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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì, in data 07/06/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole di ricettazione di macchinari impiegati nell'edilizia e tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità (per erronea valutazione delle dichiarazioni della p.o., inattendibili e prive di riscontri, mancata considerazione di prove favorevoli all'imputato, insussistenza dei reati per carenza del dolo di ricettazione e del dolo di estorsione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1.

Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura' alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni del teste Kabali, parimenti ritenute attendibili, nonostante le difficoltà di esposizione invocate dalla difesa, che non avevano, peraltro, impedito ai dichiaranti di farsi comprendere; ha anche puntualmente spiegato le ragioni per le quali non reputava attendibile la versione dei fatti fornita dalla difesa, più volte ingiustificatamente mutata.2.

In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì, in data 07/06/2018, aveva dichiarato l'imputato colpevole di ricettazione di macchinari impiegati nell'edilizia e tentata estorsione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità (per erronea valutazione delle dichiarazioni della p.o., inattendibili e prive di riscontri, mancata considerazione di prove favorevoli all'imputato, insussistenza dei reati per carenza del dolo di ricettazione e del dolo di estorsione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Il ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura' alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. In particolare, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e seguenti della sentenza impugnata, valorizzando le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni del teste Kabali, parimenti ritenute attendibili, nonostante le difficoltà di esposizione invocate dalla difesa, che non avevano, peraltro, impedito ai dichiaranti di farsi comprendere; ha anche puntualmente spiegato le ragioni per le quali non reputava attendibile la versione dei fatti fornita dalla difesa, più volte ingiustificatamente mutata.2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione
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