CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28795/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 13 dicembre 2024, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Salerno in data 23 novembre 2023, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] da anni quattro e mesi otto ad anni quattro di reclusione per il reato di cui agli artt.110, 81 cpv., 73, 74 comma 6 e 80 lett. a) D.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto l'impugnata decisione. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni della riduzione della pena e che tale carenza si riverbererebbe contraddittoriamente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur in presenza di elementi favorevoli quali l'incensuratezza, la rudirnentalità della struttura organizzativa e la modesta entità delle cessioni. 3. Il motivo è inammissibile. Va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 3, n. 20716 del 17/06/2020). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame quello che ritiene prevalente tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., sicché anche un solo elemento può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020). Nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito congrua motivazione del diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che non fossero emersi elementi di segno positivo idonei a sostanziarne il riconoscimento, evidenziando espressamente la gravità del fatto per i quantitativi di sostanza movimentata, con sequestri anche di cento grammi. Tale valutazione, che tiene conto dell'elemento decisivo della rilevante entità quantitativa degli stupefacenti oggetto della condotta, non presenta profili di contraddittorietà e risulta immune da censura in questa sede. 4. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario, e della somma di euro 3.000 a titolo di ammenda, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore I