CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - rico rrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 4 15 / 202 1 della Corte d ’ appello di Salerno depositata il 14maggio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Salerno ha respinto il gravame proposto [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la reiscrizione nell’elenco nominativo dei braccianti agricoli per gli anni 2010 e 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere probatorio nella materia in questione, ha osservato che, nella specie, il rapporto lavorativo risultava disconosciuto in base all’accertamento ispettiv o del 5 ottobre 2012 eseguito nei confronti d ell’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., in base al quale era stata qualificata l’attività aziendale come “industriale”, inquadramento recepito nel giudizio instaurato avverso il predetto verbale e definito con sentenza della medesima Corte d’appello. Infatti, l’impresa svolgeva in via prevalente attività di mero confezionamento, e successiva vendita di prodotti finiti previamente acquistata da terzi, attività eseguita con l’ausilio di pochi operai, che lavoravano esclusivamente presso le macchine di selezione e pesatura dei prodotti, mentre solo un esiguo numero di dipendenti provvedeva alla raccolta di kiwi su alcuni fondi in Battipaglia, e comunque solo fra ottobre e novembre, mentre l’eventuale raccolta di frutta, laddove talora acquistata dalla società presso terzi “a blocco” e/o con raccolta a carico dell’acquirente, costituiva una parte marginale dell’attività aziendale e assolutamente non prevalente. Peraltro – ha aggiunto la Corte territoriale - il giudice di prima istanza aveva respinto la domanda non già in base alla natura dell’attività aziendale bensì in base al difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro; infatti, a fronte delle deduzione svolte nel ricorso introduttivo del giudizio (aver lavorato per la ditta Secondulfo per 28 giornate nell’anno 2010, dal 29 gennaio al 20 marzo, e per 6 giornate nell’anno 2011, dal 15 giugno al 31 luglio, sia come bracciante agricolo sui terreni sia nel magazzino come addetto all’imballaggio ed al confezionamento dei prodotti), i testi escussi avevano riferito genericamente in ordine al numero delle giornate lavorative espletate, non riuscendo neppure a distinguere l’attività svolta alle dipendenze della ditta Secondulfo rispetto a quella svolta per altre aziende, escludendo comunque che il Lamberti avesse lavorato nel magazzino. In tal modo, ad avviso della Corte di merito, erano emerse insanabili contraddizioni tra quanto allegato dal lavoratore e quanto riferito dai testimoni circa i giorni di lavoro e le mansioni, nonché circa l’identificazione dell’azienda datrice di lavoro, dovendosi comunque evidenziare, sul piano dell’attendibilità, che i testi indotti avevano instaurato analoga controversia contro l’I.N.P.S. a seguito di cancellazione dagli elenchi di braccianti agricoli in base al medesimo accertamento ispettivo. Pertanto, a prescindere dalla questione circa la natura dell’attività dell’impresa, non poteva neppure dirsi sufficientemente dimostrato il preteso rapporto lavorativo; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a ffidato a d unico m otiv o , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n .3 cod. proc. civ., per l’erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado; 2. il motivo, sostanzialmente inteso a censurare la valutazione resa dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie, è inammissibile; 3. infatti, la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa denunciata, ponendo a carico del lavoratore l’onere di provare il rapporto lavorativo, in conformità all’interpretazione resa da questa Corte, alla cui motivazione ci si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. («L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell’art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del dirittodi iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.»: (Cass. Sez. L, 16/05/2018, n. 12001; in precedenza, in senso conforme, già Cass. Sez. L, 11/02/2016, n. 2739); 4. ciò posto, i rilievi in ordine alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriali sono inammissibili, come emerge dalla lettura della impugnata sentenza, che ha esaminato l’esito della prova testimoniale per addivenire alle conclusioni sopra riportate in base ad un accertamento complessivo della significanza degli elementi istruttori acquisiti; ogni ulteriore censura in proposito si risolve in un’inammissibile sindacato di merito (« In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.»: Cass. Sez. 1, 01/03/2022, n. 6774); 5. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile , con conseguente condanna –secondo la regola della soccombenza – della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, del