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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 41861/2025

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seguente ORDINANZA Letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, per mera svista, l'impugnazione proposta è stata qualificata come appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; che, più correttamente ed alla luce della nota pervenuta dal Tribunale di Genova datata 24 novembre 2025 - laddove si comunica che la misura applicata al [OSCURATO:PERSONA] non aveva natura cautelare ma esecutiva, essendo divenuta irrevocabile la sentenza emessa nei suoi confronti che ne costituiva il titolo - il ricorso del Pubblico ministero andava qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del P.M. presso il Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "Qualificata l'impugnazione come appello cautelare dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co.7 cod. proc. pen.", deve leggersi "Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. frfr Così deciso, il 12/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del Pubblico ministero presso il Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, per mera svista, l'impugnazione proposta è stata qualificata come appello cautelare con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; che, più correttamente ed alla luce della nota pervenuta dal Tribunale di Genova datata 24 novembre 2025 - laddove si comunica che la misura applicata al [OSCURATO:PERSONA] non aveva natura cautelare ma esecutiva, essendo divenuta irrevocabile la sentenza emessa nei suoi confronti che ne costituiva il titolo - il ricorso del Pubblico ministero andava qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/11/2025, sul ricorso n. 36912/2025 del P.M. presso il Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "Qualificata l'impugnazione come appello cautelare dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova competente ai sensi dell'art. 309, co.7 cod. proc. pen.", deve leggersi "Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Genova". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. frfr Così deciso, il 12/1
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