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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 14536/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'ordinanza appariva incompleta ed incongrua quanto alla motivazione espressa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve rilevarsi preliminarmente come, in base alla normativa vigente, questa Corte non sia competente a decidere sul presente ricorso L'art. 410 bis comma 3 cod. proc. pen. prevede infatti che "Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile..." (sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc.

B. e altro, Rv. 273371: "l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.").

Pertanto, l'ordinanza di impugnazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma.

Il secondo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc:. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio; il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento, ma tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd.

"sostanziale" e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato.

Inoltre, si deve rilevare come il ricorso sia comunque tardivo, posto che la norma citata, al terzo comma, prevede che "nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica"; poiché nel caso in esame il ricorso è stato depositato 1'8 novembre 2022, lo stesso è stato tardivamente proposto Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall'art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. 13.42.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 ottobre 2022, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'ordinanza appariva incompleta ed incongrua quanto alla motivazione espressa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve rilevarsi preliminarmente come, in base alla normativa vigente, questa Corte non sia competente a decidere sul presente ricorso L'art. 410 bis comma 3 cod. proc. pen. prevede infatti che "Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile..." (sul punto di veda Sez.3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371: "l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen."). Pertanto, l'ordinanza di impugnazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma. Il secondo comma dell'art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc:. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio; il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento, ma tale rilievo esula dall'ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la violazione del contraddittorio cd. "sostanziale" e si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato. Inoltre, si deve rilevare come il ricorso sia comunque tardivo, posto che la norma citata, al terzo comma, prevede che "nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica"; poiché nel caso in esame il ricorso è stato depositato 1'8 novembre 2022, lo stesso è stato tardivamente proposto Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall'art. 410- bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso un'ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. 13.42.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle
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