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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19357/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9412-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2086/2016 della Corte d'appello di Catanzaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 Catanzaro che ha respinto il gravame proposto dalla signora Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Paola che aveva, a sua volta, respinto le domande da ella proposte nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti,convenuto in giudizio i coniugi Grosso ed Andreoli al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di vendita che la Grosso aveva concluso con se stessa in data 24 luglio 2003 approfittando della procura generale rilasciatale dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 maggio 2003; -agendo in proprio e quale rappresentante volontaria della [OSCURATO:PERSONA], la Grosso aveva in quell’occasione stipulato con se stessa la vendita del bene immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Cetraro via dei Cappuccini 8-10-12 per il prezzo di euro 10.100, 00 che dichiarava di avere ricevuto fuori dal contratto; -qualche anno dopo e cioè il 25/5/2009, in occasione della estrazione di visura catastale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva scoperto il trasferimento del bene alla convenuta; - allegando che il contratto di vendita era nullo per assenza di volontà, per mancanza dell’oggetto e della causa, considerata l’irrisorietà del prezzo, ed allegando in subordine l’annullabilità del contratto per dolo ovvero, in ulteriore subordine chiedendo la pronuncia di risoluzione per inadempimento per non avere mai ricevuto il prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti della Grosso e dell’Andreoli stante il regime di comunione dei beni fra i coniugi; -mentre quest’ultimo non si costituiva in giudizio, la Grosso eccepiva in comparsa di costituzione e risposta l’intervenuta prescrizione dei diritti pretesi dall’attrice ed eccepiva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza della vendita per avere sottoscritto la quietanza di pagamento che produceva in copia; - la convenuta deduceva altresì che la pattuizione del prezzo era ben maggiore rispetto a quella risultante dall’atto pubblico; -all’esito F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 dell’istruttoria documentale il tribunale di Paola rigetNumero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022tava la domanda di parte attrice in quanto prescritta ai sensi degli artt.1395 e 1442 cod. civ. con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite; -proposto gravame articolato in cinque motivi da parte della [OSCURATO:PERSONA], si costituiva avanti la corte d’appello di Catanzaro la sola [OSCURATO:PERSONA] che ne deduceva l’inammissibilità; -la corte d’appello rigettava il gravame rilevando l’impossibilità di esaminare la quietanza di pagamento sottesa all’impugnazione a causa della mancata produzione del fascicolo di primo grado della parte appellata ed al quale il documento risulta allegato, poichè detta produzione era stata omessa da parte dell’appellante; -osservava la corte territoriale che a causa di tale mancata produzione, imputabile all’appellante, non era possibile verificare la fondatezza della doglianza circa l’errore asseritamente commesso dal primo giudice nell’interpretazione o valutazione della quietanza in questione e del disconoscimento asseritamente operato dall’attrice cui non aveva fatto seguito l’istanza di verificazione ad opera della convenuta, mancanza che ad avviso dell’appellante rendeva inutilizzabile la produzione dimostrando così la fondatezza quanto meno della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente; -precisava la corte calabrese, al contrario, che la quietanza di pagamento quale dato acquisito al processo rappresentava un elemento valutato dal tribunale quale prova documentale comprovante la controprestazione rispetto al trasferimento della proprietà che faceva propendere per la validità del contratto; -ancora, la corte riteneva corretta la qualificazione del contratto in termini di annullamento del contratto concluso da rappresentante in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 1395 cod. civ. , sicchè essendo il contratto stato stipulato in data 24 luglio 2003 la domanda giudiziale tesa all’annullamento e promossa in data 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 agosto 2009 era tardiva rispetto al termine di prescrizione Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 quinquennale di cui all’art. 1442 comma 3 del codice civile interamente maturato; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a sei motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed Andreoli; considerato che: -con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1460 e 2697 del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della decisione la quietanza di pagamento prodotta in giudizio in copia da parte della Grosso per dimostrare la conoscenza in capo all’[OSCURATO:PERSONA] della vendita nonostante quest’ultima l’avesse disconosciuta senza che la Grosso avesse chiesto la verificazione, con ciò venendo a cadere l’allegata prova dell’adempimento del contratto; -con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1391, 1394, 1395 del codice civile nonché degli articoli 1439, 1442 e 2941, comma 1, n. 8 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce l’erronea valutazione da parte della corte d’appello dello stato soggettivo e nello specifico del dolo della rappresentante, rilevante ai fini della esatta individuazione del corretto computo della prescrizione; -con il terzo motivo ( violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2947 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce l’erroneità del computo della prescrizione in relazione al risarcimento dei danni provocati dal reato di truffa, denunciato sin dall’atto introduttivo del giudizio; -con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1325, 1376 e 1418 del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si censura la pronuncia d’appello per non avere ritenuto la nullità del contratto di vendita per illiceità della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 causa e per assenza dell’oggetto del contratto, attesa Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 l’indisponibilità dell’immobile trasferito in capo alla rappresentante non autorizzata alla stipula del contratto con sè stessa; -con il quinto motivo (nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 112,214, 215,216 cod. proc. civ. nonché degli articoli 2719, 2726 e 2729 del codice civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta le violazioni processuali in cui è incorsa anche la corte territoriale per non avere valorizzato l’intervenuto disconoscimento della quietanza di pagamento che ne aveva determinato, in assenza dell‘istanza di verificazione da parte della Grosso, l’inutilizzabilità; ad aviso della ricorrente, al contrario, la corte aveva accertato l’avvenuto inadempimento dell’intimata sulla scorta di mere presunzioni semplici; -con il sesto motivo (nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente denuncia l’apparenza ed insanabile contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta prova dell’adempimento del contratto di vendita; -così descritte le censure sollevate dalla ricorrente, appare logicamente prioritario l’esame del quinto motivo incentrato sulla violazione delle disposizioni riguardanti il disconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la produzione della copia della quietanza di pagamento del prezzo di vendita; circostanza negata dalla parte attrice sin dall’atto di citazione nel quale aveva, in estremo subordine, chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’acquirente Grosso; -la censura è fondata; -emerge dalla sentenza impugnata che la corte ha disatteso lo specifico motivo di censura formulato dall’appellante [OSCURATO:PERSONA], argomentando di non poter verificare l’eccepita inutilizzabilità della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 quietanza disconosciuta a causa della sua mancata produzione in Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 appello, imputabile all’appellante che avrebbe dovuto estrarne copia dal fascicolo della Grosso che l’aveva prodotta (in copia) con la memoria istruttoria del 16/6/2010 ed a cui era seguito, nella memoria della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 183 , comma 6, n.3 cod. proc. civ. depositata il 6/7/2010, il disconoscimento della copia, con riserva di proporre querela di falso (cfr. pag 20 del ricorso); -nondimeno, la corte ha aggiunto che “la quietanza di pagamento quale dato acquisito al processo, rappresenta un elemento preciso, grave e concordante nel senso indicato dal tribunale quale prova documentale comprovante la controprestazione alla vendita che fa propendere per la validità del contratto” (cfr. pag. 9, terzo capoverso); -ebbene, tale conclusione non affronta la questione sollevata dall’appellante, ed oggi riproposta con il ricorso in esame, riguardante l’applicabilità delle disposizioni degli artt.214,215 e 216 cod. proc. civ. alla scrittura disconosciuta prodotta dalla controparte ed alla necessaria istanza di verificazione cui è tenuta la parte che intende valersi della stessa; -l’applicazione non è infatti preclusa dalla circostanza che il documento contenente la scrittura sia prodotto in copia: la parte autrice della produzione è onerata di prendere posizione a seguito del disconoscimento dichiarando se rinuncia ad avvalersene nel giudizio, nel qual caso il giudice non può nemmeno liberamente valutarlo ( cfr. Cass, 2347/1987; id. 2220/2012; id.27506/2017) ovvero di dichiarare che intende avvalersi del medesimo e, nell’ambito del procedimento di verificazione, assolvere l’onere probatorio posto a suo carico di provare la provenienza della scrittura dalla parte che l’ha disconosciuta (cfr.Cass. 2014/2005); in mancanza di tale prova la scrittura è parimenti inutilizzabile ai fini della decisione ( cfr. Cass. 2397/2022); F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 -rispetto a detta procedura, questa Corte ha osservato cNumero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022he la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo conseguentemente precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati (cfr. Cass. 4094/1984); -nel caso di specie deve, pertanto, riteneresi illegittimo il riferimento fatto dalla corte d’appello alla rilevanza della quietanza come dato acquisito al processo, grave, preciso e concordante ed idoneo a far ritenere provato l’adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del prezzo di vendita; -il quinto motivo di censura va pertanto accolto, la sentenza è cassata con assorbimento delle altre censure sollevate dalla ricorrente e rinvio alla corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9412-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2086/2016 della Corte d'appello di Catanzaro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di unica erede di [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 Catanzaro che ha respinto il gravame proposto dalla signora Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Paola che aveva, a sua volta, respinto le domande da ella proposte nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva, infatti,convenuto in giudizio i coniugi Grosso ed Andreoli al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di vendita che la Grosso aveva concluso con se stessa in data 24 luglio 2003 approfittando della procura generale rilasciatale dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 maggio 2003; -agendo in proprio e quale rappresentante volontaria della [OSCURATO:PERSONA], la Grosso aveva in quell’occasione stipulato con se stessa la vendita del bene immobile di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] sito in Cetraro via dei Cappuccini 8-10-12 per il prezzo di euro 10.100, 00 che dichiarava di avere ricevuto fuori dal contratto; -qualche anno dopo e cioè il 25/5/2009, in occasione della estrazione di visura catastale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva scoperto il trasferimento del bene alla convenuta; - allegando che il contratto di vendita era nullo per assenza di volontà, per mancanza dell’oggetto e della causa, considerata l’irrisorietà del prezzo, ed allegando in subordine l’annullabilità del contratto per dolo ovvero, in ulteriore subordine chiedendo la pronuncia di risoluzione per inadempimento per non avere mai ricevuto il prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio nei confronti della Grosso e dell’Andreoli stante il regime di comunione dei beni fra i coniugi; -mentre quest’ultimo non si costituiva in giudizio, la Grosso eccepiva in comparsa di costituzione e risposta l’intervenuta prescrizione dei diritti pretesi dall’attrice ed eccepiva che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza della vendita per avere sottoscritto la quietanza di pagamento che produceva in copia; - la convenuta deduceva altresì che la pattuizione del prezzo era ben maggiore rispetto a quella risultante dall’atto pubblico; -all’esito F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 dell’istruttoria documentale il tribunale di Paola rigetNumero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022tava la domanda di parte attrice in quanto prescritta ai sensi degli artt.1395 e 1442 cod. civ. con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite; -proposto gravame articolato in cinque motivi da parte della [OSCURATO:PERSONA], si costituiva avanti la corte d’appello di Catanzaro la sola [OSCURATO:PERSONA] che ne deduceva l’inammissibilità; -la corte d’appello rigettava il gravame rilevando l’impossibilità di esaminare la quietanza di pagamento sottesa all’impugnazione a causa della mancata produzione del fascicolo di primo grado della parte appellata ed al quale il documento risulta allegato, poichè detta produzione era stata omessa da parte dell’appellante; -osservava la corte territoriale che a causa di tale mancata produzione, imputabile all’appellante, non era possibile verificare la fondatezza della doglianza circa l’errore asseritamente commesso dal primo giudice nell’interpretazione o valutazione della quietanza in questione e del disconoscimento asseritamente operato dall’attrice cui non aveva fatto seguito l’istanza di verificazione ad opera della convenuta, mancanza che ad avviso dell’appellante rendeva inutilizzabile la produzione dimostrando così la fondatezza quanto meno della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente; -precisava la corte calabrese, al contrario, che la quietanza di pagamento quale dato acquisito al processo rappresentava un elemento valutato dal tribunale quale prova documentale comprovante la controprestazione rispetto al trasferimento della proprietà che faceva propendere per la validità del contratto; -ancora, la corte riteneva corretta la qualificazione del contratto in termini di annullamento del contratto concluso da rappresentante in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 1395 cod. civ. , sicchè essendo il contratto stato stipulato in data 24 luglio 2003 la domanda giudiziale tesa all’annullamento e promossa in data 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 agosto 2009 era tardiva rispetto al termine di prescrizione Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 quinquennale di cui all’art. 1442 comma 3 del codice civile interamente maturato; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a sei motivi; -non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] ed Andreoli; considerato che: -con il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1453, 1460 e 2697 del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe erroneamente utilizzato ai fini della decisione la quietanza di pagamento prodotta in giudizio in copia da parte della Grosso per dimostrare la conoscenza in capo all’[OSCURATO:PERSONA] della vendita nonostante quest’ultima l’avesse disconosciuta senza che la Grosso avesse chiesto la verificazione, con ciò venendo a cadere l’allegata prova dell’adempimento del contratto; -con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1391, 1394, 1395 del codice civile nonché degli articoli 1439, 1442 e 2941, comma 1, n. 8 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce l’erronea valutazione da parte della corte d’appello dello stato soggettivo e nello specifico del dolo della rappresentante, rilevante ai fini della esatta individuazione del corretto computo della prescrizione; -con il terzo motivo ( violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2947 cod. civ.in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce l’erroneità del computo della prescrizione