CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 48355/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'inattendibilità della confessione dell'imputato, con particolare riguardo all'integrazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, pagg. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di confermare la sussistenza dell'aggravante ex art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. stante il credibile racconto della persona offesa e la non verosimiglianza di quello reso dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre 2023 Il Consigliere :stensore [OSCURATO:PERSONA]