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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 33986/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27/02/202, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava inammissibili le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari in data 31.1.2023.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di imputato, nonchè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dell'art. 568, connma 5, cod.proc.pen.

Argomentano che l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. era tesa ad impugnare non la statuizione emessa, cpn la sentenza resa a definizione del CIval giudizio abbreviato, ma il rigetto delledi restituzione dei beni e delle somme sequestrate sui conti della società riconducibili all'Esposti ed alla [OSCURATO:PERSONA]; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto riqualificare come appello cautelare l'opposizione erroneamente proposta con le modalità dell'incidente di esecuzione e trasmettere gli atti al giudice di cui all'art. 322-bis, comnia 1-bis, cod.proc.pen.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Firenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la sentenza di assoluzione n. 1097/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della definizione del giudizio abbreviato, e con la quale veniva disposta, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod.proc.pen. la restituzione dei beni in sequestro, non risultava ancora passata in giudicato, con la conseguenza che, in pendenza del processo di cognizione, non è consentito, instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA].U, n. 48126 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.270938 - 01).

3. Con specifico riferimento alla posizione dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va, poi, osservato che lo strumento di tutela che l'interessato alla restituzione dei beni può attivare prima della emissione della sentenza definitiva è l'appello incidentale; diversamente, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione correlata alla sentenza definitiva di proscioglimento, disposta ai sensi dell'alt 323 cod. proc. pen. può essere contestata con l'incidente di esecuzione, tenuto conto che il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità estingue definitivamente la fase cautelare (Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, dep.19/10/2017,Rv.270938 - 01, cit).

4. Correttamente, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari rilevava la non esperibilità della procedura di cui all'art. 667 cod.pen. e dichiarava inammissibili anche le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte dai terzi interessati.

Nè può disporsi la conversione delle opposizioni ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod.proc.pen.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez,U, n.16 del 26/11/1997, dep.26/01/1998, Nexhi, Rv.209336) la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iurís, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo - come nella specie - abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27/02/202, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dichiarava inammissibili le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari in data 31.1.2023. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di imputato, nonchè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione dell'art. 568, connma 5, cod.proc.pen. Argomentano che l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. era tesa ad impugnare non la statuizione emessa, cpn la sentenza resa a definizione del CIval giudizio abbreviato, ma il rigetto delledi restituzione dei beni e delle somme sequestrate sui conti della società riconducibili all'Esposti ed alla [OSCURATO:PERSONA]; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto riqualificare come appello cautelare l'opposizione erroneamente proposta con le modalità dell'incidente di esecuzione e trasmettere gli atti al giudice di cui all'art. 322-bis, comnia 1-bis, cod.proc.pen. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, la sentenza di assoluzione n. 1097/2022 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito della definizione del giudizio abbreviato, e con la quale veniva disposta, ai sensi dell'art. 323, comma 1, cod.proc.pen. la restituzione dei beni in sequestro, non risultava ancora passata in giudicato, con la conseguenza che, in pendenza del processo di cognizione, non è consentito, instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA].U, n. 48126 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.270938 - 01). 3. Con specifico riferimento alla posizione dei terzi interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va, poi, osservato che lo strumento di tutela che l'interessato alla restituzione dei beni può attivare prima della emissione della sentenza definitiva è l'appello incidentale; diversamente, solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la restituzione correlata alla sentenza definitiva di proscioglimento, disposta ai sensi dell'alt 323 cod. proc. pen. può essere contestata con l'incidente di esecuzione, tenuto conto che il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità estingue definitivamente la fase cautelare (Sez.U, n. 48126 del 20/07/2017, dep.19/10/2017,Rv.270938 - 01, cit). 4. Correttamente, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari rilevava la non esperibilità della procedura di cui all'art. 667 cod.pen. e dichiarava inammissibili anche le opposizioni ex art. 667, comma 4, cod.proc.pen. proposte dai terzi interessati. Nè può disporsi la conversione delle opposizioni ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod.proc.pen. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez,U, n.16 del 26/11/1997, dep.26/01/1998, Nexhi, Rv.209336) la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iurís, alla effettiva volontà dell'interessato, e non anche quando quest'ultimo - come nella specie - abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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