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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 09123/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24187/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , - ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t. , rappresentato e difeso ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), -intimato- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE LECCE n. 8399/2023,depositat o il 11/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiaddì 12.02.2025.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta , senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24187/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende , - ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] p.t. , rappresentato e difeso ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), -intimato- Avverso: il DECRETO emesso dal TRIBUNALE LECCE n. 8399/2023,depositat o il 11/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiaddì 12.02.2025. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta , senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de
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