CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 1991
Cassazione n. 43583/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/11/1991 avverso la sentenza del 28/04/2021 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Savona ha applicato all'imputato con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni tre mesi sei di reclusione e di euro 14.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1, 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza suddetta per l'omessa statuizione sulla misura di sicurezza della confisca in relazione alla somma di denaro ed al telefono cellulare in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve ricordare che la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, individua ipotesi tassative per la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tra dette ipotesi anche l'illegalità della misura di sicurezza costituisce sempre motivo ammissibile di ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., mentre nel caso in cui la confisca non sia stata oggetto dell'accordo delle parti la relativa statuizione può essere invece impugnata ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso poi in cui con la sentenza di patteggiamento sia stata omessa la confisca è solo la parte pubblica che può ricorrere per cassazione per reclamarne l'applicazione quando si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348). Nel caso di specie, non essendo stata emessa alcuna statuizione su quanto in sequestro (droga, denaro, telefono), e non trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero volto a reclamarne l'applicazione, l'interesse della parte privata volto a conseguire la restituzione può trovare tutela solo in sede di esecuzione, dovendosi in quella sede valutare se ricorrano o meno le condizioni per disporre la confisca di quanto in sequestro. Risulta, infatti, carente l'interesse a impugnare perché l'omessa statuizione sui beni in sequestro non lede i diritti su detti beni della parte privata che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza conserva comunque la facoltà di reclamarne la restituzione, salvo il caso in cui la cosa sequestrata sia riconducibile ad uno dei casi di confisca obbligatoria suscettibile di essere disposta anche in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 16005 del 18/01/2016, Ren, Rv. 267712). 2. All'inammissibilità del ricorso cui consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ìere estensore [OSCURATO:PERSONA] rd ; [OSCURATO:PERSONA] P,ìiarell