CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Sulla particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.) la sentenza rileva, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (vedi Sez. 4, Sentenza n. 43874 del 06/10/2016 Cc. (dep. 17/10/2016 ) Rv. 267926), come "il comportamento complessivo dell'imputato e l'entità del fatto non consentono di ritenerlo di particolare tenuità". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09