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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 42444/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; iC difensorelAvv. [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti, chiedeva l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]." ed in tale veste veniva condannato per essersi ingiustamente appropriato di beni, del valore di oltre 286.000 euro, che la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva ricevuto in locazione dalla società "Grenke locazione s.r.l.".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con i primi due motivi si deduceva che sarebbe carente sia la prova del contributo causale del ricorrente, sia quella relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente sarebbe stato amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ma non avrebbe svolto alcuna attività di amministrazione effettiva, essendosi limitato a firmare l'"accordo quadro" di locazione; lo stesso, peraltro, aveva disconosciuto le firme sui contratti di locazione esecutivi dell'accordo e aveva dichiarato di non avere avuto accesso né al conto corrente della società, né all'indirizzo Pec della "[OSCURATO:SOCIETA].";

2.2. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con riferimento all'appropriazione indebita correlata al terzo contratto di locazione: l'intimazione ad adempiere sarebbe pervenuta il 26 Marzo 2019 presso il domicilio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma Vanni, già dall'il Febbraio 2019, non sarebbe più stato amministratore, sicché non avrebbe dovuto rispondere del reato contestato; tale circostanza era stata allegata con l'appello, ma non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale;

2.3. violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la perizia grafologica, chiesta dalla difesa e non disposta, sarebbe stata decisiva per verificare la compatibilità delle firme apposte sui contratti di locazione con quelle di Vanni.

Si deduceva che la necessità della perizia sarebbe suffragata dalla evidente differenza tra le firme apposte sull'accordo quadro - riferibili a Vanni - e quelle contestate, apposte sui successivi contratti di locazione;

2.4. violazione di legge (art.133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria.

2.5. Con motivi nuovi si chiedeva di valutare l'incidenza sulla sanzione inflitta della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967; Sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918, Rv 244763).

Nel caso in esame la conferma della responsabilità per tutti gli episodi di appropriazione indebita contestata non tiene conto delle allegazioni effettuate dal ricorrente con l'appello circa il fatto che Vanni già dall'[OSCURATO:PERSONA] 2019 non era più amministratore (pag. 7 dell'atto di appello).

Invero, in relazione al terzo contratto, la diffida ad adempiere risaliva al 26 marzo 2019, quando il ricorrente non era più amministratore.

Tale emergenza non risulta essere stata vagliata dalla Corte di appello, nonostante fosse stata ritualmente allegata.

Del pari, la motivazione risulta carente in relazione alla attribuzione al ricorrente delle firme dallo stesso disconosciute ed al disconoscimento delle firma dei contratti esecutivi dell'accordo quadro.

Le asserzioni della Corte che si fondano quanto al diniego di perizia sulla mancanza di allegazioni tecniche, non tengono in considerazione le allegazioni difensive, che mostrano una difformità visibile ictu °cui/ tra le firme contestate e quelle apposte sull'accordo quadro (pag 6 dell'atto di appello).

In sintesi, il collegio rileva una carenza di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello non ha vagliato le doglianze difensive, con specifico riguardo alla riferibilità al ricorrente della firma dei contratti esecutivi dell'accordo quadro, ed alla colpevolezza del ricorrente per condotte successive alla sua cessazione dalla carica. 1.2.Tali temi, da vagliare attraverso un accurato confronto con la prima impugnazione, saranno oggetto di nuovo giudizio di fronte alla Corte di appello di Perugia, alla quale si rinvia, previo annullamento della sentenza impugnata.

Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; iC difensorelAvv. [OSCURATO:PERSONA], con motivi aggiunti, chiedeva l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita. [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA]." ed in tale veste veniva condannato per essersi ingiustamente appropriato di beni, del valore di oltre 286.000 euro, che la "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva ricevuto in locazione dalla società "Grenke locazione s.r.l.". 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con i primi due motivi si deduceva che sarebbe carente sia la prova del contributo causale del ricorrente, sia quella relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente sarebbe stato amministratore di diritto della società "[OSCURATO:SOCIETA].", ma non avrebbe svolto alcuna attività di amministrazione effettiva, essendosi limitato a firmare l'"accordo quadro" di locazione; lo stesso, peraltro, aveva disconosciuto le firme sui contratti di locazione esecutivi dell'accordo e aveva dichiarato di non avere avuto accesso né al conto corrente della società, né all'indirizzo Pec della "[OSCURATO:SOCIETA]."; 2.2. violazione di legge (art.646 cod. pen.) e vizio di motivazione: con riferimento all'appropriazione indebita correlata al terzo contratto di locazione: l'intimazione ad adempiere sarebbe pervenuta il 26 Marzo 2019 presso il domicilio della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma Vanni, già dall'il Febbraio 2019, non sarebbe più stato amministratore, sicché non avrebbe dovuto rispondere del reato contestato; tale circostanza era stata allegata con l'appello, ma non sarebbe stata considerata dalla Corte territoriale; 2.3. violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la perizia grafologica, chiesta dalla difesa e non disposta, sarebbe stata decisiva per verificare la compatibilità delle firme apposte sui contratti di locazione con quelle di Vanni. Si deduceva che la necessità della perizia sarebbe suffragata dalla evidente differenza tra le firme apposte sull'accordo quadro - riferibili a Vanni - e quelle contestate, apposte sui successivi contratti di locazione; 2.4. violazione di legge (art.133 cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio: si deduceva la carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena pecuniaria. 2.5. Con motivi nuovi si chiedeva di valutare l'incidenza sulla sanzione inflitta della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.11 collegio riafferma che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257967; Sez. 6, 17 giugno 2009, n. 35918, Rv 244763). Nel caso in esame la conferma della responsabilità per tutti gli episodi di appropriazione indebita contestata non tiene conto delle allegazioni effettuate dal ricorrente con l'appello circa il fatto che Vanni già dall'[OSCURATO:PERSONA] 2019 non era più amministratore (pag. 7 dell'atto di appello). Invero, in relazione al terzo contratto, la diffida ad adempiere risaliva al 26 marzo 2019, quando il ricorrente non era più amministratore. Tale emergenza non risulta essere stata vagliata dalla Corte di appello, nonostante fosse stata ritualmente allegata. Del pari, la motivazione risulta carente in relazione alla attribuzione al ricorrente delle firme dallo stesso disconosciute ed al disconoscimento delle firma dei contratti esecutivi dell'accordo quadro. Le asserzioni della Corte che si fondano quanto al diniego di perizia sulla mancanza di allegazioni tecniche, non tengono in considerazione le allegazioni difensive, che mostrano una difformità visibile ictu °cui/ tra le firme contestate e quelle apposte sull'accordo quadro (pag 6 dell'atto di appello). In sintesi, il collegio rileva una carenza di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità: dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello non ha vagliato le doglianze difensive, con specifico riguardo alla riferibilità al ricorrente della firma dei contratti esecutivi dell'accordo quadro, ed alla colpevolezza del ricorrente per condotte successive alla sua cessazione dalla carica. 1.2.Tali temi, da vagliare attraverso un accurato confronto con la prima impugnazione, saranno oggetto di nuovo giudizio di fronte alla Corte di appello di Perugia, alla quale si rinvia, previo annullamento della sentenza impugnata. Le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono assorbite. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dec
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