanziari. Si tratta di una conseguenza legale della pericolosità sociale del soggetto cui è riferibile il bene confiscato, accertata nel procedimento che ha dato luogo alla confisca, e che determina ex lege il trasferimento sul creditore di un onere probatorio, che consiste o nella dimostrazione dell'assenza di tale condizione di strumentalità o della condizione soggettiva di buona fede, ossia di ignoranza scusabile di tale nesso. Buona fede che va intesa in termini di non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, dell'utilità fornita, con la concessione del credito, al soggetto portatore di pericolosità: il comportamento del terzo, dunque, è da ritenersi colpevole non solo quando esso sia qualificato dal dolo, ossia dalla consapevole e volontaria adesione all'altrui attività illecita, ma anche quando consapevolezza e volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo, la ragionevolezza dell'affidamento non potendo essere invocata da chi versi in una situazione di negligenza per non avere osservato le comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti. E tali principi interpretativi sono stati puntualizzati nella loro applicazione pratica in riferimento alla posizione del terzo titolare del diritto reale che sia un istituto di credito o finanziario, tenuto al rispetto delle disposizioni di settore emanate dall'autorità preposta alla vigilanza, vigenti all'epoca dell'erogazione del credito, e delle modalità di riparto delle competenze tra organi centrali e sedi periferiche, stabilite dal singolo istituto stesso nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Pertanto, nell'apprezzamento della condizione di buona fede della struttura bancaria o finanziaria, l'analisi deve includere la verifica non soltanto del rispetto delle procedure interne per concedere finanziamenti, ma anche delle modalità della condotta istruttoria per riscontrarvi una approfondita ed autonoma ricostruzione delle caratteristiche soggettive ed economiche dei soggetti coinvolti quanto alla capacità finanziaria, alle condizioni patrimoniali, alla possibilità, in funzione dei redditi disponibili, di restituire il finanziamento, ai beni a disposizione o da acquisire, nonché delle finalità del negozio giuridico da stipulare in merito all'effettiva e concreta operatività dei soggetti economici interessati. 5.2. Tanto precisato, non ha pregio innanzitutto l'affermazione secondo la quale l'indagine del giudice "non avrebbe dovuto travalicare la barriera preclusiva imposta dalla sentenza della Suprema Corte, arretrando la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della buona fede della banca al 1990 e cioè al momento della concessione del fido". Tale affermazione è frutto di palese travisamento dell'intervento rescindente che, al contrario, ha demandato al giudice del rinvio proprio tale verifica nel rispetto del ribadito principio di diritto, in forza del quale il creditore cessionario deve dimostrare non solo la propria buona fede, ma anche la sussistenza della buona fede in capo al creditore originario all'epoca della costituzione del credito. Il ricorso, poi, non contesta specificamente il nesso di strumentalità che i giudici di merito hanno ravvisato tra il credito e l'attività svolta dal proposto [OSCURATO:PERSONA] mediante la società a lui riconducibile, risultata pienamente inserita nel sistema di spartizione degli appalti controllato dall'associazione mafiosa dal medesimo partecipata, né pone in dubbio la corrispondenza temporale tra l'apertura di credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto, ma si affida alla dedotta ignoranza incolpevole di tale stato di cose e alla distanza temporale tra la concessione del fido in conto corrente e le iniziative giudiziarie contro il proposto. Obiezioni per nulla decisive: se, infatti, è evidente che l'ente creditizio non è titolare di particolari prerogative investigative, la dimostrazione che deve essere fornita dal medesimo concerne il livello della verifica condotta, alla stregua dei dati all'epoca disponibili, sulle caratteristiche soggettive dei soggetti coinvolti, in punto di affidabilità e solvibilità derivanti dalla reale capacità produttiva di reddito. Per contro, il giudice investito dello scrutinio ha osservato che il terzo creditore non ha provato che era stata condotta una istruttoria adeguata dall'originario istituto concedente, tenuto conto dei consistenti affidamenti già concessi alla società richiedente da altri istituti finanziatori e quasi interamente utilizzati, della inidoneità delle garanzie patrimoniali offerte dai garanti, il cui patrimonio immobiliare era gravato da precedenti iscrizioni ipotecarie per un importo pari quasi all'intero valore, delle insolvenze cambiarie del socio [OSCURATO:PERSONA] e considerato, altresì, l'assenza di documentazione relativa ai redditi dichiarati dai fideiussori e, dunque, alla disponibilità da parte dei medesimi di risorse tali da consentire di procedere con mezzi leciti alla realizzazione di investimenti. Alla luce di tali puntuali rilievi va escluso che l'applicazione - da parte del Tribunale- dei contenuti dell'art. 52 d.lgs. n.159 del 2011, in punto di apprezzamento degli oneri dimostrativi posti a carico dell'istante, sia stata operata in violazione di legge e la conclusione raggiunta sull'assenza di spiegazione in ordine alla compatibilità dell'operazione con una condizione di buona fede e di incolpevole affidamento appare logica, più che adeguatamente giustificata e coerente con i dati conoscitivi nella disponibilità dell'istituto
Decreto Cassazione n. 42688/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris