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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00564/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale dell'Aquila del 14 dicembre 2020, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine a tre reati di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., commessi il 24 agosto, il 6 settembre 2017 e il 24 agosto 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'appellante contesta la sentenza impugnata, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i testi escussi erano tutti legati da uno stretto vincolo di parentela e da un legame affettivo con la parte civile e che, quindi, il giudicante avrebbe dovuto vagliare con più attenzione la loro attendibilità.

Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe considerato che il tenore delle frasi pubblicate sui soda!, per la loro genericità, non fosse idoneo a provare la responsabilità penale.

Infine, dalla lettura degli atti, si evincerebbe che l'imputata aveva inviato gli SMS non per arrecare molestia alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché aveva cercato di ottenere il pagamento di un credito lavorativo vantato nei suoi confronti.

3. L'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è stato riqualificato come ricorso per cassazione, con provvedimento che ha evidenziato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sttno tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal Tribunale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.

In particolare, 4), ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, secondo il quale, in assenza di apprezzabili elementi a discarico, doveva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza delle condotte ascritte all'imputata, la quale, risentita per la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di organizzare per conto proprio la festa di compleanno della figlia, aveva inviato numerosi messaggi a quest'ultima, a sua madre e al suo compagno, arrecando alla stessa molestia.

Il giudice di merito, in modo ineccepibile, ha evidenziato che la deposizione della parte civile era risultata credibile e riscontrata dai messaggi ricevuti e dalla deposizione dei testi escussi.

Si evidenzia, quindi, che il reato in oggetto consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (Sez. 1, n. 8198 del 19/01/2006, Paolini, Rv. 233438).

Per "petulanza" si intende ogni contegno intollerabile ed incivile verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto e ogni modo di agire arrogante o vessatorio, senza riguardo per la libertà o la quiete altrui (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto che la volontà della condotta e la direzione della volontà siano direzionate verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004, Gravina, Rv. 228217), senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole.

Si consideri, infatti, che ai fini della sussistenza del reato de quo, gli intenti persecutori dell'agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, abbia esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale dell'Aquila del 14 dicembre 2020, con la quale è stata condannata alla pena di euro 300,00 di ammenda, in ordine a tre reati di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 cod. pen., commessi il 24 agosto, il 6 settembre 2017 e il 24 agosto 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'appellante contesta la sentenza impugnata, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i testi escussi erano tutti legati da uno stretto vincolo di parentela e da un legame affettivo con la parte civile e che, quindi, il giudicante avrebbe dovuto vagliare con più attenzione la loro attendibilità. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe considerato che il tenore delle frasi pubblicate sui soda!, per la loro genericità, non fosse idoneo a provare la responsabilità penale. Infine, dalla lettura degli atti, si evincerebbe che l'imputata aveva inviato gli SMS non per arrecare molestia alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché aveva cercato di ottenere il pagamento di un credito lavorativo vantato nei suoi confronti. 3. L'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è stato riqualificato come ricorso per cassazione, con provvedimento che ha evidenziato che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sttno tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal Tribunale, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, 4), ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito, secondo il quale, in assenza di apprezzabili elementi a discarico, doveva ritenersi raggiunta la prova della sussistenza delle condotte ascritte all'imputata, la quale, risentita per la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di organizzare per conto proprio la festa di compleanno della figlia, aveva inviato numerosi messaggi a quest'ultima, a sua madre e al suo compagno, arrecando alla stessa molestia. Il giudice di merito, in modo ineccepibile, ha evidenziato che la deposizione della parte civile era risultata credibile e riscontrata dai messaggi ricevuti e dalla deposizione dei testi escussi. Si evidenzia, quindi, che il reato in oggetto consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (Sez. 1, n. 8198 del 19/01/2006, Paolini, Rv. 233438). Per "petulanza" si intende ogni contegno intollerabile ed incivile verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto e ogni modo di agire arrogante o vessatorio, senza riguardo per la libertà o la quiete altrui (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503). Sotto il profilo soggettivo, è richiesto che la volontà della condotta e la direzione della volontà siano direzionate verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà (Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004, Gravina, Rv. 228217), senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole. Si consideri, infatti, che ai fini della sussistenza del reato de quo, gli intenti persecutori dell'agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, abbia esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali ha ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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