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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14681/2022

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o la seguente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via S. Lucia, 32 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Giuseppe de Camillis, 4 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1051, depositata il 28 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 28 giugno 2014, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto la sua domanda per la declaratoria di inefficacia di un pagamento, di importo pari ad euro 54.962,94, ex art. 67, l.fall., e, conseguentemente, per la condanna alla restituzione in suo favore di tale importo; - il giudice di appello ha accolto il gravame evidenziando che non vi era prova della sussistenza del requisito della scientia decoctionis, avuto riguardo, in particolare, alla posteriorità rispetto al pagamento della segnalazione della società alla Centrale rischi e dei protesti elevati; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 67, secondo comma, l.fall., e 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso la sussistenza in capo alla banca del requisito della scientia decoctionis all’esito di una non corretta valutazione degli elementi presuntivi offerti, in quanto effettuata in modo dissociato e non coordinato tra loro; - critica, in particolare, la decisione impugnata nella parte in cui non ha attribuito rilevanza agli sconfinamenti registrati dalla società in bonis nei rapporti bancari che quest’ultima aveva instaurato con gli istituti di credito e alle criticità delle relative posizioni debitorie, che avevano dato luogo, in alcuni casi, a revoche degli affidamenti concessi; - evidenzia, altresì, la mancata considerazione dell’andamento della movimentazione del conto corrente acceso presso la banca controricorrente, caratterizzato da versamenti finalizzati a diminuire l’esposizione; - il motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi offerti, si rileva che la Corte di appello ha proceduto alla selezione analitica degli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria – individuati nelle segnalazioni alla Centrale rischi, nei protesti elevati e negli sconfinamenti registrati – e, all’esito di una loro valutazione complessiva, ha escluso che gli stessi costituissero una idonea prova presuntiva; - ha motivato la sua decisione rilevando che «solo nel novembre 2002, e cioè quattro mesi dopo la rimessa bancaria, la [OSCURATO:SOCIETA]. fu segnalata quale impresa in sofferenza alla centrale rischi, alla quale in precedenza non risultavano né emissione di decreti ingiuntivi né revoche di affidamenti» e aggiungendo che «il primo protesto a carico della [OSCURATO:SOCIETA], levato il 31.7.2012 e cioè dopo la rimessa bancaria, fu certamente conosciuto in epoca successiva da MPS»; - così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, in virtù dei quali i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme (su cui cfr. Cass., ord., 12 novembre 2019, n. 29257; Cass.13 ottobre 2005, n. 19894), escludendo che tali elementi, singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi; - sotto altro profilo, si osserva che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto, sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., ord., 19 aprile 2021, n. 10253; Cass., ord., 17 gennaio 2019, n. 1234); - con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio per insufficienza e incoerenza della motivazione della sentenza; - lamenta, in particolare, che il giudice di appello avrebbe ritenuto che gli elementi indiziari offerti fossero inidonei a dimostrare la scientia decoctionis della banca, senza valutarli nel loro insieme e senza tenere conto delle argomentazioni sviluppate negli atti difensivi; - il motivo è inammissibile; - a seguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio di insufficienza e illogicità della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., per tutte, Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053); - quanto alla lamentata mancata considerazione delle argomentazioni poste a sostegno delle tesi esposte, si osserva che il nuovo paradigma normativo ha per oggetto l'omesso esame di un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via S. Lucia, 32 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Giuseppe de Camillis, 4 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1051, depositata il 28 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 28 giugno 2014, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto la sua domanda per la declaratoria di inefficacia di un pagamento, di importo pari ad euro 54.962,94, ex art. 67, l.fall., e, conseguentemente, per la condanna alla restituzione in suo favore di tale importo; - il giudice di appello ha accolto il gravame evidenziando che non vi era prova della sussistenza del requisito della scientia decoctionis, avuto riguardo, in particolare, alla posteriorità rispetto al pagamento della segnalazione della società alla Centrale rischi e dei protesti elevati; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; - quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 67, secondo comma, l.fall., e 2729 c.c., per avere la Corte di appello escluso la sussistenza in capo alla banca del requisito della scientia decoctionis all’esito di una non corretta valutazione degli elementi presuntivi offerti, in quanto effettuata in modo dissociato e non coordinato tra loro; - critica, in particolare, la decisione impugnata nella parte in cui non ha attribuito rilevanza agli sconfinamenti registrati dalla società in bonis nei rapporti bancari che quest’ultima aveva instaurato con gli istituti di credito e alle criticità delle relative posizioni debitorie, che avevano dato luogo, in alcuni casi, a revoche degli affidamenti concessi; - evidenzia, altresì, la mancata considerazione dell’andamento della movimentazione del conto corrente acceso presso la banca controricorrente, caratterizzato da versamenti finalizzati a diminuire l’esposizione; - il motivo è in parte infondato, e in parte inammissibile; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - quanto alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi offerti, si rileva che la Corte di appello ha proceduto alla selezione analitica degli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria – individuati nelle segnalazioni alla Centrale rischi, nei protesti elevati e negli sconfinamenti registrati – e, all’esito di una loro valutazione complessiva, ha escluso che gli stessi costituissero una idonea prova presuntiva; - ha motivato la sua decisione rilevando che «solo nel novembre 2002, e cioè quattro mesi dopo la rimessa bancaria, la [OSCURATO:SOCIETA]. fu segnalata quale impresa in sofferenza alla centrale rischi, alla quale in precedenza non risultavano né emissione di decreti ingiuntivi né revoche di affidamenti» e aggiungendo che «il primo protesto a carico della [OSCURATO:SOCIETA], levato il 31.7.2012 e cioè dopo la rimessa bancaria, fu certamente conosciuto in epoca successiva da MPS»; - così argomentando, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, in virtù dei quali i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme (su cui cfr. Cass., ord., 12 novembre 2019, n. 29257; Cass.13 ottobre 2005, n. 19894), escludendo che tali elementi, singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi; - sotto altro profilo, si osserva che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto, sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 segnati dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass., ord., 19 aprile 2021, n. 10253; Cass., ord., 17 gennaio 2019, n. 1234); - con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio per insufficienza e incoerenza della motivazione della sentenza; - lamenta, in particolare, che il giudice di appello avrebbe ritenuto che gli elementi indiziari offerti fossero inidonei a dimostrare la scientia decoctionis della banca, senza valutarli nel loro insieme e senza tenere conto delle argomentazioni sviluppate negli atti difensivi; - il motivo è inammissibile; - a seguito della nuova riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., risultante a seguito della modifica apportata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio di insufficienza e illogicità della motivazione non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); - quanto alla lamentata mancata considerazione delle argomentazioni poste a sostegno delle tesi esposte, si osserva che il nuovo paradigma normativo ha per oggetto l'omesso esame di un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, per cui esula dallo stesso la mancata valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass., ord., 26 gennaio 2022, n. 2268; Cass., ord., 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305); - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22483/2015 Numero sezionale 850/2022 Numero di raccolta generale 14681/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F
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