CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 16076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 22961/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., la quale è subentrata a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 700/2016 della CORTE D'APPELLO di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22961/2017 Numero sezionale 464/2022 Numero di raccolta generale 16076/2022 MESSINA, depositata il 22/11/2016; Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il tribunale di Messina, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], ha condannato gli opponenti al pagamento a favore dell’istituto di credito della somma di € 22.740,66, oltre agli interessi al tasso convenzionale (6,5%) dal 9.2.1999 fino al soddisfo. La Corte di Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai soli [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, dando atto che, nel corso del giudizio di primo, a seguito della liquidazione del BOT n. 1458830/6294 intestato a [OSCURATO:PERSONA], fideiussore per le obbligazioni di [OSCURATO:SOCIETA]., la Banca aveva incassato la somma di lire 54.609.366, ha dichiarato che non residuava più alcun credito della banca per le causali di cui al decreto monitorio ed ha condannato alla restituzione agli appellanti della somma di € 5.462,38, oltre interessi, sul rilievo che l’istituto di credito aveva ricevuto un pagamento superiore al dovuto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a due motivi. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1306 e 2033 cod. civ. Espone la ricorrente che il pagamento del debito portato dal decreto ingiuntivo opposto è stato effettuato, nelle more del giudizio di primo grado, dal solo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22961/2017 Numero sezionale 464/2022 Numero di raccolta generale 16076/2022 coobbligato [OSCURATO:PERSONA]. Se, da un lato, tale pagamento, a norma dell’art. 1292 Data pubblicazione 18/05/2022 cod. civ., giova certamente a tutti gli obbligati in solido, dall’altro, questi ultimi non possono profittare dell’eccessività delle somme corrisposte dal condebitore, e ciò sul rilievo che, spettando l’azione ex art. 2033 cod. civ. soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento, la domanda di restituzione avrebbe potuto essere esercitata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che la Corte d’Appello ha illegittimamente condannato la banca alla restituzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] delle somme pagate in eccedenza da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il motivo è fondato. Non vi è dubbio che il pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA], coobbligato in solido al pagamento dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù della sua qualità fideiussore, abbia, a norma dell’art. 1292 cod. civ., determinato la liberazione di tutti gli altri coobbligati in solido. Correttamente quindi la Corte d’Appello di Messina ha dichiarato estinto il debito portato dal decreto ingiuntivo opposto per tutti i coobbligati. A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla domanda di restituzione delle somme eccedenti il debito pagato svolta dagli appellanti, odierni intimati. A norma dell’art. 2033 cod. civ., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. E’ evidente, quindi, in relazione all’inequivocabile tenore letterale della norma che, peraltro, corrisponde ad un elementare regola di buon senso, che legittimato a richiedere la restituzione di un pagamento non dovuto è soltanto colui che lo ha materialmente effettuato, senza che terzi estranei possano rivendicare un autonomo titolo. 3. Il secondo motivo, con cui è stata dedotta l’errata determinazione delle somme da restituire, è assorbito. 4. Con il terzo motivo è stata censurata la statuizione con cui la Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione proposta in via incidentale dalla banca sulla statuizione delle spese. In proposito, a prescindere dall’intervenuto pagamento F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22961/2017 Numero sezionale 464/2022 Numero di raccolta generale 16076/2022 nel corso del giudizio di primo grado, l’azione avviata con il procedimento Data pubblicazione 18/05/2022 monitorio si era rivelata fondata. Inoltre, ad avviso dell’istituto di credito, ingiustificata è stata la condanna della banca al pagamento delle spese di lite in grado di appello, avendo ingiustamente la Corte d’Appello rigettato le eccezioni della banca in relazione all’inammissibile domanda di restituzione formulata dagli odierni intimati. 5. Il motivo è solo in parte fondato. Con riferimento al dedotto illegittimo rigetto dell’appello incidentale concernente il regime delle spese del giudizio di primo grado, la Corte d’Appello ha ritenuto immune da censure la statuizione del giudice di primo grado di compensazione delle spese che era stata giustificata dalla complessità della vicenda e dalla peculiarità dell’argomento. Orbene, tenuto conto che il giudice può sempre disporre discrezionalmente la compensazione delle spese a norma dell’art. 92 cod. proc. civ., ove ricorrano i presupposti previsti dalla predetta norma, non risulta che la banca avesse censurato con l’appello incidentale la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. nonché l’estraneità della fattispecie concreta rispetto a quanto previsto dalla norma, né, d’altra parte, tali censure sono state svolte neppure nel ricorso per cassazione. Quanto alla statuizione sulle spese di lite relative al giudizio di secondo grado, è evidente che l’illegittimità della pretesa degli odierni intimati alla restituzione delle somme pagate in eccedenza da [OSCURATO:PERSONA] influisca sulla valutazione della soccombenza, con la conseguenza che tale statuizione sulle spese deve essere revocata nei termini che saranno sotto illustrati. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e, decidendo la causa nel merito, a norma dell’art. 384 comma 2° cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve rigettarsi la domanda di restituzione formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. In ragione della reciproca soccombenza delle parti nel giudizio di secondo grado, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22961/2017 Numero sezionale 464/2022 Numero di raccolta generale 16076/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 P.Q.M. Accoglie il primo motivo ed il terzo, limitatamente alle spese del giudizio di appello, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di restituzione formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese del giudizio di secondo grado. Condanna gli intimati in solido alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in € 1.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 4.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e