CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28518-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 733/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] esponendo che era stato tra loro concluso un contratto preliminare di compravendita, contratto preliminare che le parti si erano accordate per risolvere consensualmente; che nella scrittura di risoluzione si era pattuito che la somma versata dal ricorrente a titolo di caparra confirmatoria sarebbe stata trattenuta da Sanna, allo stesso titolo, in vista della stipulazione di un nuovo contratto preliminare, contratto preliminare che non era però stato stipulato; dato che era evidente l'inadempimento di Sanna, aveva chiesto di dichiarare la legittimità del proprio recesso e di condannare la convenuta al pagamento del doppio della caparra versata ovvero, in subordine, di pronunciare la risoluzione del preliminare e di condannare la convenuta alla restituzione della caparra e al risarcimento del danno, nonché - con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. - di accertare la risoluzione consensuale del preliminare. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del proprio recesso dal preliminare e, per l'effetto, di dichiarare il proprio diritto a trattenere la caparra versata. Con sentenza n. 663/2016, il Tribunale di Grosseto, rilevato che era stato stipulato un contratto preliminare in esecuzione della scrittura denominata "risoluzione preliminare di vendita", ha accolto la domanda subordinata dell'attore di risoluzione consensuale del contratto preliminare del 27 giugno 2007 e, Ric. 2021 n. 28518 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- precisato che la convenuta non aveva proposto una domanda riconvenzionale in riferimento al secondo preliminare, ha stabilito che Sanna non aveva titolo per trattenere la caparra versata dall'attore. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato a sentenza, in particolare sostenendo che il Tribunale aveva errato nel non considerare unitario il rapporto contrattuale, dato che il secondo preliminare costituiva una mera specificazione del primo, così che doveva ritenersi superflua la proposizione di una apposita domanda riconvenzionale rispetto al secondo preliminare e come, in assenza di un termine essenziale, non potesse ritenersi giustificato il recesso di Salvo. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza n. 733/2021, ha accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA]: ha ritenuto che la domanda riconvenzionale di Sanna non potesse che riferirsi al secondo preliminare e che il recesso di Salvo, da ritenersi anch'esso riferito al secondo preliminare, dovesse ritenersi ingiustificato. In integrale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha quindi rigettato le domande del ricorrente e ha accolto la domanda riconvenzionale di Sanna, dichiarando il suo diritto a trattenere la caparra. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo denuncia "nullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione Ric. 2021 n. 28518 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- all'art. 360 n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe "proceduto a una qualificazione della domanda principale svolta dall'attore in primo grado e della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta in primo grado non già sulla base di ragioni di fatto emerse da prova diretta, bensì sulla base di deduzioni e apprezzamenti privi di riscontri oggettivi, che hanno condotto a una tesi del tutto illogica"; al contrario il giudice di primo grado, dichiarando la risoluzione del primo contratto preliminare per mutuo consenso, non aveva posto in essere alcun errore, ma semplicemente rilevato d'ufficio e accertato l'esistenza di un fatto estintivo. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., sez. un., n. 22232/2016). Nel caso di specie, invece, la Corte d'appello fornisce, rispetto alla qualificazione delle domande delle parti, argomentazioni articolate e chiare (cfr. le pp. 5-9 della sentenza impugnata), così che non è ravvisabile il vizio di omessa motivazione. Priva invece di sviluppo nel motivo è la violazione riportata in rubrica di violazione dell'art. 112 c.p.c. 2) Il secondo motivo contesta "violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": ferma l'erroneità della qualificazione delle domande, il giudice d'appello avrebbe statuito in ordine alla illegittimità del recesso del ricorrente e Ric. 2021 n. 28518 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -4- sulla legittimità di quello di Sanna sulla base di fatti che non sono stati provati, ma solo allegati. Il motivo è inammissibile in quanto, invocando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente contesta quanto accertato dal giudice di merito in ordine agli impedimenti alla stipulazione del contratto definitivo (in relazione alla individuazione dei proprietari confinanti titolari del diritto di prelazione, con particolare riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), accertamento che spettava al giudice di merito e che ove - come nel caso in esame - sia motivato non è censurabile di fronte a questa Corte di legittimità. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 28518 sez. M2 - ud. 07-07-202