CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 36060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24205-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elett.te dom.to in BRESCIA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 16, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 667/2021. della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st . di BRESCIA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] tre avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. ed altro relativamente agli anni di impcista 2008- 2010, conseguenti all'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie su un conto corrente aperto presso una banca lussemburghese; che il contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Brescia che, previa riunione, con sentenza n. 116/2018, accolse parzialmente i ricorsi, limitatamente all'anno di imposta 2008; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE quanto [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 667/2021, depositata il 18/02/2021, rigettò il primo ed accolse il secondo osservando - per quanto in questa sede ancora rileva — come, fermo quanto rilevato dalla C.T.P. avuto riguardo all'anno di imposta 2008, anche rispetto alla ripresa relativa all'anno 2009, l'Ufficio doveva ritenersi decaduto dal potere impositivo, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non trovando applicazione, ratione temporis, il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contradditl:orio; Ric. 2021 n. 24205 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, d.l. 78/2009 e degli artt. 2727 e 2729 c.c." (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l'Ufficio decaduto dal potere impositivo per gli anni di imposta 2008 e 2009, asseritamente non trovando applicazione, rispetto a tali annualità, il raddoppio dei termini ex art. 12, comma 2-bis, cit., che il motivo è manifestamente fondato; che questa Corte ha chiarito che le previsioni di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009 che, quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, hanno natura procedinnentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio ternpus regit actum, sicché si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), indipendentemente dalla inapplicabilità (per effetto della sua natura sostanziale e, dunque, non retroattiva) della presunzione legale di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 12 (Cass., Sez. 5, 14.11.2019, n. 29632, Rv. 655916-01; Cass., Sez. 6-5, 26.5.2022, n. 17085) - e pur sempre occorrendo che l'Ufficio fornisca la prova di tale evasione, anche avvalendosi di presunzioni semplici fondate sui Ric. 2021 n. 24205 sez. Sesta civile - T - ud. 18-10-2022 medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (Cfr. Cass., Sez. 5, 19.12.2019, n. 33893, Rv. 656380-01); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R., la quale - come innanzi esposto - ha invece escluso tout court l'applicabilità della speciale disciplina in questione con riferimento alle annualità 2008 e 2009; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione„ affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer