CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 977/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto con strappo); Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e che, pertanto, non sono specifici; c:he, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità —è inammissibile per ragioni analoghe a quelle sopra esposte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]