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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07582/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG28556 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonchècontro Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Marcon-Venezia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimate Sez.

I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 avverso la sentenza n. 2604/2019depositata il giorno 21 giugno 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto, creditrice ipotecaria, chiedendo dichiarar si la nullità del contratto di mutuo fondiario concluso con la detta banca per la dedottaviolazione dell’art. 38 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993).

L’opposizione è stata rigettatadal Tribunale di Venezia.

E’stato parimenti respinto l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

3. ― La pronuncia della Corte di Venezia, pubblicata il 21 giugno 2019 nel contraddittorio di Sbrogiòcon la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto e dei litisconsorti Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Marcon-Venezia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è oggetto di un ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: società, quest’ultima, che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto.

La cont r oricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. — I due mezzi di censura sono riassunt i come segue dal ricorrente.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 117 t.u.b.e l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che, ai fini della validità del contratto di mutuo e della Sez.

I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 quantificazione della somma finanziabile fosse non necessaria una stima dell’immobile offerto in garanzia e delle opere da eseguire.

Il secondo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo il ricorrente, la Corte del merito avrebbe omesso di valutare alcune circostanze determinanti e impropriamente ritenuto, altresì, che la perizia di stima,effettuata nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, avesse confermato che la somma mutuata non eccedesse il limite percentuale di finanziabilità.

2. ― I due motivi sono infondati .

Si dibatte della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto: nullità che è stata esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte di appello.

Viene in questione l’art. 38 t.u.b.: questo precisa, al primo comma, che il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; al secondo dispone che laBanca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

A norma delprimo comma dell’articolo unico della delib.

CICR del 22 aprile 1995, poi, l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi: tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia.

Sez.

I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in difformità da un indirizzodella Prima Sezione inaugurato da C ass. 13 luglio 2017, n. 16352, hanno enunciato il principio di diritto per cui «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. ‘vigilanza prudenziale’, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse allastabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass. Sez.

U. 16 novembre 2022, n. 33719).

La dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario va dunque esclusa in considerazione di ciò: il superamento del limite di finanziabilità non produce, in base alla disciplina vigente, l’effetto che il ricorrente pretende di riconnettergli.

Mette conto solo di aggiungere che il Collegio è pienamente titolato ad applicare il richiamato principio, ancorché in questa sede di legittimità si sia solo dibattuto dellecondizioni concrete della supposta nullità(non della astratta configurabilità della stessa).

Il fatto che sia tuttoracontroversa, in giudizio, la nullità del contratto di mutuo (negata dai giudici di merito e affermata, invece, da Sbrogiò) implica che sul punto nonsi possa essere formato alcun giudicato interno ; i l giudicato interno si determina infattisu una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della Sez.

I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 controversia(per tutte: Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728 ) : statuizione che nel nostro caso non si è mai formata.

Deve esclu dersi, in altri termini, che possa costituire giudicatol’implicito il riconoscimento, da parte del giudice di merito, della configurabilità, in astratto, della nullità; ai fini del giudicato occorreva, piuttosto , una decisione che ricollegassela situazione di fatto alla previsione normativa, facendone derivare l’effettogiuridico (la nullità appunto) .

Escluso il giudicato, rientra nei poteri del giudice di legittimità verificared'ufficio se la nullità, esclusa in appello per l’insussistenza in fatto di determinati presupposti, debba negarsi, a monte,per ragioni di puro diritto, desumibili dalla norma giuridica da cui la si pretende di ricavare.E si è detto del risultato cui conduce una tale verifica.

3. ― Il ricorso va quindi respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta in diritto avendo riguardo al richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite.

4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG28556 anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliato, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente nonchècontro Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Marcon-Venezia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimate Sez. I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 avverso la sentenza n. 2604/2019depositata il giorno 21 giugno 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto, creditrice ipotecaria, chiedendo dichiarar si la nullità del contratto di mutuo fondiario concluso con la detta banca per la dedottaviolazione dell’art. 38 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993). L’opposizione è stata rigettatadal Tribunale di Venezia. E’stato parimenti respinto l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado. 3. ― La pronuncia della Corte di Venezia, pubblicata il 21 giugno 2019 nel contraddittorio di Sbrogiòcon la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto e dei litisconsorti Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Marcon-Venezia e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è oggetto di un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: società, quest’ultima, che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto. La cont r oricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I due mezzi di censura sono riassunt i come segue dal ricorrente. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 117 t.u.b.e l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo. Si lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che, ai fini della validità del contratto di mutuo e della Sez. I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 quantificazione della somma finanziabile fosse non necessaria una stima dell’immobile offerto in garanzia e delle opere da eseguire. Il secondo mezzo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente, la Corte del merito avrebbe omesso di valutare alcune circostanze determinanti e impropriamente ritenuto, altresì, che la perizia di stima,effettuata nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, avesse confermato che la somma mutuata non eccedesse il limite percentuale di finanziabilità. 2. ― I due motivi sono infondati . Si dibatte della nullità del contratto di mutuo fondiario concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio del Veneto: nullità che è stata esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte di appello. Viene in questione l’art. 38 t.u.b.: questo precisa, al primo comma, che il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili; al secondo dispone che laBanca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determini l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. A norma delprimo comma dell’articolo unico della delib. CICR del 22 aprile 1995, poi, l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi: tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia. Sez. I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciandosi in difformità da un indirizzodella Prima Sezione inaugurato da C ass. 13 luglio 2017, n. 16352, hanno enunciato il principio di diritto per cui «il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. ‘vigilanza prudenziale’, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse allastabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere» (Cass. Sez. U. 16 novembre 2022, n. 33719). La dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario va dunque esclusa in considerazione di ciò: il superamento del limite di finanziabilità non produce, in base alla disciplina vigente, l’effetto che il ricorrente pretende di riconnettergli. Mette conto solo di aggiungere che il Collegio è pienamente titolato ad applicare il richiamato principio, ancorché in questa sede di legittimità si sia solo dibattuto dellecondizioni concrete della supposta nullità(non della astratta configurabilità della stessa). Il fatto che sia tuttoracontroversa, in giudizio, la nullità del contratto di mutuo (negata dai giudici di merito e affermata, invece, da Sbrogiò) implica che sul punto nonsi possa essere formato alcun giudicato interno ; i l giudicato interno si determina infattisu una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della Sez. I –RG28556/2019 camera di consiglio13.2.2023 controversia(per tutte: Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728 ) : statuizione che nel nostro caso non si è mai formata. Deve esclu dersi, in altri termini, che possa costituire giudicatol’implicito il riconoscimento, da parte del giudice di merito, della configurabilità, in astratto, della nullità; ai fini del giudicato occorreva, piuttosto , una decisione che ricollegassela situazione di fatto alla previsione normativa, facendone derivare l’effettogiuridico (la nullità appunto) . Escluso il giudicato, rientra nei poteri del giudice di legittimità verificared'ufficio se la nullità, esclusa in appello per l’insussistenza in fatto di determinati presupposti, debba negarsi, a monte,per ragioni di puro diritto, desumibili dalla norma giuridica da cui la si pretende di ricavare.E si è detto del risultato cui conduce una tale verifica. 3. ― Il ricorso va quindi respinto, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta in diritto avendo riguardo al richiamato principio enunciato dalle Sezioni Unite. 4. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r
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