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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26385/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Brescia il 18/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione reato di cui all'art. 75, comma 2,D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferentehlta dichiarazione di responsabilità; Rilevato che la seconda doglianza, formulata anche questa in termini generici, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con riferimento alla pena evidenziando così di avere correttamente esercitato il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (Sez.

Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3) cod. proc. pen. e in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Brescia il 18/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione reato di cui all'art. 75, comma 2,D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo non è consentita in questa sede in quanto nell'atto di appello non era stata dedotta la questione afferentehlta dichiarazione di responsabilità; Rilevato che la seconda doglianza, formulata anche questa in termini generici, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con riferimento alla pena evidenziando così di avere correttamente esercitato il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3) cod. proc. pen. e in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.