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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 01531/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ue [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 29 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale a suo carico.

Ha inoltre depositato memoria il 18 novembre 2025, con la quale ha dedotto la nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello.

3. L'accezione di nullità è manifestamente infondata.

Questa Corte ha già chiarito che la parte che deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1 - n. 20159 del 19/02/2025, Rv. 287994 - 01).

Orbene, non solo non è stato allegato alcun pregiudizio teoricamente scaturito dall'omesso avviso, ma deve altresì rilevarsi che si tratta di nullità a regime intermedio non dedotta nel grado di appello.

Dall'esame del decreto in atti, inoltre, emerge che il predetto decreto contiene l'avviso anche al difensore che, in ogni caso, era ritualmente comparso all'udienza esercitando la rituale attività difensiva ( cfr. Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916 - 01).

4. Il motivo di doglianza dedotto nel ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 2).

La circostanza, addotta dalla difesa, secondo cui non vi sarebbe certezza che l'imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo, è stata del tutto logicamente ritenuta dalla Corte territoriale priva di alcun supporto probatorio, poiché smentita da quanto riferito dagli operanti di polizia accorsi sul luogo dell'incidente, nonché da altri elementi puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale considera che gli agenti operanti avevano riscontrato che l'imputato era seduto al posto del conducente, mentre il veicolo si trovava fermo al centro della strada dopo essere andato a collidere con altri cinque veicoli, tre dei quali in sosta sulla pubblica via.

Aggiungono i giudici di merito che neppure l'imputato aveva mai dichiarato di non essersi trovato alla guida del veicolo e che non era nemmeno stato prospettato che alla guida vi fosse il passeggero, del quale non era stato richiesto l'esame nel corso del dibattimento.

5. Si tratta di un ragionamento caratterizzato da perfetta tenuta logica, minimamente scalfito dalle censure proposte, con le quali si prospetta genericamente la violazione del principio dell'onere della prova, da escludersi radicalmente nel caso di specie.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ue [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale in data 29 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità penale a suo carico. Ha inoltre depositato memoria il 18 novembre 2025, con la quale ha dedotto la nullità del decreto di citazione nel giudizio di appello. 3. L'accezione di nullità è manifestamente infondata. Questa Corte ha già chiarito che la parte che deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1 - n. 20159 del 19/02/2025, Rv. 287994 - 01). Orbene, non solo non è stato allegato alcun pregiudizio teoricamente scaturito dall'omesso avviso, ma deve altresì rilevarsi che si tratta di nullità a regime intermedio non dedotta nel grado di appello. Dall'esame del decreto in atti, inoltre, emerge che il predetto decreto contiene l'avviso anche al difensore che, in ogni caso, era ritualmente comparso all'udienza esercitando la rituale attività difensiva ( cfr. Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, Rv. 284916 - 01). 4. Il motivo di doglianza dedotto nel ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 2). La circostanza, addotta dalla difesa, secondo cui non vi sarebbe certezza che l'imputato fosse effettivamente alla guida del mezzo, è stata del tutto logicamente ritenuta dalla Corte territoriale priva di alcun supporto probatorio, poiché smentita da quanto riferito dagli operanti di polizia accorsi sul luogo dell'incidente, nonché da altri elementi puntualmente evidenziati nella sentenza impugnata. La Corte territoriale considera che gli agenti operanti avevano riscontrato che l'imputato era seduto al posto del conducente, mentre il veicolo si trovava fermo al centro della strada dopo essere andato a collidere con altri cinque veicoli, tre dei quali in sosta sulla pubblica via. Aggiungono i giudici di merito che neppure l'imputato aveva mai dichiarato di non essersi trovato alla guida del veicolo e che non era nemmeno stato prospettato che alla guida vi fosse il passeggero, del quale non era stato richiesto l'esame nel corso del dibattimento. 5. Si tratta di un ragionamento caratterizzato da perfetta tenuta logica, minimamente scalfito dalle censure proposte, con le quali si prospetta genericamente la violazione del principio dell'onere della prova, da escludersi radicalmente nel caso di specie. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025 I
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