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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 20765/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena principale inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo di cui era stato riconosciuto colpevole, nella misura concordata tra le parti (tre anni e dieci mesi di reclusione), e, preso atto della rinuncia dell'imputato a ogni restante motivo di gravame, confermava nel resto la decisione appellata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo formulato il ricorrente si duole, ai sensi dell'alt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della mancata valutazione, da parte del giudice di appello, dei presupposti del proscioglimento immediato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., nonché della mancata verifica in ordine all'esattezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, già revocata in dubbio in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il giudice di appello, infatti, una volta rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli relativi alla riduzione della pena, correttamente ne omette l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ex art. 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione; né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, R.v. 278006-01; Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/03/2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena principale inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo di cui era stato riconosciuto colpevole, nella misura concordata tra le parti (tre anni e dieci mesi di reclusione), e, preso atto della rinuncia dell'imputato a ogni restante motivo di gravame, confermava nel resto la decisione appellata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo formulato il ricorrente si duole, ai sensi dell'alt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della mancata valutazione, da parte del giudice di appello, dei presupposti del proscioglimento immediato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., nonché della mancata verifica in ordine all'esattezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati, già revocata in dubbio in sede di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice di appello, infatti, una volta rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli relativi alla riduzione della pena, correttamente ne omette l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ex art. 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione; né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, R.v. 278006-01; Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/03/2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 20765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris