CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello Brescia, in parziale riforma della sentenza GUP/tribunale di Bergamo 6.11.2019, appellata dal Visan, disappli- cata la recidiva contestata, rideterminava la pena inflitta al medesimo in 1 anno di reclusione e riducendo la durata delle pene accessorie irrogate per pari durata, in quanto condannato per il reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili (art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000), segnatamente perché, quale titolare della ditta omonima occultava e/o distruggeva le fatture meglio indicate in atti, così da non consentire la corretta ricostruzione dei redditi e del volume degli affari, in relazione a fatti del 6.09.2018. 2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio circa gli esiti degli accertamenti fiscali e in ordine alle dichiarazioni dell'imputato con riferimento alla sussistenza dell'elemento sogget- tivo del reato. In sintesi, la difesa premette che, secondo la tesi della Corte d'appello, l'omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte del ricor- rente spiegherebbe la ragione per la quale i documenti contabili non erano stati rinvenuti, Si tratterebbe di motivazione censurabile, non potendo giustificarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000, con un'attività non obbligatoria correlata al deposito delle dichiarazioni dei redditi. Sostiene la difesa che l'imputato non ha agito con l'intento di impedire l'accertamento dei redditi e/o la ricostruzione del suo volume d'affari e/o per sot- trarsi al pagamento delle modeste imposte evase ed accertate, visto che ha con- segnato spontaneamente ciò che era in suo possesso e si è mostrato pienamente collaborativo con gli operanti ammettendo di non aver più eseguito le registrazione contabili e nemmeno istituito di registri obbligatorio dall'anno 2013 in poi. La man- cata consegna delle fatture in questione (13 complessivamente, di cui una relativa all'anno 2014), attesterebbe indiscutibilmente come tale omissione costituisca una mera disattenzione o negligenza del reo nella tenuta dalla contabilità, inidonea ad attribuire una responsabilità penale soprattutto alla luce dell'esiguità degli importo evasi.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio sugli esiti degli accertamenti fiscali e sulle dichiara- zioni del ricorrente, in relazione al momento consumativo del reato di distruzione di documenti contabili, nonché vizio di violazione di legge quanto alla successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2, c.p., con riferimento al reato di distruzione anche in relazione alla disposta confisca per equivalente. In sintesi, la difesa sostiene che erroneamente il giudice di appello, se- guendo il primo giudice, ha ritenuto configurabile il reato di occultamento di do- cumenti contabili, specificando che si tratta di reato permanente non risultando agli atti prova e/o dimostrazione che si fosse verificata l'alternativa ipotesi della distruzione, che è invece reato istantaneo. Si tratterebbe di motivazione censura- bile, in quanto la tesi dei giudici di merito contrasterebbe con le risultanze proba- torie e le dichiarazioni del ricorrente, avendo quest'ultimo rilasciato in sede id PVC dichiarazioni che sostenevano l'ipotesi della distruzione della contabilità, avendo in particolare ammesso di aver ritirato la documentazione contabile relativa alle annualità fino al 2012 dal suo commercialista, per poi, a far data dal 2013, non istituire alcun registro fiscale o altro documento fiscale obbligatorio. Se, dunque, le fatture non sono mai stati annotate nei registri IVA in quanto mai istituiti, ne discenderebbe che le stesse non sono state occultate ma sono state invece smar- rite e/o distrutte in epoca sicuramente antecedente al d.lgs. n. 158 del 2015 che ha innalzato il trattamento sanzionatorio per il reato in esame e ha introdotto, con l'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente anche in relazione al delitto di cui all'art. 10. Vi sarebbero quindi, anche alla luce di quanto eviden- ziato nel PVC dagli operanti (i quali hanno riferito che la parte non aveva "conser- vato" le fatture di cui si discute per le annualità in esame), tutti gli estremi per ritenere integrato il delitto di distruzione e non quello di occultamento, non essen- dovi peraltro dubbi sull'epoca esatta della distruzione, sicuramente avvenuta prima dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 158 del 2015, considerato che dal 2013 il ricorrente non aveva più tenuto la contabilità nemmeno istituendo i registri IVA obbligatori. Poiché, peraltro, l'annotazione in contabilità da parte dei clienti del ricorrente è stata contestuale all'emissione e/o ricezione delle fatture, come risulta dalla documentazione acquisita dagli operanti, ne deriverebbe che il reato sarebbe stato consumato tra il 2013 ed il 2014, alla fine del mese delle date riportate nelle fatture, e dunque prima della modifica del 2015. Ne discenderebbe l'applicazione della pena, per il principio dell'art. 2, c.p., prevista ante novella del 2015, indivi- duando la pena base in mesi 6 e non in anni 1 e mesi 6 come operato dal GUP in applicazione della nuova disciplina successiva al 2015, con conseguente esclusione della confisca per equivalente, in quanto il delitto sarebbe stato commesso prima della novella citata. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio in ordine agli esiti degli accertamenti fiscali e alle dichia- razioni del ricorrente, in relazione al momento consumativo del reato di occulta- mento della contabilità nonché vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, c.p., anche per ciò che concerne la confisca per equivalente. In sintesi, la difesa censura e argomentazioni del giudice di appello circa l'inapplicabilità della disciplina ante novella del 2015, non potendosi ritenere il reato commesso sino alla data dell'accertamenti fiscale, ossia l'11 luglio 2018, non sussistendo alcuna prova al riguardo. Poiché dal 2013 l'imputato non ha più tenuto la contabilità né istituito i registri fiscali, l'asserito occultamento non si sarebbe consumato all'atto della verifica fiscale, ma si sarebbe consumato prima, non es- sendo mai stati reperiti i documenti mancanti in quanto mai istituiti oppure perché smarriti o persi "tempo addietro", non avendo senso la circostanza che le fatture siano state consegnate solo in parte, tant'è che per il 2014 è risultata mancante solo una fattura di modesto imponibile, ciò che dimostrerebbe la mancanza di qualsiasi intento di occultamento e/o di nascondere la documentazione fiscale ri- chiesta dagli operanti. La datazione dell'epoca di consumazione del reato di occul- tamento nel 2013, consentirebbe, quindi, di determinare il trattamento sanziona- torio nel minimo edittale previsto prima della novella del 2015, ossia in mesi 6 di reclusione, escludendo l'applicabilità della confisca per equivalente ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, essendo stato introdotto l'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 solo con il D.Igs. n. 158 del 2015 e non essendo applicabile retroattivamente tale confisca a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio circa gli esiti degli accertamenti fiscali e sulle dichiarazioni del ricorrente e vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata applica- zione dell'art. 131-bis, c.p. In sintesi, sostiene la difesa che la riconducibilità del reato alla cornice edit- tale ante 2015, consentirebbe di valutare l'applicazione d'ufficio della causa di non punibilità dell'art. 131-bis, c.p., la cui valutazione sarebbe stata del tutto omessa dalla Corte d'appello. Diversamente, ricorrerebbero tutti i presupposti per il rico- noscimento del fatto di particolare tenuità, sia per essersi mostrato il ricorrente pienamente collaborativo ma soprattutto per essere stata la imposta evasa per l'intero biennio alquanto modesta, pari a 4299,00, dovendosi altresì tener conto del fatto che la stessa Corte d'appello ha disapplicato la recidiva contestata per la aspecificità e la modesta rilevanza degli stessi, e considerato, infine, che per l'an- nualità 2014 risulta essere mancante una sola fattura di modesto imponibile, pari a 720C. 2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge con riferi- mento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, c.p. In sintesi, si censura sia il giudizio di merito espresso dal GUP per aver negato le attenuanti generiche non ravvisando alcun comportamento processuale o post delictum favorevole, sia il giudizio espresso dalla Corte d'appello che ha escluso vi fosse ragioni di particolare rilievo pe riconoscere le attenuanti in parola, essendo il reo pregiudicato, aggiungendo che si sarebbe trattato di importi non trascurabili tenuto conto anche della reiterazione della condotta riguardanti sia il 2013 che il 2014. Si tratterebbe di motivazione censurabile, sia per essersi l'im- putato dimostrato pienamente collaborativo, sia per essere stata rilevata la man- canza nel 2014 di una sola fattura di modesto imponibile, escludendosi che si possa parlare di reiterazione in quanto per tale fattura si sarebbe trattato di mera disattenzione, sia perché l'affermazione secondo cui gli importi non sarebbero tra- scurabile sarebbe frutto di un errore della Corte d'appello a fronte della modestia delle imposte evase. A ciò si aggiunge che la scelta del reo di farsi giudicare con il rito abbreviato denoterebbe un comportamento processuale favorevolmente valu- tabile ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, laddove, infine, il rife- rimento ai precedenti penali non sarebbe dirimente perché si tratterebbe d due condanne per reati non gravi che hanno addirittura condotto alla disapplicazione della recidiva. 3. Con requisitoria scritta del 14.01.2022 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, rileva il PG come palesemente infondate sono le censure mosse alle conformi decisioni dei giudici di merito (che differiscono unicamente in punto di applicazione della reci- diva). Quanto alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., il PG rileva come la stessa non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.4. In data 28.01.2022, la difesa ha fatto pervenire a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Corte le proprie conclusioni scritte, con cui, anche in replica alle conclusioni del PG, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, anzitutto, premettersi che tutte le doglianze difensive, ad acce- zione dell'ultima, sollevano erroneamente il vizio di travisamento probatorio circa gli esiti degli accertamenti fiscali e sulle dichiarazioni dell'imputato, laddove, in realtà, non di travisamento probatorio si tratta, ma di censura in ordine all'inter- pretazione di tali atti, doglianza ex se che fuoriesce dall'orizzonte di deducibilità del vizio motivazionale dinanzi a questa Corte. Premesso che ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (tra le tante: Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020 - dep. 18/12/2020. Villari, Rv. 280117 - 01), non va dimenticato che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed effi- cace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento pro- batorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (tra le tante: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 -dep. 26/11/2019, S., Rv. 277758 - 01). Nella specie, ciò che viene ad essere contestato non è l'utilizzazione di un'informazione inesistente o l'omessa valutazione di una prova esistente agli atti, quanto, piuttosto, l'interpretazione - ritenuta dal ricor- rente erronea - di quella prova correttamente percepita da parte del giudice nel momento in cui l'ha posta a fondamento del proprio processo valutativo. 3. Tanto premesso, può quindi procedersi nell'esame dei motivi di ricorso. 4. Quanto al primo motivo, relativo alla sussistenza del dolo del reato di occultamento, i giudici ritengono provato il dolo specifico in quanto l'imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale in verifica, non aveva presentato la P dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2013 al 2017, considerando tale circo- stanza esplicativa della ragione del mancato rinvenimento dei documenti contabili. La difesa ha contestato tale affermazione ritenendo che il dolo specifico non po- tesse desumersi dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi in quanto non obbligatoria. L'esiguità degli importi evasi, poi, e il numero delle fatture man- canti (pari a 13 complessivamente) escluderebbe il dolo e consentirebbe di rite- nere la condotta frutto di negligenza o mera disattenzione. Quanto sostenuto dalla difesa è privo di pregio. Ed infatti è errata l'affer- mazione secondo cui il dolo non potesse desumersi dalla mancata presentazione delle dichiarazioni, non essendo la stessa obbligatoria. È pacifico infatti che, per le annualità di cui si discute (2013 e 2014), la ditta individuale del ricorrente pur essendovi obbligata non ha presentato la dichiarazione fiscale II.DD ed IVA nei modi e nei termini previsti per le II.DD. nonostante la stessa abbia posto in essere operazioni attive, per un totale imponibile, nel 2013, di 20.058,00 più IVA pari a 1.176,00C, e, nel 2014, di 9651,90€ più Iva pari ad 1.965,02C. L'omessa presen- tazione della dichiarazione fiscale, infatti, rientra nelle previsioni degli artt. 1 e segg. DPR 600/1973 ai fini della II.DD. e dell'art. 8, DPR 322/1998 ai fini IVA. Corretto, dunque, è stato l'approdo cui è pervenuta la Corte d'appello laddove ha ritenuto configurabile l'elemento soggettivo del reato di occultamento delle pre- dette fatture, in quanto evidentemente finalizzato ad evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, così da integrare la fattispecie penale in questione sia sotto il profilo oggettivo che, per quanto qui rileva, soggettivo. Non deve, del resto, essere di- menticato che l'accertamento del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione) presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018 - dep. 16/11/2018. Rv. 274110 - 01), prova peraltro risul- tante dagli accertamenti fiscali eseguiti dalla GdF. Né può peraltro parlarsi di esi- guità degli importi evasi, alla luce di quanto sopra accertato sia ai fini delle IIDD che dell'IVA, considerate complessivamente. Che, poi, si tratti di mera dimenticanza o negligenza è frutto della personale interpretazione soggettiva del ricorrente, posto che egli era ben consapevole non solo perché fino al 2012 vi aveva provveduto a mezzo del proprio commercialista (la tenuta della contabilità infatti era stata regolare in quanto affidata ad un con- sulente fiscale, di cui il ricorrente non si era più avvalso dal 2013 in poi), sia, soprattutto, in quanto imprenditore individuale, tenuto ex lege alla conservazione delle fatture (ratione temporis) almeno per i quattro anni successivi alla presen- tazione della dichiarazione dei redditi e IVA di riferimento (articoli 43 DPR 600/73 e 57 DPR 633/72), tenuto conto che, peraltro, nel caso di omessa dichiarazione il termine appena citato aumenta di un anno. 5. Quanto al secondo motivo, la censura difensiva è priva di pregio perché si fonda sul presupposto, indimostrato, che tali fatture fossero state "distrutte" e non invece occultate dal ricorrente medesimo. Non risponde infatti alla realtà processuale quanto sostenuto dal ricorrente laddove afferma di aver riferito in sede di PVC ai verbalizzanti di aver distrutto le fatture, essendosi infatti egli limitato a dichiarare di non aver più presentato dal 2013 alcuna dichiarazione né istituito alcun registro fiscale o altra documentazione fiscale obbligatoria. Correttamente quindi, i giudici di appello ritengono destituita di fondamento la tesi difensiva laddove affermano che, essendo stata contestata la condotta alternativa di occultamento "o comunque" della distruzione delle scrit- ture contabili, il reo, per avvalersi della dedotta consumazione in epoca antece- dente all'accertamento, avrebbe dovuto dimostrare sia la circostanza che la docu- mentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l'epoca di tale distruzione. Sul punto, va aggiunto che la conservazione delle fat- ture, come noto, è imposta, ai fini fiscali, dagli artt. 39, comma terzo, d.P.R. n. 633 del 1972, e 22, d.P.R, n. 600 del 1973, oltre che, a fini civilistici, dall'art. 2214, comma secondo, cod. civ. È altrettanto noto che la fattura deve essere emessa in duplice esemplare di cui uno è consegnato alla parte (art. 21, comma quarto, d.P.R. n. 633 del 1972). Risponde, dunque, a canoni di logica desumere dal rinvenimento di una fattura presso un terzo il fatto che di quel documento esista fisicamente una copia presso chi l'ha emessa. Ne consegue che non è ma- nifestamente illogico desumere dal mancato rinvenimento di detta copia la conse- guenza della sua distruzione ovvero del suo occultamento (in termini: Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 - dep. 26/09/2018, Rv. 274862). In assenza di prova certa della distruzione che presuppone una condotta di soppressione della documentazione (nella specie, mancante, tant'è che lo stesso ricorrente a pag. 9 del ricorso, si esprime in termini alternativi ed incerti, asse- rendo essere state dette fatture "smarrite e/o distrutte" prima dell'entrata in vi- gore del d. Igs. n. 158 del 2015), il reato non può che ritenersi configurabile nella forma dell'occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, i quali, infatti, proprio nel PVC non parlano di distruzione, ma come evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 10 del ricorso, riferiscono che "la parte...per tale esercizio non ha conservato n. 12 fatture di vendita e/o n. 1 per l'anno 2014", ed è evidente che il "non conservare" è condotta omissiva diversa dal "distruggere" che presuppone un comportamento commissivo, di cui non vi è traccia nelle dichiarazioni del ricorrente in sede di PVC né in quanto riferito dai verbalizzanti. 6. Il terzo motivo è parimenti privo di pregio. L'affermazione secondo cui la condotta di occultamento, nella soluzione of- ferta dai giudici di merito, si sarebbe "consumata" ben prima della verifica fiscale è infatti fondata, anche in questo caso, su un presupposto indinnostrato, affidato alle labiali affermazioni del ricorrente, peraltro connotate da un margine di incol- mabile incertezza, laddove questi ritiene di fornire la "prova" della consumazione in epoca antecedente (segnatamente nel 2013) sulla base di un'asserzione dubi- tativa: a pag. 12 del ricorso infatti, è lo stesso ricorrente ad affermare che l'asse- rito occultamento si sarebbe prodotto ben prima della verifica "posto che i docu- menti mancanti non sono mai posti in essere (registri contabili) oppure sono andati persi o smarriti tempo addietro, non avendo infatti alcun senso che le fatture siano state consegnate solo parzialmente". Trattasi, a ben vedere, di un'affermazione, ex se, intrisa di assoluta incertezza, limitandosi il ricorrente ad offrire un'alterna- tiva, sfornita di alcun riscontro oggettivo, riferendosi alla mancata istituzione dei documenti contabili o al loro, non è nemmeno chiaro, smarrimento o perdita. Diversamente - così confermandosi la correttezza della soluzione offerta dai giudici di merito che hanno individuato la normativa applicabile in quella suc- cessiva alla novella introdotta con il d. Igs. n. 158/2015 - questa Corte ha da tempo chiarito che il reato di occultamento della documentazione contabile (art. 10, D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74) ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penale dura sino al momento dell'accertamento fiscale, "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007 - dep. 21/01/2008, Rv. 238612 - 01). Perdono, quindi, di spessore argomentativo le censure relative sia alla mancata individuazione del minimo edittale in relazione alla fattispecie vigente ante novella del 2015, sia alla inapplicabilità della confisca per equivalente ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74/2000, trattandosi certamente di reato permanente in relazione al quale la data dell'accertamento è stata correttamente fatta coincidere con quella della verifica fiscale, 11 luglio 2018, successiva all'en- trata in vigore del citato art.12-bis. 7. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, atteso che - in disparte il rilievo del PG, che evidenzia l'esistenza della causa di inammissibilità ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen. per la novità della questione, per la prima volta proposta dinanzi a questa Corte - l'assunto si fonda sul presupposto, come già visto, indimostrato, che si tratti di condotta posta in essere in epoca antecedente alla novella del 2015, attesa infatti l'inapplicabilità della speciale causa di non pu- nibilità ex art. 131-bis, c.p. per i reati puniti con pena superiore nel massimo ad anni 5 (laddove, invece, il reato di cui all'art. 10, d. 1gs. n. 74 del 2000, nella formulazione successiva all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Igs. n. 158/2015, applicabili in ragione della data dell'accertamento, prevedeva la pena della reclusione, nel massimo di anni 6, limite poi elevato ad anni 7 dal d.l. n. 124 del 2019, conv. in 1.157 del 2019). La collocazione temporale dell'illecito in epoca successiva all'entrata in vigore della novella del 2015 è, quindi, ostativa al ricono- scimento dell'art. 131-bis, c.p., ostandovi il limite edittale massimo previsto all'epoca della consumazione del reato, di anni 6. 8. Il quinto ed ultimo motivo, infine, segue la sorte dei precedenti. Ed invero, la Corte d'appello, nel motivare il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, da un lato ha rilevato che non erano state prospettate ragioni di particolare rilievo, osservando dall'altro che l'imputato è gravato di precedenti pe- nali, avendo riportato due condanne per reati contro il patrimonio. Trattasi di mo- tivazione incensurabile, posto che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente inci- dano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno po- sitivo (da ultimo: Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 - dep. 04/03/2019, Rv. 275640 - 01). A ciò va aggiunto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e con- gruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Rv. 242419 - 01). L'aver, quindi, motivato i giudici di appello, in particolare, ritenendo pre- ponderante l'ostatività dei precedenti penali dell'imputato, assolve compiutamente all'obbligo imposto ex lege al giudice di appello richiesto dell'applicazione delle attenuanti, non potendo richiedersi al predetto giudice una valutazione specifica degli ulteriori elementi dedotti in ricorso, ritenuti, implicitamente, recessivi.9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta ade