CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2020
Cassazione n. 02430/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso n. 8438-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., Società unipersonale, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, alla [OSCURATO:PERSONA], Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Per la correzione dell'ordinanza n. 12400/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La Corte, letto e ritenuto il ricorso per correzione di errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 12400 in data 24/06/2020, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il controricorso depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; rilevato che la trattazione è stata avviata nelle forme di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. e che la proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, che hanno depositato memorie nel termine di legge; rilevato che nell'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12400 del 24/06/2020, resa nella causa n. 33955/2018 R.G., dalla pagina 2 alla pagina 4 risulta che la denominazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata invertita in [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.r.I e viceversa; ritenuto che, come risulta dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza, deve ritenersi che laddove, alle suddette pagine, è scritto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. deve ritenersi scritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e viceversa; ritenuto che si tratta, in tutti i suddetti casi, di errori materiali, emendabili con la procedura di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite. P.Q.M. in accoglimento del ricorso ordina che nell'ordinanza n. 12400/2020 resa nella causa n. 33955/2018 R.G., alle pagine 2, 3 e 4, laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. debba essere scritto e si legga [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e dove è scritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sia scritto e si legga [OSCURATO:PERSONA] S.r.l; Ric. 2021 n. 08438 sez. ANI1d. 30-11-2021 -2- IMn ti5k Ovik," manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]