in relazione al risarcimento dei danni provocati dal reato di truffa, denunciato sin dall’atto introduttivo del giudizio; -con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1325, 1376 e 1418 del codice civile in relazione all’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si censura la pronuncia d’appello per non avere ritenuto la nullità del contratto di vendita per illiceità della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 causa e per assenza dell’oggetto del contratto, attesa Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 l’indisponibilità dell’immobile trasferito in capo alla rappresentante non autorizzata alla stipula del contratto con sè stessa; -con il quinto motivo (nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 112,214, 215,216 cod. proc. civ. nonché degli articoli 2719, 2726 e 2729 del codice civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta le violazioni processuali in cui è incorsa anche la corte territoriale per non avere valorizzato l’intervenuto disconoscimento della quietanza di pagamento che ne aveva determinato, in assenza dell‘istanza di verificazione da parte della Grosso, l’inutilizzabilità; ad aviso della ricorrente, al contrario, la corte aveva accertato l’avvenuto inadempimento dell’intimata sulla scorta di mere presunzioni semplici; -con il sesto motivo (nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente denuncia l’apparenza ed insanabile contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta prova dell’adempimento del contratto di vendita; -così descritte le censure sollevate dalla ricorrente, appare logicamente prioritario l’esame del quinto motivo incentrato sulla violazione delle disposizioni riguardanti il disconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la produzione della copia della quietanza di pagamento del prezzo di vendita; circostanza negata dalla parte attrice sin dall’atto di citazione nel quale aveva, in estremo subordine, chiesto la pronuncia della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’acquirente Grosso; -la censura è fondata; -emerge dalla sentenza impugnata che la corte ha disatteso lo specifico motivo di censura formulato dall’appellante [OSCURATO:PERSONA], argomentando di non poter verificare l’eccepita inutilizzabilità della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 quietanza disconosciuta a causa della sua mancata produzione in Numero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022 appello, imputabile all’appellante che avrebbe dovuto estrarne copia dal fascicolo della Grosso che l’aveva prodotta (in copia) con la memoria istruttoria del 16/6/2010 ed a cui era seguito, nella memoria della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 183 , comma 6, n.3 cod. proc. civ. depositata il 6/7/2010, il disconoscimento della copia, con riserva di proporre querela di falso (cfr. pag 20 del ricorso); -nondimeno, la corte ha aggiunto che “la quietanza di pagamento quale dato acquisito al processo, rappresenta un elemento preciso, grave e concordante nel senso indicato dal tribunale quale prova documentale comprovante la controprestazione alla vendita che fa propendere per la validità del contratto” (cfr. pag. 9, terzo capoverso); -ebbene, tale conclusione non affronta la questione sollevata dall’appellante, ed oggi riproposta con il ricorso in esame, riguardante l’applicabilità delle disposizioni degli artt.214,215 e 216 cod. proc. civ. alla scrittura disconosciuta prodotta dalla controparte ed alla necessaria istanza di verificazione cui è tenuta la parte che intende valersi della stessa; -l’applicazione non è infatti preclusa dalla circostanza che il documento contenente la scrittura sia prodotto in copia: la parte autrice della produzione è onerata di prendere posizione a seguito del disconoscimento dichiarando se rinuncia ad avvalersene nel giudizio, nel qual caso il giudice non può nemmeno liberamente valutarlo ( cfr. Cass, 2347/1987; id. 2220/2012; id.27506/2017) ovvero di dichiarare che intende avvalersi del medesimo e, nell’ambito del procedimento di verificazione, assolvere l’onere probatorio posto a suo carico di provare la provenienza della scrittura dalla parte che l’ha disconosciuta (cfr.Cass. 2014/2005); in mancanza di tale prova la scrittura è parimenti inutilizzabile ai fini della decisione ( cfr. Cass. 2397/2022); F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9412/2017 Numero sezionale 229/2022 -rispetto a detta procedura, questa Corte ha osservato cNumero di raccolta generale 19357/2022Data pubblicazione 16/06/2022he la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale, per presunzione assoluta di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, rimanendo conseguentemente precluso al giudice di prescindere dalla detta procedura di verificazione, anche se egli ritenga di poter acquisire la certezza dell'autenticità della sottoscrizione attraverso l'esame di altri elementi estrinseci alla scrittura o mediante argomenti logici su di essi fondati (cfr. Cass. 4094/1984); -nel caso di specie deve, pertanto, riteneresi illegittimo il riferimento fatto dalla corte d’appello alla rilevanza della quietanza come dato acquisito al processo, grave, preciso e concordante ed idoneo a far ritenere provato l’adempimento dell’obbligazione contrattuale di pagamento del prezzo di vendita; -il quinto motivo di censura va pertanto accolto, la sentenza è cassata con assorbimento delle altre censure sollevate dalla ricorrente e rinvio alla corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3
Sentenza Cassazione n. 19357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris