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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 11745/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio« 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensidell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni; rilevato che il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato; ritenuto che il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni; ritenuto che il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p."); ritenuto che la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione; ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata. 745 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 472/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP - 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39861/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio« 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione; rilevato che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensidell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni; rilevato che il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato; ritenuto che il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni; ritenuto che il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale ex art. 99 c.p."); ritenuto che la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione; ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.

P.Q.M1 3 .2P.Q.M1 3 .2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che  il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio«  2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione; rilevato che,  avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensidell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni; rilevato che  il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato; ritenuto che  il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata  ex  art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni; ritenuto che  il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale  ex art. 99 c.p."); ritenuto che   la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione; ritenuto che,  pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.         745 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]          -  Presidente -         Sent. n. sez. 472/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                  UP - 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                    R.G.N. 39861/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA]          -  Relatore - ha pronunciato la seguente        SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Siracusa visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che  il Tribunale di Siracusa, con sentenza emessa in data 17 gennaio«  2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di evasione continuata, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, come indicata in imputazione; rilevato che,  avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e omessa motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, che, ai sensidell'art. 161, secondo comma, cod. pen., comporta, in caso di interruzione della prescrizione, l'aumento di due terzi del tempo necessario a prescrivere, sicché il termine ordinario di sei anni si estende a dieci anni; rilevato che  il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e che ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato; ritenuto che  il delitto di evasione, punito, nel massimo edittale, con la pena di tre anni di reclusione, si prescrive nel termine minimo di sei anni dalla data di commissione del fatto e che, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., l'interruzione della prescrizione determina, in caso di recidiva reiterata  ex  art. 99, quarto comma, cod. pen., l'aumento di due terzi, anziché di un quarto, del termine necessario a prescrivere, sicché il termine massimo di prescrizione, in tal caso, è di dieci anni; ritenuto che  il ricorso è fondato in quanto il giudice, a fronte della contestazione della commissione dei fatti nelle date del 7 settembre 2016 (capo a) e del 25 febbraio, 1, 5 e 7 marzo 2017 (capo b), preso atto del decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ha dichiarato l'estinzione dei reati senza tenere conto che, in calce ad entrambi gli addebiti, figurava la contestazione dell'aggravante della recidiva reiterata (testualmente, "con la recidiva, specifica e infraquinquennale  ex art. 99 c.p."); ritenuto che   la suddetta circostanza aggravante a effetto speciale, chiaramente contestata, neppure è stata esclusa del giudice in sentenza, così da comportare l'ininfluenza della stessa ad ogni ulteriore effetto, fra i quali anche quello relativo al calcolo del tempo necessario a prescrivere (come da pacifica giurisprudenza, fra le altre, Sez. 2, n. 26877 del 12/05/2022, Grandini, Rv. 283555 - 01), non essendo stata, invece, in alcun modo presa in considerazione; ritenuto che,  pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario di quello che ha emesso la sentenza annullata.           P.Q.M1 3 .2P.Q.M1 3 .2
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