CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 33108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 25/02/2026 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. diSASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25/02/2026, la Corte di appello di Cagliari-sezionedistaccata di Sassari ha dichiarato inammissibili e comunque infondate nel meritole istanze avanzate dalla “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” inrelazione al sito fotovoltaico sito in Giave, agro “[OSCURATO:PERSONA]”, già di proprietàdella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e confiscato in via definitiva dopo lacondanna dell’amministratore di tale società per il reato di cui all’art. 640-biscod. pen., commesso per conseguire indebitamente erogazioni pubblichecorrelate alla produzione di energie rinnovabili.Al fine di meglio apprezzare i contenuti del provvedimento impugnato,occorre riepilogare lo svolgimento del percorso procedimentale che ha riguardatoil bene confiscato in relazione al quale sono state formulate le istanze respintedai giudici sassaresi e vengono, ora, prospettate le ragioni fatte valere dallaparte ricorrente.1.1. Il sito di cui trattasi era giunto nella disponibilità della “AllevamentiGiavesi società agricola s.r.l.s.” attraverso una serie di passaggi che di seguito siriepilogano.La “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che ne era proprietaria, aveva stipulatonel 2012 con la “[OSCURATO:SOCIETA].” un contratto di servizi agricoli per la gestionedell’attività sotto serra, essenziale per il riconoscimento della prevalenza agricolarichiesta dalla normativa del Gestore dei servizi energetici per l’ottenimento diincentivi e per dare al modello operativo utilizzato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” i connotatidella funzione agricola dell’impianto.La “[OSCURATO:SOCIETA]”, a sua volta, aveva stipulato il 28/06/2018 con la“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” un contratto di affitto di ramo diazienda che aveva ad oggetto l’attività che si svolgeva in Giave, località CampoGiavesu, e che ricomprendeva anche l’utilizzazione del fondo.preventivo in data 09/06/2016, che aveva ad oggetto beni riconducibili alla“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, tra i quali il fondo sito in Giave, nell’ambito delprocedimento a carico del suo legale rappresentante e dei legali rappresentanti dialtre società con le quale intratteneva rapporti negoziali.Il contratto di affitto di ramo di azienda era intervenuto, quindi, in costanzadi sequestro, che aveva coinvolto l’originaria proprietaria, la “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”.La “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” aveva avviato una radicalericonversione dell’attività da agricola a zootecnica, costruendo sul sito capannonie dotandosi di attrezzature per l’allevamento di galline ovaiole biologiche,sostenute da investimenti che, secondo la predetta società, erano pari ad €309.000,00 per la manutenzione straordinaria delle serre.Tutte le attività erano state segnalate e relazionate prima al custodegiudiziario dott. [OSCURATO:PERSONA] tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31/07/2020, poi all’amministratoregiudiziario frattanto nominato, dott. [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo aveva richiesto in data 29/09/2020 al giudice delegatol’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di coltivazione agricola con ilpagamento del corrispettivo previsto nel contratto originariamente stipulato dalla“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” con la “[OSCURATO:SOCIETA]”.Il giudice delegato aveva autorizzato la prosecuzione con pagamento delcorrispettivo di € 160.000,00 alla “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.”,come da contratto.Il giudizio riguardante i reati cui all’art. 640-bis cod. pen. si era concluso conla sentenza della Corte di appello che aveva confermato quella di primo grado,con la quale era stata disposta la confisca del sito, divenuta irrevocabile in data14/01/2025.[OSCURATO:PERSONA] delegato, con provvedimento del 19/03/2025, aveva dispostol’immediata cessazione dell’attività imprenditoriale, la risoluzione di ognirapporto contrattuale in essere, compreso, quindi, quello con la “AllevamentiGiavesi società agricola s.r.l.s.”, lo spegnimento e la messa in sicurezzadell’impianto fotovoltaico, l’inventario dei componenti e la vendita di quellialienabili.Successivamente la “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” avevaavanzato allo stesso [OSCURATO:PERSONA] delegato un’istanza con la quale richiedeval’autorizzazione alla prosecuzione dell’erogazione dell’energia elettrica peralmeno trenta giorni, il pagamento in prededuzione dei crediti vantati dallasocietà, in particolare il canone per la somma di € 55.000,00 e il rimborso per imiglioramenti e la determinazione di un equo indennizzo per il danno subitocome terzo di buona fede.Con provvedimento in data 11/08/2025, il [OSCURATO:PERSONA] delegato aveva respintoqueste istanze.Quindi la “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” aveva propostoincidente di esecuzione impugnando il predetto provvedimento del giudicedelegato ed eccependone l’illegittimità.1.2. Tale impugnazione e le eccezioni così proposte sono state disattese,come si è detto, con l’ordinanza della Corte di appello di Cagliari-sezionedistaccata di Sassari in data 25/02/2026.Secondo il giudice dell’esecuzione, non sarebbe applicabile al creditodell’istante l’art. 54 d.lgs. n. 159/2011 che consente il pagamento di quelliprededucibili che siano liquidi, esigibili non contestati, caratteristiche che nonricorrono nel caso di specie.Il contratto di affitto è stato stipulato con un atto negoziale intervenuto incostanza di sequestro, senza l’autorizzazione di alcun organo di controllo, conl’intervento della sola [OSCURATO:PERSONA] nella duplice veste di amministratore unico elegale rappresentante della concedente “[OSCURATO:SOCIETA]” e dell’affittuaria“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.”Il contratto a durata quadriennale aveva ad oggetto la coltivazione di ortaggie vietava la modifica della destinazione che invece l’affittuaria aveva effettuatoesercitando nel fondo attività di allevamento di galline ovaiole.Subentrando nel contratto stipulato dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” con “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, la “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” aveva diritto allaprestazione del corrispettivo di euro 160.000,00 annui, ma aveva anche degliobblighi relativi alla raccolta e alla consegna dei frutti alla “[OSCURATO:PERSONA]” e rispettoa questi obblighi era rimasta inadempiente.Inoltre, il contratto tra “[OSCURATO:SOCIETA]” ed “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, dalquale originava quello in favore della “[OSCURATO:PERSONA]”, corrispondeva allemetodiche negoziali attraverso le quali la sentenza che aveva disposto la confiscariteneva fossero messe in atto le operazioni di cui all’art. 640-bis cod. pen.Secondo la Corte di appello, l’esercizio dell’attività zootecnica dovevaconsiderarsi estranea alle pattuizioni negoziali, ma anche ai contenuti deiprovvedimenti autorizzativi, frattanto emessi dal giudice delegato, e tutte leoperazioni svolte dalla società istante dovevano considerarsi volte alperseguimento di interessi economici propri.In assenza di una chiara imputazione di spesa e di provvedimentiautorizzativi del giudice, i crediti vantati dovevano considerarsi privi del caratteredi prededucibilità.Né l’istante poteva dolersene, visto che aveva stipulato il contratto quando ilsequestro era stato già eseguito e quindi era a conoscenza del fatto che la duratadel contratto poteva essere interrotta dall’intervenuto sequestro.2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso i difensori della“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” e hanno articolato sette motivi.2.1. Con il primo lamentano inosservanza delle norme processuali emanifesta contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen., visto che l’ordinanza in modo incoerente e illogicodichiara inammissibile l’istanza ma poi si pronuncia nel merito delle richieste.La Corte ha, inoltre, errato nel ritenere inammissibile l’incidente diesecuzione che costituiva l’unico rimedio attivabile a seguito della confiscadefinitiva e dei successivi provvedimenti del giudice delegato, in mancanza dellaredazione dell’elenco dei creditori di cui all’art. 57 d.lgs. n. 159/2011 e dellanotifica all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata.Semmai la Corte avrebbe dovuto riqualificare l’istanza e rimettere le partidinanzi al giudice competente per la verifica dei crediti.2.2. Con il secondo motivo si censurano, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 54, 57, 58 e 59d.lgs. n. 159/2011 e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla naturadei crediti.Il giudice dell’esecuzione erra nel ritenere che i crediti prededucibili sianoquelli certi, liquidi ed esigibili di cui all’art. 54 d.lgs. n. 159/2011 (che si riferisceai crediti che possono essere oggetto di pagamento immediato), perché tra icrediti prededucibili rientrano quelli da accertare, ma che devono esseresoddisfatti con priorità nel procedimento di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. n.159/2011.Infondata è poi l’affermazione che le spese di miglioramento siano stateeffettuate nell’esclusivo interesse dell’istante, visto che in sede di accertamentotecnico preventivo nel 2021 era stato accertato che la manutenzionestraordinaria era stata svolta sulle strutture serricole e non sui pollai; né si ètenuto conto del fatto che l’amministrazione giudiziaria aveva di fatto resoimpossibile esercitare le coltivazioni originarie e che le attività foraggera ezootecnica erano l’unico modo per mantenere la funzione agricola del sito ederano ben note agli organi di amministrazione giudiziaria.2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 104-bis disp. att. cod proc. pen., 54d.lgs. n. 159/2011 e 666 cod. proc. pen. con erronea applicazione della disciplinarelativa ai crediti sorti durante l’amministrazione giudiziaria.I crediti vantati dalla “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” non sonoestranei alla procedura, ma riguardano interventi di manutenzione straordinariadelle serre effettuati in costanza di amministrazione giudiziaria per consentire laprosecuzione delle attività e la funzionalità dell’impresa; la società istante erastata già riconosciuta dal giudice delegato come creditore strategico.La Corte di appello non ne ha tenuto conto e ha confuso il pianodell’accertamento concorsuale dei crediti con quello del riconoscimento della loronatura prededucibile.2.4. Con il quarto motivo si deducono, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, manifesta illogicità e travisamento dellaprova in relazione alla qualificazione del rapporto contrattuale, alla naturadell’attività svolta e alla pretesa esistenza di uno squilibrio sinallagmatico.Erra la Corte di appello nel ritenere che la società istante abbia mutatol’oggetto del contratto. Anche l’allevamento di galline ovaiole rientra tra letale dal decreto autorizzativo del giudice delegato in data 26/10/2020 ed erastato funzionale alla prosecuzione dell’attività.L’ordinanza impugnata si contraddice quando da un lato descrive l’attività diallevamento come estranea alle pattuizioni e dall’altro ne riconosce l’utilità per laprosecuzione dell’attività dell’azienda in amministrazione giudiziaria.Quanto all’asserito squilibrio sinallagmatico determinato dal fatto che la“[OSCURATO:PERSONA]” avesse percepito il corrispettivo di euro 160.000,00 e nonavesse corrisposto alcun canone né avesse consegnato i prodotti agricoliconcordati, la difesa evidenza che tale assetto del rapporto deriva da uncontratto al quale è, poi, comunque seguito il decreto del giudice che hariconosciuto il diritto al corrispettivo per la “[OSCURATO:PERSONA]”, mentre ilcanone annuo di euro 30.000,00 da questa società dovuti non era un importofungibile con quello a lei dovuto. Né vi è prova che la “[OSCURATO:PERSONA].r.l.” avesse mai chiesto l’adempimento dell’obbligo di consegnare i prodotti oversare la somma né che abbia contestato l’inadempimento.Infine, quanto ai lavori di manutenzione straordinaria in relazione ai quali la“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” richiedeva il corrispettivo, la Cortedi appello non aveva tenuto conto dell’esito dell’accertamento tecnico preventivosvoltosi dinanzi al Tribunale di Sassari che aveva attestato che essi riguardavanole serre e non le strutture dei pollai.2.5. Con il quinto motivo si lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 2558, 2561 e 2562,2135 cod. civ., nonché erronea qualificazione del rapporto di affitto di azienda.La Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che la “[OSCURATO:PERSONA] agricola s.r.l.s.” aveva operato in base ad un legittimo titolo negoziale,subentrando alla precedente affittuaria (la “[OSCURATO:SOCIETA].”) proseguendol’attività del ramo di azienda che intratteneva il rapporto contrattuale con la“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.La corretta lettura del rapporto avrebbe imposto di riconoscere che la societàricorrente si inseriva in una continuità aziendale, all’interno della quale l’attivitàagricola tutta, anche nelle sue componenti zootecniche, era parte della fisiologiadell’impresa e non derivazione abusiva della destinazione del compendio.2.6. Con il sesto motivo si denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 5, d.lgs. n.159/2011 ed erronea esclusione dell’equo indennizzo al terzo di buona fede.È erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondola quale la società ricorrente non potrebbe richiedere alcun indennizzo perché giàa conoscenza della sottoposizione a sequestro dei beni sui quali operava. E difattil’art. 52, comma 5, sopra citato riconosce ai titolari di diritti personali digodimento sui beni confiscati un equo indennizzo in prededuzione, non in ragionedel fatto che ignorino la sottoposizione a sequestro del bene, ma solo a seguitodella verifica della sua buona fede.La buona fede della “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” non solonon è stata esclusa, ma emerge positivamente dagli atti, che documentano comeabbia operato in costante rapporto con l’amministrazione giudiziaria, abbiariferito ad essa riguardo a tutte le attività svolte, abbia eseguito a sue speseinvestimenti necessari sulle serre previa autorizzazione del custode e abbiavalorizzato il bene sottoposto a vincolo.2.7. Con il settimo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 666 cod. proc. pen.per l’eccesso di potere del giudice dell’esecuzione che, pronunciandosi sullavalidità sostanziale dell’assetto negoziale, ha invaso l’ambito di cognizioneriservato al giudice civile.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore della ricorrente hatardivamente depositato in data 17/06/2026 ulteriore memoria per contestare leconsiderazioni svolte dal P.G. e nella quale, ad ogni buon conto, riproponeva eulteriormente illustrava le considerazioni già svolte nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre ripercorrere le vicende del rapporto instaurato da “AllevamentiGiavesi società agricola s.r.l.s.” rispetto al bene successivamente confiscato,mentre tale bene era sottoposto a sequestro.Il fondo di proprietà di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era stato concesso nel2012 alla “[OSCURATO:SOCIETA].” in forza di un contratto di servizi agricoli per lagestione dell’attività sotto serra. Questo contratto era essenziale perché la“[OSCURATO:PERSONA]” ottenesse degli incentivi previsti per la realizzazione di servizienergetici, in quanto attribuiva alla sua attività la caratteristica della prevalenzaagricola.Come emerge dal provvedimento impugnato (e la circostanza non vienecontestata dalla difesa), questo contratto, in forza di apposita clausola,consentiva alla “[OSCURATO:SOCIETA].” di subappaltare il servizio di coltivazione, con lacondizione che vi fosse il consenso scritto della committente “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, la quale sarebbe, comunque, rimasta estranea ai rapporti tral’appaltatrice e i suoi subappaltatori o fornitori.Quattro anni dopo la stipula di questo contratto, in data 09/06/2016, è statoemesso decreto di sequestro preventivo che aveva ad oggetto il fondo sul qualedoveva essere svolta l’attività di coltivazione oggetto del rapporto tra“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” ed “[OSCURATO:SOCIETA].”.Il procedimento penale era stato aperto a carico degli amministratori della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” in relazione al reato di cui all’art. 640-bis cod.pen., ritenendosi con la contestazione che fossero state messe in atto operazionitruffaldine al fine di ottenere erogazioni pubbliche.Il provvedimento impugnato evidenzia alcuni elementi che varrebbero aprefigurare il coinvolgimento anche della “[OSCURATO:SOCIETA].” e di un suo legalerappresentante nella predisposizione di quello che viene definito «intricatointreccio negoziale», dal quale ebbero origine le operazioni truffaldine.Mentre era ancora pendente il procedimento e valido ed efficace il sequestro,tuttavia, non risulta dal provvedimento impugnato che il contratto con“[OSCURATO:SOCIETA].” sia stato interessato da alcun provvedimento del giudicedelegato o da alcuna iniziativa del custode o dell’amministratore giudiziario.Esso, pertanto, deve ritenersi essere rimasto efficace.Con il vincolo cautelare in atto già da oltre due anni, il 28/06/2018“[OSCURATO:SOCIETA].”, società che, come detto, non risulta interessata da altroprovvedimento se non in via mediata da quello che riguardava il sequestro delfondo che si era impegnata a coltivare, aveva stipulato il contratto di affitto delramo di azienda in favore della “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.”,persona giuridica che risulta estranea a tutte le precedenti dinamiche illecitedescritte nel provvedimento impugnato.L’elemento che prefigura una sua cointeressenza, secondo la Corte diappello, è il fatto che la legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].” all’epocadella stipula del contratto era la stessa persona che rivestiva il ruolo di legalerappresentante della “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.”Trattasi di tale [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, a mente di quanto esposto nelprovvedimento, non è la stessa persona che nella qualità di amministratore della“[OSCURATO:SOCIETA].” sarebbe stata coinvolta negli anni precedenti al sequestro nelgià richiamato «intreccio negoziale» (imputati e condannati nel procedimentopenale risultano essere tali Tocco e Giardino).Vero è che il contratto di affitto è stato stipulato senza alcun coinvolgimentodell’autorità giudiziaria procedente e dei suoi ausiliari, come sarebbe statodoveroso anche solo in forza della clausola negoziale sempre vigente cheobbligava la “[OSCURATO:SOCIETA].” a richiedere il consenso scritto della committente“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; consenso che in costanza di sequestro avrebbedovuto essere espresso dall’autorità giudiziaria e dal suo ausiliario.Tuttavia, è incontestato, anche, che sia il custode dell’immobile prima sial’amministratore giudiziario dopo avevano piena contezza di tale operazionenegoziale e ne hanno riferito al giudice delegato (sul punto si fa rinvio alprovvedimento impugnato che dà conto delle relazioni svolte da entrambi iprofessionisti incaricati dal giudice).Peraltro, è intervenuto un provvedimento del giudice delegato in data26/10/2020 che ha autorizzato la prosecuzione dell’attività agricola, resapossibile dal rapporto contrattuale con la “[OSCURATO:PERSONA] società agricolas.r.l.s.”, e il pagamento del compenso annuale.L’ordinanza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassaricontiene valutazioni negative sullo svolgimento del successivo rapportocontrattuale, ma non effettua l’operazione preliminare di qualificarecorrettamente la natura del provvedimento del giudice delegato che haautorizzato la prosecuzione dell’attività svolta in forza del contratto con la“[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” e di verificare i conseguenti effettigiuridici di quell’autorizzazione sui rapporti contrattuali tra la predetta s.r.l.s. el’amministrazione giudiziaria.Posto che con il più volte richiamato provvedimento il giudice delegato haritenuto la “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” un fornitore strategico,visto che la decisione autorizzatoria si basa sul riconoscimento dell’essenzialità diquel rapporto negoziale ai fini della prosecuzione dell’attività in pendenza delsequestro e durante la gestione in amministrazione giudiziaria, la Corte diappello non poteva disconoscere che vi erano dei crediti insorti durante ilsequestro in forza di quel rapporto e avrebbe dovuto, al più, verificarepreviamente se il provvedimento autorizzativo del giudice delegato doveva omeno considerarsi riconducibile all’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e,quindi, se aveva prodotto gli effetti del subentro nel contratto in forza del quale ilterzo (cioè la predetta s.r.l.s.) svolgeva l’attività poi proseguita e resa in favoredell’amministratore giudiziario.Andava cioè accertato, nell ’ambito di un giudizio di merito, sel’amministratore giudiziario era stato autorizzato a subentrare alla “EnervitabioSan [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nel contratto stipulato con la “[OSCURATO:SOCIETA].” o addiritturasostituendosi a quest’ultima nel rapporto con la subaffittuaria; oppure se ilgiudice delegato avesse autorizzato l’amministratore giudiziario a ricontrattare ilrapporto e a stipulare nuove condizioni con la “[OSCURATO:PERSONA] societàagricola s.r.l.s.” ai sensi dell’art. 54-bis d.lgs. n. 159/2011; o, ancora, se loavesse autorizzato a sciogliere il precedente contratto e instaurare ex novo unrapporto contrattuale con condizioni anche solo parzialmente diverse.E, infatti, «In tema di confisca di prevenzione, è prededucibile, e non èquindi soggetto alla procedura per l'accertamento dei diritti dei terzi di cui agliartt. 57 e 58 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il credito derivante da uncontratto di locazione finanziaria stipulato prima dell'inizio del procedimento diprevenzione, ove l'amministratore giudiziario sia subentrato in tale rapportocontrattuale in luogo del proposto, assumendone i relativi obblighi». (Sez. 6, n.46101 del 11/05/2021, Monte, Rv. 282752 - 01)E ancora: «In tema di tutela del terzo creditore nella confisca di prevenzioneè prededucibile, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ilcredito sorto nel corso dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda confiscata inrelazione a un'operazione di "ristrutturazione e riscadenzamento" di debitipregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l'autorizzazione del giudiceall'epoca precedente» (Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit, Rv. 273864 –01: in motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di un'operazione "nuova",volta a realizzare scopi inerenti alla continuità gestionale dell'azienda e ilmantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimentoautorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilitàdei crediti pregressi, ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, e della buona fede delcreditore).Tale accertamento, che è stato del tutto omesso e che allo stato non puòessere incontrovertibilmente definito sulla base degli atti di parte, sarebbeimprescindibile per inquadrare sia la posizione del creditore sia la riconducibilitàdelle sue pretese alla categoria dei crediti prededucibili, prima di prospettare –peraltro al di fuori del procedimento di verifica dei crediti disciplinato dagli articoli52 e seguenti d.lgs. n. 159/2011 – ragioni di sospetto sul coinvolgimento delterzo creditore nelle operazioni truffaldine; sicché la prededucibilità di tali creditisorti nel corso della gestione del bene in sequestro, in assenza di differentipronunciamenti, validamente emessi nel corso del procedimento, non può esserenegata alla luce del chiaro disposto dell’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011(sul quale si tornerà), in presenza di un’autorizzazione del giudice delegato, mairevocata.Poiché “[OSCURATO:PERSONA] società agricola s.r.l.s.” è creditore in base ad unrapporto iniziato, proseguito o rinegoziato durante la pendenza del sequestro, ildisconoscimento della sua buona fede, che, invece, è stata implicitamentericonosciuta con il provvedimento autorizzato della prosecuzione del rapporto, ola richiesta di assolvere all’onere di dimostrarla non può più trovare spazio insede di incidente di esecuzione, senza che si sia svolto a procedimento di verificadei crediti ai sensi degli articoli 52 e seguenti d.lgs. n. 159/2011.3. Così ricostruiti i profili centrali della questione controversa, tutti i motivi diricorso risultano strettamente connessi, sebbene determinante e assorbenterisulta il primo di essi che richiama violazioni di norma processuale da parte dellaCorte di appello che ha ritenuto inammissibile lo strumento dell’incidente diesecuzione.Secondo i giudici sardi i crediti sarebbero stati inammissibilmente azionati inexecutivis perché privi del carattere dell’esecutività.Ma, come si è visto, il provvedimento impugnato è giunto alla conclusioneche nega il carattere dell’esecutività sulla base di un ragionamento carente eviziato.A ciò si aggiunge che la Corte di appello ha, con l’ordinanza impugnata,valutato censure proposte avverso un precedente provvedimento emesso dalgiudice delegato in data 11/08/2025, svolgendo nella sostanza un secondogiudizio sulle medesime questioni sebbene nel contesto procedurale dell’incidentedi esecuzione.Occorre ricordare che, secondo l’oramai consolidata giurisprudenza dilegittimità, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositivaed incidenti su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delleimpugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione da proporre nelle formedell’incidente di esecuzione che, a seconda delle materie trattate, va presentatadinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento (Sez. 5, n. 16144del 05/03/2024, Salvatori, Rv. 286331 – 01) o al tribunale (Sez. 5, n. 7271 del28/11/2024, dep. 2025, curatela del fallimento della Sarocar new s.r.l., Rv.287618 – 01).Tale regola, fissata per i procedimenti dinanzi al Tribunale – sezione misuredi prevenzione, vale anche per i sequestri e le confische disposti nei procedimentipenali ordinari in forza del dettato di cui all’art. 104-bis, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen., secondo il quale «i compiti del giudice delegato alla procedurasono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decretodi sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dalgiudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 1, delcodice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successivemodificazioni». La disposizione distingue l’ipotesi in cui il sequestro sia statoemesso dal giudice monocratico, o più semplicemente quando sia stato emessoin fase di indagini preliminari da parte del giudice per le indagini preliminari aditodal pubblico ministero, ipotesi nella quale il giudice delegato si identificherà conl’autorità emittente, e quella in cui il sequestro venga emesso nella fase in cui ilprocedimento sia giunto dinanzi ad un collegio; in tal caso troverà applicazione ladisposizione di cui all’art. 35 d.lgs. n. 159/2011 e nell’emettere il decreto ilcollegio dovrà indicare quale dei suoi componenti sia delegato alla procedura.E solo in questo secondo caso l’opposizione al provvedimento emesso dalgiudice delegato dovrà essere presentata al collegio; altrimenti dovrà esserepresentata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.Appare, pertanto, chiaro che la decisione oggi impugnata, emessa dallaCorte di appello è abnorme, perché nessuna norma processuale le avrebbeconsentito di intervenire sulla questione; al più la Corte territoriale avrebbepotuto riqualificare la richiesta di annullamento del provvedimento del giudicedelegato come opposizione e rimetterla per competenza allo stesso giudice che loaveva emesso perché procedesse nelle forme dell’incidente di esecuzione.A questo punto, però, resta da chiedersi se effettivamente anche il giudiceadito quale giudice delegato e che ha emesso il provvedimento impugnatodinanzi alla Corte di appello fosse a sua volta legittimato ad assumere ladecisione impugnata.4. Occorre ricordare che il procedimento nel quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Sassari ha svolto le funzioni di giudice delegato èstato definito con sentenza irrevocabile in data 14/01/2025, in forza della quale èdivenuta definitiva anche la confisca dei beni in relazione ai quali l’odiernaricorrente ha avanzato le sue richieste.Come recita l’art. 52, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, la confisca definitivadetermina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale digodimento.In applicazione di tale disposizione il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Sassari, che aveva sino ad allora svolto funzioni di giudice delegatoin quanto autorità giudiziaria monocratica che aveva emesso il sequestro, nonappena avuta notizia dell’irrevocabilità della sentenza, ha assunto tutte ledeterminazioni conseguenti allo scioglimento ex lege del contratto con ilprovvedimento in data 18/03/2025, disponendo la cessazione dell’attività el’interruzione dei pagamenti mensili autorizzati, facendo espressamente salvi«quelli relativi ai crediti già maturati assunti dall’amministrazione giudiziaria inrelazione all’attività autorizzata» e così esprimendosi nel senso di ritenereprededucibili i suddetti crediti.Esauriti gli adempimenti conseguenti all’irrevocabilità del provvedimento diconfisca, la legittimazione processuale del giudice delegato deve considerarsivenuta meno con il venir meno della condizione della pendenza del procedimentoin relazione al quale egli era stato per l’appunto “delegato”.Tutti i poteri e i compiti di gestione del bene transitano in capo all’Agenzianazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati, che, peraltro, come espressamente stabilisce l’art. 61 d.lgs. n.159/2011, deve redigere il progetto di pagamento dei crediti, partendonell’ordine da quelli prededucibili.Né può considerarsi necessario il previo ricorso al giudice delegato oall’incidente di esecuzione per un formale riconoscimento della naturaprededucibile di un credito, visto che l’art. 61, comma 3, d.lgs. n. 159/2011stabilisce quali debbano rientrare in tale categoria, cioè «quelli così qualificati dauna specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delprocedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensidell’art. 42».A questo punto, pertanto, dopo che il giudice delegato aveva assunto ledeterminazioni conseguenti all’irrevocabilità della confisca ogni altra istanza inordine ai crediti maturati e all’uso del bene confiscato in via definitiva non potevapiù competere al giudice delegato, ma tali richieste avrebbero dovuto essereproposte dinanzi all’Agenzia che era divenuta titolare del bene e ha il compitoprocedere ai pagamenti dei crediti che devono considerarsi. Fatto salvo il ricorsoall’autorità giudiziaria, in presenza dell’inerzia, dell’inottemperanza odell’insorgere di profili controversi, verificatisi dopo l’interlocuzione con l’Agenzia.Sicché il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 11 agosto 2025 è stato emesso da autorità giudiziaria nonlegittimata, perché ha esercitato poteri dell’Agenzia.5. Alla luce delle considerazioni devono essere annullati senza rinvio sia ilprovvedimento impugnato sia il decreto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Sassari in data 11 agosto 2025 P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e quello emesso dal [OSCURATO:PERSONA] perle indagini preliminari del Tribunale di Sassari in data 11 agosto 2025.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]