CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2021
Cassazione n. 00887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C-Z(2N= ORDINANZA sul ricorso 5406-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 3451/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 16/2/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione che la stessa aveva proposto avverso il verbale di accertamento della violazione al codice della strada elevato ai suoi danni il 29/5/2020. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non è, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l'appello (comb.disp. degli artt. 6 e 7, in relazione all'art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c., poiché non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. (artt. 6, comma 12, in fine, e 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011) e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018). 2. Nulla per le spese in difetto di controricorso. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 1,15 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] O Ric. 2021 n. 5406 - Sez. 2-6 - CC de