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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09170/2026

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, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controdel curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rodella,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Bolzano,-intimata-avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 116/2012 depositato il17/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

Il Tribunale di Vicenza, con l’impugnato decreto, rigettava il reclamo,proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl, al decreto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] respinto il reclamo, ex artt. 110 e 36 l.fall, al piano di riparto delindicato per brevità “Fallimento”) depositato dal curatore in data del17/7/2020.1.1 Il Tribunale, dopo aver premesso che il progetto di riparto erasuscettibile di essere modificato sino al deposito di quello definitivo,rilevava che dall’attivo realizzato dalla vendita esecutiva per il tramite delcreditore fondiario andavano prelevate in favore della procedura tutte lesomme previste dalla legge (compenso del curatore in misuraproporzionata all’entità del suo intervento nella procedura esecutivaindividuale, quota parte delle spese generali, esborsi sostenuti per laconservazione dell’immobile e per l’esecuzione forzata).1.2 Evidenziava che con le stesse modalità si dovevano acquisire lesomme destinate alla procedura fallimentare ricavate dalle transazioni cheavevano posto fine alle procedure di espropriazione promosse dalcreditore fondiario.1.3 Precisava, infine, che il curatore aveva adeguatamente dato contodelle voci di spesa prelevate dagli incassi delle vendite forzate.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art 380bis1 c.p.c.; il soloRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per violazionedegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026comma 1, n. 4, c.p.c.: si sostiene che il decreto è privo di intestazione, diindicazione delle parti e della ricostruzione in punto di fatto della vicenda.Tali lacune non consentono – in tesi di parte ricorrente - di ricostruire lafattispecie concreta.2.

Il motivo è infondato.2.1 La decisione del Tribunale sul reclamo avverso il progetto diripartizione ha la forma del decreto e non è assimilabile ad una sentenza;l’art. 26, ultimo comma, l.fall. prevede che tale atto debba esseremotivato, ma non che debba contenere le conclusioni delle parti o la“coincisa esposizione delle ragioni in fatto”, come prescritto dall’art 132c.p.c. per le sentenze.2.2 Ciò premesso, l’impugnato decreto contiene tutti i riferimenti idonei adindividuare le parti, il collegio giudicante e la materia del contendere, oltreche l’esplicitazione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono ladecisione.3.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.110 l. fall., 153 e 154 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto la legittimità delpotere del curatore di ritirare il precedente progetto di riparto, che nonprevedeva alcuna restituzione a carico del creditore fondiario, nonostantelo stesso fosse stato comunicato ai creditori e fosse, conseguentemente,divenuto irrevocabile.3.1 Anche questo motivo non merita accoglimento.3.2 Risulta dagli atti - e la circostanza non è in contestazione- che ilcuratore, dopo aver presentato, depositato e comunicato ai creditori ilprimo progetto di riparto, con nota del 19/11/2019 diede notizia aicreditori del ritiro del piano: il nuovo piano fu presentato il 4/3/2020.3.3 Ora, a prescindere dalla fondatezza o meno dei rilievi sulla legittimitàdel potere del curatore di correggere un piano di riparto comunicato aicreditori, va rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare laNumero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026comunicazione del curatore del ritiro del primo progetto di riparto con leforme e nei termini di cui al procedimento ex art. 36 l.fall.

Non risulta,invece, che il creditore abbia contestato, con le forme di legge, lalegittimità dell’atto di ritiro.4.

Il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art 39l.fall. e del d.m n. 30/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c;il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia liquidato il compenso alcuratore sulla base di un attivo fallimentare comprensivo anche di quantorealizzato dalla banca in sede esecutiva immobiliare, in parte tramitevendita e in parte tramite transazione.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalricorrente, «ai fini della liquidazione del compenso al curatore delfallimento ex art. 39 dell legge fall., non può ricomprendersi nel concettodi "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dald.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella proceduraesecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non siaintervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare unaconcreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzionea questi ultimi di una parte del ricavato della vendita» (Cass.,n.1175/2020, 14631/18; 100/98).4.3 Il Tribunale si è uniformato all’orientamento giurisprudenziale di cui siè dato conto verificando, con accertamento in fatto sindacabile in questasede nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nondal ricorrente, che il curatore aveva svolto attività nell’ambitodell’esecuzione fondiaria che giustificava il compenso relativo al realizzofondiario.5.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettarioal 15%, Iva e Cap.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controdel curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rodella,-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Bolzano,-intimata-avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 116/2012 depositato il17/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Il Tribunale di Vicenza, con l’impugnato decreto, rigettava il reclamo,proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 srl, al decreto con il quale il [OSCURATO:PERSONA] respinto il reclamo, ex artt. 110 e 36 l.fall, al piano di riparto delindicato per brevità “Fallimento”) depositato dal curatore in data del17/7/2020.1.1 Il Tribunale, dopo aver premesso che il progetto di riparto erasuscettibile di essere modificato sino al deposito di quello definitivo,rilevava che dall’attivo realizzato dalla vendita esecutiva per il tramite delcreditore fondiario andavano prelevate in favore della procedura tutte lesomme previste dalla legge (compenso del curatore in misuraproporzionata all’entità del suo intervento nella procedura esecutivaindividuale, quota parte delle spese generali, esborsi sostenuti per laconservazione dell’immobile e per l’esecuzione forzata).1.2 Evidenziava che con le stesse modalità si dovevano acquisire lesomme destinate alla procedura fallimentare ricavate dalle transazioni cheavevano posto fine alle procedure di espropriazione promosse dalcreditore fondiario.1.3 Precisava, infine, che il curatore aveva adeguatamente dato contodelle voci di spesa prelevate dagli incassi delle vendite forzate.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art 380bis1 c.p.c.; il soloRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per violazionedegli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026comma 1, n. 4, c.p.c.: si sostiene che il decreto è privo di intestazione, diindicazione delle parti e della ricostruzione in punto di fatto della vicenda.Tali lacune non consentono – in tesi di parte ricorrente - di ricostruire lafattispecie concreta.2. Il motivo è infondato.2.1 La decisione del Tribunale sul reclamo avverso il progetto diripartizione ha la forma del decreto e non è assimilabile ad una sentenza;l’art. 26, ultimo comma, l.fall. prevede che tale atto debba esseremotivato, ma non che debba contenere le conclusioni delle parti o la“coincisa esposizione delle ragioni in fatto”, come prescritto dall’art 132c.p.c. per le sentenze.2.2 Ciò premesso, l’impugnato decreto contiene tutti i riferimenti idonei adindividuare le parti, il collegio giudicante e la materia del contendere, oltreche l’esplicitazione delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono ladecisione.3. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.110 l. fall., 153 e 154 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente riconosciuto la legittimità delpotere del curatore di ritirare il precedente progetto di riparto, che nonprevedeva alcuna restituzione a carico del creditore fondiario, nonostantelo stesso fosse stato comunicato ai creditori e fosse, conseguentemente,divenuto irrevocabile.3.1 Anche questo motivo non merita accoglimento.3.2 Risulta dagli atti - e la circostanza non è in contestazione- che ilcuratore, dopo aver presentato, depositato e comunicato ai creditori ilprimo progetto di riparto, con nota del 19/11/2019 diede notizia aicreditori del ritiro del piano: il nuovo piano fu presentato il 4/3/2020.3.3 Ora, a prescindere dalla fondatezza o meno dei rilievi sulla legittimitàdel potere del curatore di correggere un piano di riparto comunicato aicreditori, va rilevato che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare laNumero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026comunicazione del curatore del ritiro del primo progetto di riparto con leforme e nei termini di cui al procedimento ex art. 36 l.fall. Non risulta,invece, che il creditore abbia contestato, con le forme di legge, lalegittimità dell’atto di ritiro.4. Il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art 39l.fall. e del d.m n. 30/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c;il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia liquidato il compenso alcuratore sulla base di un attivo fallimentare comprensivo anche di quantorealizzato dalla banca in sede esecutiva immobiliare, in parte tramitevendita e in parte tramite transazione.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalricorrente, «ai fini della liquidazione del compenso al curatore delfallimento ex art. 39 dell legge fall., non può ricomprendersi nel concettodi "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dald.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella proceduraesecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non siaintervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare unaconcreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzionea questi ultimi di una parte del ricavato della vendita» (Cass.,n.1175/2020, 14631/18; 100/98).4.3 Il Tribunale si è uniformato all’orientamento giurisprudenziale di cui siè dato conto verificando, con accertamento in fatto sindacabile in questasede nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nondal ricorrente, che il curatore aveva svolto attività nell’ambitodell’esecuzione fondiaria che giustificava il compenso relativo al realizzofondiario.5. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 8442/2021Numero sezionale 776/2026Numero di raccolta generale 9170/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettarioal 15%, Iva e Cap.Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09170/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris