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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34668/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna, emesse tre (sub 1, 6 e 7 della premessa) dalla stessa Corte il 7 ottobre 2008, il 23 gennaio 2014 e il 12 maggio 2004 e quattro (sub 2, 3, 4, 5 della premessa) dal Gup del Tribunale di Gela il 20 febbraio 2013, il 24 aprile 2013, 1'8 maggio 2013 e il 9 maggio 2014, tutte irrevocabili; Considerato che il giudice, che ha rappresentato la già riconosciuta continuazione, con la sentenza sub 3, tra i fatti in essa giudicati e quelli giudicati con le sentenze sub 2 e 5, ha ritenuto che ostassero alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen., rispetto a detti fatti, di quelli di cui alla sentenza sub 7 la notevole distanza temporale intercorsa tra essi, pur omogenei, di quelli di cui alla sentenza sub 4 la disomogeneità delle violazioni e del bene protetto, del reato associativo sub 1 e del reato estorsivo sub 6 il già disposto rigetto del vincolo, in sede di cognizione, con la sentenza del 23 gennaio 2014 relativa a quest'ultimo reato, non rilevando in senso contrario l'avvenuto riconoscimento, con sentenza del 3 febbraio 2014 del Gup di Caltanissetta, della continuazione tra i fatti con la stessa giudicati e il reato associativo sub 1, in quanto il reato estorsivo era rimasto estraneo alla svolta valutazione; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone il vizio della motivazione, svolge censure non consentite ovvero manifestamente infondate, poiché, mentre prefigura una rilel:tura di merito dei dati fattuali senza un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza, invoca la proprietà transitiva e la regola della preclusione, che tuttavia non rapporta alla situazione concreta che non documenta; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna, emesse tre (sub 1, 6 e 7 della premessa) dalla stessa Corte il 7 ottobre 2008, il 23 gennaio 2014 e il 12 maggio 2004 e quattro (sub 2, 3, 4, 5 della premessa) dal Gup del Tribunale di Gela il 20 febbraio 2013, il 24 aprile 2013, 1'8 maggio 2013 e il 9 maggio 2014, tutte irrevocabili; Considerato che il giudice, che ha rappresentato la già riconosciuta continuazione, con la sentenza sub 3, tra i fatti in essa giudicati e quelli giudicati con le sentenze sub 2 e 5, ha ritenuto che ostassero alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen., rispetto a detti fatti, di quelli di cui alla sentenza sub 7 la notevole distanza temporale intercorsa tra essi, pur omogenei, di quelli di cui alla sentenza sub 4 la disomogeneità delle violazioni e del bene protetto, del reato associativo sub 1 e del reato estorsivo sub 6 il già disposto rigetto del vincolo, in sede di cognizione, con la sentenza del 23 gennaio 2014 relativa a quest'ultimo reato, non rilevando in senso contrario l'avvenuto riconoscimento, con sentenza del 3 febbraio 2014 del Gup di Caltanissetta, della continuazione tra i fatti con la stessa giudicati e il reato associativo sub 1, in quanto il reato estorsivo era rimasto estraneo alla svolta valutazione; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone il vizio della motivazione, svolge censure non consentite ovvero manifestamente infondate, poiché, mentre prefigura una rilel:tura di merito dei dati fattuali senza un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza, invoca la proprietà transitiva e la regola della preclusione, che tuttavia non rapporta alla situazione concreta che non documenta; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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