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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 17306/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11134/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]HIGGINBOTTOM, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Carlo L epore , che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli STUDI di NAPOLI «L’ORIENTALE», in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la s entenza n. 11 7 1 /201 6 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 28/4/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi«L ’ Orientale » avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], lettrice di lingua straniera, a svolgere dal febbraio 1999 al dicembre 2007 n. 250 ore annue lavorative con una retribuzione corrispondente a quella del ricercatore confermato atempo definito, maggiorata di classi e scatti secondo la progressione economica prevista dall ’ art. 38 del d.P.R. n. 382del 1980, ed aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, rapportato alla differenza fra il trattamento retributivo dovuto inrelazione al maggiore orario e la retribuzione effettivamente percepita.

La corte territoriale ha evidenziato che l’appellata, assunta comelettrice con reiterati contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, aveva ottenuto la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato con sentenza del Pretore di Napoli n. 4388 /1998, passata in giudicato, e n on aveva sottoscritto il nuovo contratto di lavoro in qualità di collaboratrice ed esperta linguistic a ( C .

E .

L .) , disciplinato dall’art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 (convertito in legge n. 236 del 1995 ) perché , così facendo, le sarebbe stata azzerata l’anzianità di servizio maturata.

Il giudice d’appello, esclusa preliminarmente l’applicabilità dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010 , in quanto disposizione riferibile ai soli C.E.L., ha quindi evidenziato che il rapporto intercorrente fra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’appellata non era mai stato disciplinato dalla nuova normativa e si fondava ancora sulla sentenza pretorile e, pertanto , sul regolamento negoziale contenuto nei contratti individuali a suo tempo sottoscritti.

Ha conseguentemente ritenuto priva di fondamento la pretesa di svolgere un orario superiore a quello individualmente pattuito, avanzata invocando una clausola (art. 51) del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] cheha disciplinato il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici, categoria allaquale non era però assimilabile il rapporto di lavoro dell’appellata, basato sulla stabilizzazione, per effetto del giudicato, dell’originario contratto di lettrice di lingua straniera, con tutte le su e pattuizioni, ancherelative all’orario di lavoro.

Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi , ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi degli artt.375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , formulato ai sensi dell ’ art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010» e deduce che la c orte territoriale, in applicazione della norma richiamata in rubrica, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio d ’ appello, con salvezza di quanto statuito in primo grado dal t ribunale , in applicazione dell’art. 310, comma 2, c.p.c.

Precisa che la materia del contendere attiene all’applicazionedell’art. 1, comma 1, del d ecreto legge n.2 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004),di cui l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ha dettato l’interpretazione autentica, sicché non osterebbe all’estinzione del giudizio in appello la mancata sottoscrizione del contrattoin qualità di collaboratrice espert a linguistic a .1.1.Il motivo è infondato perché – come già sta t uito da questa Corte in altri cas i del tutto analog hi (Cass. n n . 15019/2018; 3148/2019; 3198/2019; 3814/2019; 3910/2019; 6341/2019) – n ella fattispecie non poteva operare la sola estinzione del giudizio di appello, invocata dalla ricorrente ex art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge n.240 del 2010.

Il testo della disposizione di legge è il seguente: «L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19164/2017, in continuità con l ’ orientamento già espresso da Cass. nn. 10452/2016 e 19190 / 2016 (e successivamente ribadito da Cass. n. 20924/2019), hanno evidenziato che la previsione dell’estinzione del processo si pone in stretta correlazione con la disciplina delle pretese sostanziali, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati.

È quindi imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificaz ione del trattamento economico spettante agli exlettori.

L ’ esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto diazione, garantito dalla Costituzione , sicché l ’ estinzione può operare solo «in ragione, del pienoriconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale imedesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» (Corte cost. n. 38del 2012).

1.3. Nel caso di specie, al contrario, non si ravvisa detta integrale coincidenza, perché vi è contrasto fra le parti, oltre che sul parametro retributivo da adottare, sull’applicabilità del C.C.N.L. 21.5.1996 e sul monte ore annuo della prestazione che la ricorrente aveva diritto di espletare, ossia su questioni che esulanodalla previsione della legge di interpretazione autentica.La sentenza impugnata, che ha ritenuto non applicabile l’art. 26, comma 3 , della legge n. 240 del 2010, va, pertanto, confermata, sul punto, con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.

2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui all ’ art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., denuncia la « nullità del procedimento e della sentenza impugnata» per violazione dell’art. 295 c.p.c.

Rileva la ricorrente che alla c orte territoriale era stato chiesto di sospendere il giudizio in quanto pregiudicato dall’esito del ricorso per revocazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 15844/2014 di questaCorte, con la quale era stato dichiarato estinto il processo nel quale l’attuale ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto di percepire il trattamento economico del professore associato.

In quel giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato domanda riconvenzionale volta all’accertamento della qualifica di C.E.L.in capo alla lavoratrice.

La c orte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione in quanto pendeva fra le parti altro giudizio avente ad oggetto una questione pregiudiziale, di natura tale da condizionare l ’ esito della causa da sospendere.

2.1. A tale motivo di impugnazione la ricorrente ha rinunciato in modo implicito, ma inequivocabile,con la memoria illustrativa, nella quale ha richiamato, in termini adesivi, le contrarie statuizioni contenute nei già citati precedenti specifici di questa Corte.

2.2. È dunque persino superfluo ribadire che l ’ art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tecnico-giuridica fra dueemanande statuizioni e non ad un mero collegamento logico.Affinché una questione possa essere ritenuta pregiudiziale in senso tecnico è, quindi, necessario «non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indisp ensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale e del quale il giudice nonpuò conoscere incidenter tantum e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla leggel’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapportocontroverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosagiudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata» (Cass. n. 16995/2007, citata anche da Cass. n. 15019/2018).

Pertanto non è sufficiente che nei due giudizi venga in rilievo la medesima questione giu ridica, poiché in tal caso il giudice, essendo investito della questione stessa, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con l’altra controversia, un’ipotesi di riunione, dilitispendenza o di continenza (Cass. nn. 11463/2004; 19291/2006).

Sulla base di detti principi si deve escludereche sussista vincolo di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il giudizio avente ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante all’attuale ricorrentee la presente causa, nella quale si discute del monte ore annuo che la ricorrente aveva diritto di espletare, non essendo sufficiente a giustificare l ’ invocata sospensione la sola circostanza che in entrambe lecontroversie la decisione discenda dalla soluzione della medesima questione giuridica relativaalla applicabilità o meno al rapporto dedotto in giudizio della normativa legale e contrattuale dettata per i collaboratori esperti linguistici.3.

Il terzo motivoaddebita alla sentenza impugnata, della quale eccepisce la nullità, ilvizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), perché con l’originario atto introduttivo la ricorrente non si era limitata a domandare la nullità della clausola relativa al monte ore annuo e l’accertamento deldiritto a svolgere l’orario previsto dalla contrattazione collettiva,ma aveva anche chiesto la quantificazione del danno maturato nel periodo dal 1996 al 2000, asseritamente già accertato nell’anin separato giudizio .

Su quest’ultima domanda la corte territoriale av rebbe omesso ogni statuizione.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6 , e 369 , comma 2, n.4, c.p.c.

3.2. Va premesso che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di unerror in procedendo ch e attribuisce alla Corte di C assazione il potere - dovere di procederedirettamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delleistanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014).

3.3. Peraltro questa Corte ha precisato che condizione imprescindibile per l’esercizio di detto potere - dovere è l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicché la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla produzione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli ( v., ex multis,Cass. nn. 15367/2014; S.U. 8077/ 2012; 23 420/ 2011).

Affinché il vizio di omessa pronuncia possa essere validamente denunciato è, quindi, necessario che le istanze formulate nei gradi del giudizio di merito siano riportate nel ricorso per cassazione puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero perriassunto del loro contenuto, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo nel quale erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare, in primis, la ritualità e la tempestività delle istanze e, in secondo luogo , la decisività delle questioni prospettate.

Non è, invece, consentito il rinvio per relationem agli atti della fase di merito perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla lororicerca (Cass. nn. 15367/2014; 21226/2010).

In assenza di dette necessarie specificazioni la censura non può essere scrutinata.

4. Il quarto e il quinto motivo,entrambi rubricati «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti»,vanno esaminati congiuntamente.

La ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in esame le ragioni per le quali era stato opposto il rifiuto alla sottoscrizione di un nuovo contratto ed avrebbe dovuto considerare che l’ultimo rapporto a termine intercorso fra le parti prima della conversione risultava disciplinato dal decreto legge n. 697 del 1994, che aveva istituito la figura de ll ’ esperto e collaboratore linguistico.

Aggiunge che dopo l’entrata in vigore del primo C.C.N.L. per il comparto [OSCURATO:PERSONA] la disciplina del contratto individuale è stata sostituita di diritto da quella dettata dall ’a rt. 51 che, appunto, prevede un impegno minimo annuale di 250 ore.

In sintesi sostiene la ricorrente che il suo rapporto di lavoro «è disciplinato da una normazione "statica"(art. 28), fatta propria dalla sentenza che ha convertito i l rapporto a tempo indeterminato e da una normazione "dinamica" per l’orario di lavoro costituito dall’art. 51 del C.C.N.L. 1996, invocabile per effetto del contratto di lavoro stipulato per l ’ anno accademico 1994-1995».

Sostiene, infine, che doveva essere in ogni caso riconosciuto il diritto al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito inapplicazione di quanto previsto dal decreto leggen. 2 del 2004.

4.1. L’esame dei due motivi presuppone l a ricostruzione dei ripetutiinterventi normativ i res isi necessari per le plurime pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea , intervenute a sanzionare lo Stato italiano per violazione del Trattato che, neltesto all’epoca vigente, all’art. 48 (poi trasfuso nell’art. 39 e successivamente riprodotto nell ’ art. 45 della versione consolidata pubblicata in G.U.U.E. 26.10.2012) faceva divieto di trattamenti discriminatori, fondati sulla nazionalità, fra lavoratori degli Stati membri.A tal fine è tuttavia sufficiente il rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai già citati precedenti specifici e, in particolare, alla motivazione di Cass.n.15019/2018.

4.2. Peraltro, poiché in nessuno di taliinterventi legislativi risulta affrontata la questione dell ’ incidenza, rispetto all a individuazione della normativa applicabile, delle sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all’abrogazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, la conversione dei rapporti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato , è sorto un contrasto giurisprudenziale che è stato tuttavia risolto dalle Sezioni Unite con le sentenzen. 19164/2 017 e n. 24963/2017 .

È stato così afferma t o il principio che la continuità tra la posizione soppressa degli ex lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l ’ accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, che non abbia statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, va, comunque, applicata la relativa disciplina di fonte legale dettata dal decreto legge n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240 del 2010, nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello.

4.3. Come già statuito nei successivi precedenti specifici già più volte richiamati, il principio di dirittosancito dalle Sezioni Unite, sebbene affermato in relazione alla questione dell’applicabilità del decreto legge n. 2 del 2004 e della successiva norma di interpretazione autentica, orienta anche nella soluzione del caso che qui viene in rilievo, innanzitutto perché sussiste un imprescindibile legame fra le disposizioni normative e quelle contrattuali, alle qualirinviano sia il decreto leggen. 120 del 1995 (convertito in legge n. 236 del 1995) , sia la legge di interpretazione autentica del decreto legge n. 2 dl 2004, ed inoltre perché, una volta esclusa la possibilità di configurare un ruolo ad esaurimento di ex lettori ed affermata la «continuità normativa e l’analogia tra la posizione degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici» (Cass.

S.U. n. 19164/2017), non è corretto operare una commistione delle discipline, che, tra l’altro, finirebbe per creare un’ingiustificata disparità di trattamento fra gli ex lettori divenuti C .

E .

L . a seguito del superamento della procedura selettiva e del diritto di precedenza riconosciuto dal d ecreto legge n. 120del 1995 e quelli stabilizzati in forza di p ronuncia giudiziale.

A questi ultimi, quindi, si deve applicare la nuova normativa, di fonte legale e contrattuale, nella sua interezza, senza che possa essere a ciò ostativo il precedente giudicato, sia perché nella fattispecie non risulta che lo stesso abbia riguardato anche la disciplina del rapporto, sia perché, fermi i limiti posti dalle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia e recepiti dal legislatore con la previsione del necessario riconoscimento di «eventuali trattamenti più favorevoli» (decreto legge n. 2 de l 2004) , « in un rapporto di durata come quello di lavoro si può parlare didiritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o di una fase del rapporto già esaurita» (Cass.

S.U. n. 19164/2017 che ha escluso che la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato avesse cristallizzato il monte ore annuo previsto dal contratto a tempo determinato, impedendone la rideterminazione).

4.4. Ciò premesso in linea generale,va detto che, quanto all’orario di lavoro, il C .

C .

N .

L . 21.5.1996, all ’ art. 51, prevede che «il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie.

L’assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo il valore della quota oraria».

Emerge evidente dal testo della disposizione contrattuale la stretta correlazione fra trattamento retributivo e predeterminazione di un monte ore annuo minimo, evidentemente finalizzato a garantire al collaboratore una remunerazione di entità tale da giustificare i limiti posti dal successivo comma 8 allo svolgimento di altre prestazioni di lavoro, consentite solo se non incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione e con le esigenze di servizio.

Lo stesso art. 51 aggiunge, poi, che eventuali trattamenti di miglior favore in godimento alla data di stipulazione del presente contratto, vengono conservati a titolo di trattamento integrativo, non riassorbibile in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Si tratta, quindi, di una disciplina contrattuale che deve essere applicata nel suo complesso, perché tutte le previsioni concorrono a determinare il trattamento retributivo dovuto al collaboratore, trattamento che assume rilievo ai sensi dell'art. 26, comma 3, dellalegge n. 240/2010.

4.5. Con detta disposizione, infatti, il legislatore, nel dettare l’interpretazione autentica del d ecreto legge n. 2 del 2004, che ha riconosciuto agli ex lettori, con effetto dalla data di prima assunzione e proporzionalmente all ’ impegno orario svolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore a tempo definito, ha precisato che a decorrere dalla stipula del contrattoex art. 4 del d ecreto legge n. 120 del 1995 (alla quale, per quanto sopra detto, va equiparata la pronuncia giudiziale di conversione del rapporto di lettorato), a tutela dei diritti maturati nel rapporto dilavoro precedente, i collaboratori hanno diritto a mantenere l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di lingua straniera, calcolata sulla base dei criteri indicati dal decreto legge n. 2 del 2004, e, ove inferiore, a percepire la retribuzione complessiva spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva.4.6.Dalle considerazioni che precedono discende che se, da un lato, non poteva esserenegato il diritto della ricorrente a svolgere un monte ore annuo non inferiore a quello stabilito dalle parti collettive, dall’altro, quanto agli aspetti economici, il diritto, secondo la normativa contrattuale vigente alla data dell’offerta della prestazione lavorativa, dava titolo al trattamento retributivo stabilito dal C.C.N.L., eventualmente maggiorato nei limiti previsti dallostesso contratto, trattamento che rileva anche ai fini del decreto leggen. 2 del 2004, come autenticamente interpretato dall ’ art. 26 della legge n. 240 del 2010.

4.7. Infine, osserva il c ollegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato (cfr.

Cas s.

S.U. nn. 2334/1991; 508/1999 ; 14381/2002), in linea con i principi generali dei contratti sinallagmatici, che l’obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest ’ ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l’impossibilità dellaprestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimentocontrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss.c.c.

Valgono, pertanto, i principi generali in tema di responsabilità del debitore, sul quale graval’onere di provare o l’impossibilità dell’adempimento per causa a lui non imputabile o anche la mancanza dell ’ elemento soggettivo che deve sorreggere l’inadempimento, posto che la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non è assoluta,ma può essere superata, anche inrelazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto.5.

Il quarto e il quinto motivo vanno, pertanto, accoltinei limiti sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla c orte territoriale indicata in dispositivo che procederà a un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto di seguito enunciati: a) al rapporto intercorrente fra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l ’ art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall’art. 26 della legge n. 240 del2010 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello) e la disciplina contrattualedettata dal C.C.N.L. 21.5.1996 comparto [OSCURATO:PERSONA] per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d ecreto legge n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato art. 1del decreto legge n. 2 del 2004 e dellanorma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto; b) conseguentemente l’exlettore ha diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso C.C.N.L. 21.5.1996; c) il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga alrisarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri l’assenza di colpa o l’impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui nonimputabile.

6. Rimane chiaramente assorbito dall’accoglimento dei due precedenti motivi, il sesto motivo di ricorso, il quale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980», al fine precipuo di contestare la decisione della corte territoriale laddove ha negato che al rapporto di lavoro della ricorrente si applichi il C .

C .

N .

L . [OSCURATO:PERSONA].

7. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11134/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]HIGGINBOTTOM, elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Carlo L epore , che l a rappresenta no e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] degli STUDI di NAPOLI «L’ORIENTALE», in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia n. 50, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la s entenza n. 11 7 1 /201 6 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 28/4/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi«L ’ Orientale » avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], lettrice di lingua straniera, a svolgere dal febbraio 1999 al dicembre 2007 n. 250 ore annue lavorative con una retribuzione corrispondente a quella del ricercatore confermato atempo definito, maggiorata di classi e scatti secondo la progressione economica prevista dall ’ art. 38 del d.P.R. n. 382del 1980, ed aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, rapportato alla differenza fra il trattamento retributivo dovuto inrelazione al maggiore orario e la retribuzione effettivamente percepita. La corte territoriale ha evidenziato che l’appellata, assunta comelettrice con reiterati contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, aveva ottenuto la conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato con sentenza del Pretore di Napoli n. 4388 /1998, passata in giudicato, e n on aveva sottoscritto il nuovo contratto di lavoro in qualità di collaboratrice ed esperta linguistic a ( C . E . L .) , disciplinato dall’art. 4 del decreto legge n. 120 del 1995 (convertito in legge n. 236 del 1995 ) perché , così facendo, le sarebbe stata azzerata l’anzianità di servizio maturata. Il giudice d’appello, esclusa preliminarmente l’applicabilità dell’art. 26 della legge n. 240 del 2010 , in quanto disposizione riferibile ai soli C.E.L., ha quindi evidenziato che il rapporto intercorrente fra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’appellata non era mai stato disciplinato dalla nuova normativa e si fondava ancora sulla sentenza pretorile e, pertanto , sul regolamento negoziale contenuto nei contratti individuali a suo tempo sottoscritti. Ha conseguentemente ritenuto priva di fondamento la pretesa di svolgere un orario superiore a quello individualmente pattuito, avanzata invocando una clausola (art. 51) del CCNL del [OSCURATO:PERSONA] cheha disciplinato il rapporto di lavoro dei collaboratori esperti linguistici, categoria allaquale non era però assimilabile il rapporto di lavoro dell’appellata, basato sulla stabilizzazione, per effetto del giudicato, dell’originario contratto di lettrice di lingua straniera, con tutte le su e pattuizioni, ancherelative all’orario di lavoro. Contro la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi , ai quali l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi degli artt.375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo , formulato ai sensi dell ’ art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010» e deduce che la c orte territoriale, in applicazione della norma richiamata in rubrica, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio d ’ appello, con salvezza di quanto statuito in primo grado dal t ribunale , in applicazione dell’art. 310, comma 2, c.p.c. Precisa che la materia del contendere attiene all’applicazionedell’art. 1, comma 1, del d ecreto legge n.2 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004),di cui l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 ha dettato l’interpretazione autentica, sicché non osterebbe all’estinzione del giudizio in appello la mancata sottoscrizione del contrattoin qualità di collaboratrice espert a linguistic a .1.1.Il motivo è infondato perché – come già sta t uito da questa Corte in altri cas i del tutto analog hi (Cass. n n . 15019/2018; 3148/2019; 3198/2019; 3814/2019; 3910/2019; 6341/2019) – n ella fattispecie non poteva operare la sola estinzione del giudizio di appello, invocata dalla ricorrente ex art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge n.240 del 2010. Il testo della disposizione di legge è il seguente: «L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». 1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19164/2017, in continuità con l ’ orientamento già espresso da Cass. nn. 10452/2016 e 19190 / 2016 (e successivamente ribadito da Cass. n. 20924/2019), hanno evidenziato che la previsione dell’estinzione del processo si pone in stretta correlazione con la disciplina delle pretese sostanziali, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati. È quindi imprescindibile che la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificaz ione del trattamento economico spettante agli exlettori. L ’ esegesi della disposizione, infatti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto diazione, garantito dalla Costituzione , sicché l ’ estinzione può operare solo «in ragione, del pienoriconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale imedesimi aspirano con la proposizione del contenzioso» (Corte cost. n. 38del 2012). 1.3. Nel caso di specie, al contrario, non si ravvisa detta integrale coincidenza, perché vi è contrasto fra le parti, oltre che sul parametro retributivo da adottare, sull’applicabilità del C.C.N.L. 21.5.1996 e sul monte ore annuo della prestazione che la ricorrente aveva diritto di espletare, ossia su questioni che esulanodalla previsione della legge di interpretazione autentica.La sentenza impugnata, che ha ritenuto non applicabile l’art. 26, comma 3 , della legge n. 240 del 2010, va, pertanto, confermata, sul punto, con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c. 2. La seconda censura, ricondotta al vizio di cui all ’ art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c., denuncia la « nullità del procedimento e della sentenza impugnata» per violazione dell’art. 295 c.p.c. Rileva la ricorrente che alla c orte territoriale era stato chiesto di sospendere il giudizio in quanto pregiudicato dall’esito del ricorso per revocazione proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 15844/2014 di questaCorte, con la quale era stato dichiarato estinto il processo nel quale l’attuale ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto di percepire il trattamento economico del professore associato. In quel giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato domanda riconvenzionale volta all’accertamento della qualifica di C.E.L.in capo alla lavoratrice. La c orte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto accogliere la richiesta di sospensione in quanto pendeva fra le parti altro giudizio avente ad oggetto una questione pregiudiziale, di natura tale da condizionare l ’ esito della causa da sospendere. 2.1. A tale motivo di impugnazione la ricorrente ha rinunciato in modo implicito, ma inequivocabile,con la memoria illustrativa, nella quale ha richiamato, in termini adesivi, le contrarie statuizioni contenute nei già citati precedenti specifici di questa Corte. 2.2. È dunque persino superfluo ribadire che l ’ art. 295 c.p.c., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipenda dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tecnico-giuridica fra dueemanande statuizioni e non ad un mero collegamento logico.Affinché una questione possa essere ritenuta pregiudiziale in senso tecnico è, quindi, necessario «non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico indisp ensabile di fatto o di diritto, rispetto alla decisione principale e del quale il giudice nonpuò conoscere incidenter tantum e neppure giudicare sul merito essendone imposto dalla leggel’accertamento con efficacia di giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre che sul rapportocontroverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione, appunto, della cosagiudicata, a tutela di un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata» (Cass. n. 16995/2007, citata anche da Cass. n. 15019/2018). Pertanto non è sufficiente che nei due giudizi venga in rilievo la medesima questione giu ridica, poiché in tal caso il giudice, essendo investito della questione stessa, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con l’altra controversia, un’ipotesi di riunione, dilitispendenza o di continenza (Cass. nn. 11463/2004; 19291/2006). Sulla base di detti principi si deve escludereche sussista vincolo di pregiudizialità tecnico-giuridica fra il giudizio avente ad oggetto la determinazione del trattamento economico spettante all’attuale ricorrentee la presente causa, nella quale si discute del monte ore annuo che la ricorrente aveva diritto di espletare, non essendo sufficiente a giustificare l ’ invocata sospensione la sola circostanza che in entrambe lecontroversie la decisione discenda dalla soluzione della medesima questione giuridica relativaalla applicabilità o meno al rapporto dedotto in giudizio della normativa legale e contrattuale dettata per i collaboratori esperti linguistici.3. Il terzo motivoaddebita alla sentenza impugnata, della quale eccepisce la nullità, ilvizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), perché con l’originario atto introduttivo la ricorrente non si era limitata a domandare la nullità della clausola relativa al monte ore annuo e l’accertamento deldiritto a svolgere l’orario previsto dalla contrattazione collettiva,ma aveva anche chiesto la quantificazione del danno maturato nel periodo dal 1996 al 2000, asseritamente già accertato nell’anin separato giudizio . Su quest’ultima domanda la corte territoriale av rebbe omesso ogni statuizione. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6 , e 369 , comma 2, n.4, c.p.c. 3.2. Va premesso che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di unerror in procedendo ch e attribuisce alla Corte di C assazione il potere - dovere di procederedirettamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delleistanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014). 3.3. Peraltro questa Corte ha precisato che condizione imprescindibile per l’esercizio di detto potere - dovere è l’ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicché la parte non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla produzione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli ( v., ex multis,Cass. nn. 15367/2014; S.U. 8077/ 2012; 23 420/ 2011). Affinché il vizio di omessa pronuncia possa essere validamente denunciato è, quindi, necessario che le istanze formulate nei gradi del giudizio di merito siano riportate nel ricorso per cassazione puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero perriassunto del loro contenuto, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo nel quale erano state proposte, onde consentire al giudice di verificare, in primis, la ritualità e la tempestività delle istanze e, in secondo luogo , la decisività delle questioni prospettate. Non è, invece, consentito il rinvio per relationem agli atti della fase di merito perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla lororicerca (Cass. nn. 15367/2014; 21226/2010). In assenza di dette necessarie specificazioni la censura non può essere scrutinata. 4. Il quarto e il quinto motivo,entrambi rubricati «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti»,vanno esaminati congiuntamente. La ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in esame le ragioni per le quali era stato opposto il rifiuto alla sottoscrizione di un nuovo contratto ed avrebbe dovuto considerare che l’ultimo rapporto a termine intercorso fra le parti prima della conversione risultava disciplinato dal decreto legge n. 697 del 1994, che aveva istituito la figura de ll ’ esperto e collaboratore linguistico. Aggiunge che dopo l’entrata in vigore del primo C.C.N.L. per il comparto [OSCURATO:PERSONA] la disciplina del contratto individuale è stata sostituita di diritto da quella dettata dall ’a rt. 51 che, appunto, prevede un impegno minimo annuale di 250 ore. In sintesi sostiene la ricorrente che il suo rapporto di lavoro «è disciplinato da una normazione "statica"(art. 28), fatta propria dalla sentenza che ha convertito i l rapporto a tempo indeterminato e da una normazione "dinamica" per l’orario di lavoro costituito dall’art. 51 del C.C.N.L. 1996, invocabile per effetto del contratto di lavoro stipulato per l ’ anno accademico 1994-1995». Sostiene, infine, che doveva essere in ogni caso riconosciuto il diritto al trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito inapplicazione di quanto previsto dal decreto leggen. 2 del 2004. 4.1. L’esame dei due motivi presuppone l a ricostruzione dei ripetutiinterventi normativ i res isi necessari per le plurime pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea , intervenute a sanzionare lo Stato italiano per violazione del Trattato che, neltesto all’epoca vigente, all’art. 48 (poi trasfuso nell’art. 39 e successivamente riprodotto nell ’ art. 45 della versione consolidata pubblicata in G.U.U.E. 26.10.2012) faceva divieto di trattamenti discriminatori, fondati sulla nazionalità, fra lavoratori degli Stati membri.A tal fine è tuttavia sufficiente il rinvio, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ai già citati precedenti specifici e, in particolare, alla motivazione di Cass.n.15019/2018. 4.2. Peraltro, poiché in nessuno di taliinterventi legislativi risulta affrontata la questione dell ’ incidenza, rispetto all a individuazione della normativa applicabile, delle sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all’abrogazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, la conversione dei rapporti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato , è sorto un contrasto giurisprudenziale che è stato tuttavia risolto dalle Sezioni Unite con le sentenzen. 19164/2 017 e n. 24963/2017 . È stato così afferma t o il principio che la continuità tra la posizione soppressa degli ex lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l ’ accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, che non abbia statuito sugli aspetti economici e normativi del rapporto, va, comunque, applicata la relativa disciplina di fonte legale dettata dal decreto legge n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dall’art. 26 della legge n. 240 del 2010, nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello. 4.3. Come già statuito nei successivi precedenti specifici già più volte richiamati, il principio di dirittosancito dalle Sezioni Unite, sebbene affermato in relazione alla questione dell’applicabilità del decreto legge n. 2 del 2004 e della successiva norma di interpretazione autentica, orienta anche nella soluzione del caso che qui viene in rilievo, innanzitutto perché sussiste un imprescindibile legame fra le disposizioni normative e quelle contrattuali, alle qualirinviano sia il decreto leggen. 120 del 1995 (convertito in legge n. 236 del 1995) , sia la legge di interpretazione autentica del decreto legge n. 2 dl 2004, ed inoltre perché, una volta esclusa la possibilità di configurare un ruolo ad esaurimento di ex lettori ed affermata la «continuità normativa e l’analogia tra la posizione degli ex lettori di lingua straniera e quella dei collaboratori linguistici» (Cass. S.U. n. 19164/2017), non è corretto operare una commistione delle discipline, che, tra l’altro, finirebbe per creare un’ingiustificata disparità di trattamento fra gli ex lettori divenuti C . E . L . a seguito del superamento della procedura selettiva e del diritto di precedenza riconosciuto dal d ecreto legge n. 120del 1995 e quelli stabilizzati in forza di p ronuncia giudiziale. A questi ultimi, quindi, si deve applicare la nuova normativa, di fonte legale e contrattuale, nella sua interezza, senza che possa essere a ciò ostativo il precedente giudicato, sia perché nella fattispecie non risulta che lo stesso abbia riguardato anche la disciplina del rapporto, sia perché, fermi i limiti posti dalle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia e recepiti dal legislatore con la previsione del necessario riconoscimento di «eventuali trattamenti più favorevoli» (decreto legge n. 2 de l 2004) , « in un rapporto di durata come quello di lavoro si può parlare didiritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o di una fase del rapporto già esaurita» (Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha escluso che la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato avesse cristallizzato il monte ore annuo previsto dal contratto a tempo determinato, impedendone la rideterminazione). 4.4. Ciò premesso in linea generale,va detto che, quanto all’orario di lavoro, il C . C . N . L . 21.5.1996, all ’ art. 51, prevede che «il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie. L’assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo il valore della quota oraria». Emerge evidente dal testo della disposizione contrattuale la stretta correlazione fra trattamento retributivo e predeterminazione di un monte ore annuo minimo, evidentemente finalizzato a garantire al collaboratore una remunerazione di entità tale da giustificare i limiti posti dal successivo comma 8 allo svolgimento di altre prestazioni di lavoro, consentite solo se non incompatibili con le attività istituzionali dell’amministrazione e con le esigenze di servizio. Lo stesso art. 51 aggiunge, poi, che eventuali trattamenti di miglior favore in godimento alla data di stipulazione del presente contratto, vengono conservati a titolo di trattamento integrativo, non riassorbibile in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Si tratta, quindi, di una disciplina contrattuale che deve essere applicata nel suo complesso, perché tutte le previsioni concorrono a determinare il trattamento retributivo dovuto al collaboratore, trattamento che assume rilievo ai sensi dell'art. 26, comma 3, dellalegge n. 240/2010. 4.5. Con detta disposizione, infatti, il legislatore, nel dettare l’interpretazione autentica del d ecreto legge n. 2 del 2004, che ha riconosciuto agli ex lettori, con effetto dalla data di prima assunzione e proporzionalmente all ’ impegno orario svolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore a tempo definito, ha precisato che a decorrere dalla stipula del contrattoex art. 4 del d ecreto legge n. 120 del 1995 (alla quale, per quanto sopra detto, va equiparata la pronuncia giudiziale di conversione del rapporto di lettorato), a tutela dei diritti maturati nel rapporto dilavoro precedente, i collaboratori hanno diritto a mantenere l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di lingua straniera, calcolata sulla base dei criteri indicati dal decreto legge n. 2 del 2004, e, ove inferiore, a percepire la retribuzione complessiva spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva.4.6.Dalle considerazioni che precedono discende che se, da un lato, non poteva esserenegato il diritto della ricorrente a svolgere un monte ore annuo non inferiore a quello stabilito dalle parti collettive, dall’altro, quanto agli aspetti economici, il diritto, secondo la normativa contrattuale vigente alla data dell’offerta della prestazione lavorativa, dava titolo al trattamento retributivo stabilito dal C.C.N.L., eventualmente maggiorato nei limiti previsti dallostesso contratto, trattamento che rileva anche ai fini del decreto leggen. 2 del 2004, come autenticamente interpretato dall ’ art. 26 della legge n. 240 del 2010. 4.7. Infine, osserva il c ollegio che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato (cfr. Cas s. S.U. nn. 2334/1991; 508/1999 ; 14381/2002), in linea con i principi generali dei contratti sinallagmatici, che l’obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest ’ ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l’impossibilità dellaprestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimentocontrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss.c.c. Valgono, pertanto, i principi generali in tema di responsabilità del debitore, sul quale graval’onere di provare o l’impossibilità dell’adempimento per causa a lui non imputabile o anche la mancanza dell ’ elemento soggettivo che deve sorreggere l’inadempimento, posto che la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non è assoluta,ma può essere superata, anche inrelazione al comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto.5. Il quarto e il quinto motivo vanno, pertanto, accoltinei limiti sopra indicati e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla c orte territoriale indicata in dispositivo che procederà a un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, attenendosi ai principi di diritto di seguito enunciati: a) al rapporto intercorrente fra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano l ’ art. 1 del d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dall’art. 26 della legge n. 240 del2010 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello) e la disciplina contrattualedettata dal C.C.N.L. 21.5.1996 comparto [OSCURATO:PERSONA] per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto ex art. 4 del d ecreto legge n. 120 del 1995 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato art. 1del decreto legge n. 2 del 2004 e dellanorma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto; b) conseguentemente l’exlettore ha diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso C.C.N.L. 21.5.1996; c) il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga alrisarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri l’assenza di colpa o l’impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui nonimputabile. 6. Rimane chiaramente assorbito dall’accoglimento dei due precedenti motivi, il sesto motivo di ricorso, il quale denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980», al fine precipuo di contestare la decisione della corte territoriale laddove ha negato che al rapporto di lavoro della ricorrente si applichi il C . C . N . L . [OSCURATO:PERSONA]. 7. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contrib