CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37789/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 27 novembre 2019, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento del 18 maggio 2018, dichiarava ALAIMO Gaetano responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 4 perché con plurime condotte ed in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, introducendosi all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], abusando della sua fiducia e ospitalità nonché approfittando della sua momentanea assenza, si impossessava nell'arco di un anno di una somma pari a 2.500 euro e, in specie, il 19 aprile 2015, di una somma pari a euro 150; la Corte territoriale, esclusa l'aggravante della minorata difesa e confermata quella della destrezza, condannava l'imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa giudicando inammissibile la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. nonché la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare la Corte condivideva il ragionamento del giudice di prime cure che, considerato l'arresto in flagranza dell'imputato avvenuto il 19 aprile 2015 quando, a seguito di perquisizione, veniva trovato in possesso di banconote che la persona offesa, d'intesa con il personale di polizia giudiziaria, previa fotocopiatura del numero di serie delle stesse, aveva collocato nel comò della camera da letto, aveva ritenuto l'ALAIMO responsabile anche dei precedenti furti alla luce di una valutazione unitaria di un coacervo di elementi che senz'altro deponevano in tal senso. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, con un unico motivo concernente la inosservanza e erronea applicazione dell'art. 601, commi 3 e 5 per nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per omesso rispetto dei termini a comparire essendo le notifiche state effettuate a mezzo pec in data 19.11.2019 così come da allegati, nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c). Difatti, non essendo comparsi all'udienza del 27 novembre 2019 né l'imputato né il difensore di fiducia, la Corte avrebbe dovuto rinnovare la notifica del decreto di citazione determinandosi, in tal modo, una nullità generale ed assoluta che travolge la sentenza impugnata (richiama Cass. sez. 6, 24 gennaio 2018 n. 3366; sez. 1, 16 maggio 2014, n. 20449). Precisa, inoltre, di aver ricevuto il 6.11.2019 la notifica a mezzo pec di un decreto di citazione a giudizio che benché indicasse nell'oggetto il nominativo dell'odierno ricorrente, il contenuto della comunicazione si riferiva ad altro procedimento avente un r.g. diverso. Chiede, quindi, annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha riconosciuto, da tempo, il carattere generale della norma di cui all'art. 601 c.p.p., comma 3 tale per cui - persino in tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio - il termine a comparire è quello di venti giorni, dovendosi ritenere che la norma in esame, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione sia per il dibattimento sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all'art. 127 c.p.p., di cui all'art. 599 c.p.p., comma 1, il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione (cfr. sez. 6 n. 7425 del 11/01/2018, Benjakaj, Rv. 2722369; sez. 2 n. 4590 del 11/01/1993, Esposito, Rv. 194153; sez. 4 n. 9536 del 12/07/1993, Calandra, Rv. 195323; sez. 6, n. 1859 del 16/10/1992, Larnè, Rv. 193527). 2. Quanto alla natura della nullità in esame, deve essere precisato che l'art. 601 c.p.p. non prevede alcuna nullità speciale in caso di inosservanza del termine dilatorio di che trattasi e, pertanto, deve concludersi nel senso che l'inosservanza del termine in argomento o non determina alcuna nullità oppure è causa di una nullità di ordine generale, rientrante cioè nelle categorie di cui all'art. 178 c.p.p. Com'è noto, le nullità generali possono essere solo assolute o a regime intermedio, come chiaramente desumibile dall'incipit dell'art. 181 c.p.p. e poiché l'art. 601 c.p.p., comma 3 riguarda "l'intervento dell'imputato", deve concludersi nel senso che la sua inosservanza è causa di nullità "generale" rientrante nella categoria c) dell'art. 178. Il regime, quindi, è quello dell'art. 180, tale per cui la nullità in argomento deve essere rilevata d'ufficio o dedotta prima della deliberazione della sentenza d'appello. 3.Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, proprio con riferimento alla violazione del termine dilatorio minimo a comparire di cui all'art. 601, se da un lato ha precisato che tale termine non può essere integrato da quello irritualmente concesso, dall'altro, tuttavia, ha ribadito che tale violazione non si risolve in una omessa citazione dell'imputato, costituendo pertanto una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p. e cioè prima della deliberazione della sentenza di appello (Cass. pen. sez. IV sent. 23.01.2020 n. 5959, Rv. 278447-01; Sez. 5, 30.06.2015, n. 39221, Pop, Rv. 264721; sez. 2, 27.03.2014, n. 30019, Braidich, Rv. 259978; sez. 5, 06.03.2019 n. 25777, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276515; sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 48367, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274738). 4. Tanto premesso in diritto, deve rilevarsi che, nel caso all'esame, effettivamente la citazione all'imputato non ha garantito il termine dilatorio minimo di venti giorni 2., rispetto all'udienza d comparizione ma che all'udienza, essendo stato nominato un difensore ai sensi dell'art.97 comma 4, la nullità non è stata eccepita, ne è stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado e neppure in quello d'appello, realizzandosi pertanto una sanatoria ai sensi degli art.180 e 182 cod.proc. pen.., laddove la giurisprudenza citata a sostegno della prospettazione del ricorrente fa riferimento alla ipotesi eccezionale in cui tanto la parte quanto il difensore non siano comparsi alla udienza camerale in appello e sempre che non sia stato nominato un sostituto, evenienza verificatasi nella specie (sez.6, 20.12.2017 n.3366, T., Rv.272141). 5. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 6 Luglio 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Presidente