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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17081/2026

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nte pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], ENRICO BOURSIER2026NIUTTA;1665- controricorrente –avverso la sentenza n. 3401/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 1144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dalla Consigliera. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.Numero sezionale 1665/20261.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello diN uMmearor dci ora ccolta generale 17081/2026rigettato la domanda di nullità del licenziamento intimatogli il13.9.2021 dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per mancato superamentodella prova.Secondo la Corte territoriale, l’art. 18 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA],applicabile al caso di specie ex art. 1 comma 2 L. n. 270/1988,prevede quali limiti massimi del periodo di prova, per i lavoratorinon in possesso delle prescritte abilitazioni, come il Ferraro,quelli stabiliti alle lettere a) e b) dell’art. 13, [OSCURATO:PERSONA].A) al R.D. n. 148/1931, pari ad un anno di effettivo servizio pergli addetti alle tramvie; la proroga del periodo di prova,disciplinata dal contratto individuale, doveva essere sì“motivata” ma non necessariamente per iscritto né con obbligodi comunicazione; il richiamo nella lettera di assunzione all’art.13 [OSCURATO:PERSONA].

A) al R.D. n. 148/1931 dimostra come illavoratore dovesse essere in possesso dell’abilitazione (i.e.tesserino di polizia amministrativa), di cui invece pacificamentenon era munito.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi.

La società ha resistito concontroricorso.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioniscritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.

È stata comunicatamemoria nell’interesse del lavoratore.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneSi riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.Numero registro generale 8936/20251.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026applicazione dell’art. 1372 in combinato disposto con l’art. 207D7at a pubblicazione 31/05/2026co. 2, cod. civ., in relazione alla efficacia vincolante tra le partidel contratto individuale e la sua inderogabilità, ove piùfavorevole, da parte della contrattazione collettiva; nonché,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e1367 cod. civ., con riferimento all’interpretazione della volontàcontrattuale espressa nel contratto individuale, nella parte in cuiè prevista la durata del patto di prova di sei mesi e la necessitàdella motivazione della sua proroga; connessa e conseguenteviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 2096, 2725, 1325, 1418 cod. civ., in relazione allanecessità della forma scritta della proroga del patto di prova,che deve contenere la durata massima e la motivazione oltre adover essere comunicata e accettata dal lavoratore, a pena dinullità (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.).

Sicensura la sentenza impugnata per aver statuito che la prorogadel periodo di prova, seppur come convenzionalmente pattuitodeve essere motivata, non necessiterebbe per la suasussistenza e validità della forma scritta e neppure della suacomunicazione al lavoratore.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e/odel procedimento per motivazione meramente apparente e,comunque, perplessa e obiettivamente incomprensibile conriferimento alla ritenuta irrilevanza non spiegata, ai fini dellaprova della motivazione della proroga del periodo di provarichiesta dal contratto individuale, della forma scritta e della suacomunicazione (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.).Si censura la sentenza impugnata perché, pur accertato che, perespressa volontà delle parti, la proroga del periodo di provadeve essere motivata e che la proroga del periodo di prova nonè mai stata comunicata al lavoratore, non spiega le ragionNi ucmhereo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026giustificherebbero la ritenuta legittimità della proroga verNbumaelreo dei r,a ccolta generale 17081/2026oltretutto, non comunicata.

Data pubblicazione 31/05/20263.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 13 dell’All.A) al Regio Decreto n. 148 del 1931, 18 del CCNLAutoferrotranvieri 2015, 10 della Legge n. 604 del 1966 e 7,comma 1, del d.lgs. n. 104/2022 (attuativo della direttiva UE n.2019/1152), nella parte in cui dettano i criteri per individuare ladurata massima del periodo di prova e della sua proroga (aisensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.).

Si censura lasentenza impugnata perché, nel valutare la legittimità dellaprosecuzione del periodo di prova oltre il termine di sei mesi,non ha correttamente applicato la normativa, interna esovranazionale, che detta la disciplina del periodo di prova.4.

Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazionee/o falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede dicui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché violazione del necessariocontraddittorio tra le parti con riferimento alla mancatacomunicazione datoriale delle ragioni asseritamente poste afondamento della proroga e, in ogni caso, alla mancata richiestadel rilascio del tesserino alla Regione Lazio (ai sensi dell’art.360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.).

Si censura la sentenzaimpugnata perché è stata affermata la legittimità della prorogadel periodo di prova e, di conseguenza, anche del licenziamento,nonostante la proroga sia stata disposta in violazione dei principidi correttezza e buonafede, nonché del principio delcontraddittorio non avendo, il datore di lavoro, posto in esserequanto era in suo dovere fare per legittimare la prosecuzionedel rapporto oltre i sei mesi.5.

Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o Nfuamlesrao r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026applicazione dell’art. 10 dell’All.

A) al Regio Decreto n. 1Nu4m8er od dei ral ccolta generale 17081/20261931, dell’art. 15 del CCNL 2015 e successive modifiche Deat a pubblicazione 31/05/2026dell’art. 8 del Regolamento del 20 febbraio 2020, conriferimento alla pretesa necessità del possesso del tesserino dipolizia amministrativa, quale requisito necessario alsuperamento della prova in violazione dell’art. 2094 cod. civ. (aisensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.).

Si censura lasentenza nella parte in cui è stato considerato elementoindefettibile ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansionespecifica per il superamento del periodo di prova, il possesso deltesserino di polizia amministrativa in contrasto con la normativaapplicabile che detta la disciplina del rapporto di lavoro.6.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul IVmotivo di appello avente a oggetto la violazione dell’art. 42,comma 6, lett. b) e L.R. 16/2003 sull’erroneo presuppostodell’impossibilità di conseguire il tesserino di polizia giudiziaria(ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.).

Si censura lasentenza in quanto è stata completamente omessa la pronunciasul IV motivo del ricorso in appello con cui il ricorrente avevalamentato la violazione dell’art. 42, comma 6, lett. b), L.R.16/2003 e dell’art. 2 del Bando sui requisiti necessari al rilasciodel tesserino.7.

Con il settimo motivo si argomenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, degli artt. 1175e 1375 c.c., e dei principi in materia di tempestività edimmediatezza della contestazione, nonché dell’art. 2697 cod.civ. con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).

Si censura lasentenza per aver escluso la violazione del principio diNumero registro generale 8936/2025tempestività ed immediatezza nell’adozione delle contestazionNi umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026e successive sanzioni disciplinari unicamente sulla base dDealt a pubblicazione 31/05/2026preteso fatto notorio della dimensione aziendale.8.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguitoesposti.8.1.

L’art. 13 del Regolamento allegato A) al Regio Decreto n.148/1931 disciplina il periodo di prova e stabilisce:«Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità' allefunzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agliesperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.Tale periodo di tempo è computato anche se prestatoanteriormente al presente regolamento e non può esseresuperiore nel complesso:a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno dieffettivo servizio.Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anchequando nel periodo stesso intervenga una assegnazione amansioni di grado superiore a quello precedentemente affidatoall’agente.L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, arichiesta dell'agente, la durata della prova per un ulterioreperiodo che in ogni caso non deve superare la metà dei terminidi cui alle lettere a) e b).Superato il prescritto periodo di prova, il personale vienenominato in pianta stabile con deliberazione del direttoredell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza delperiodo stesso, agli interessati con regolare partecipazionescritta.

Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deveessere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore,siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.Numero registro generale 8936/2025Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che siaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttoreDa,t a pubblicazione 31/05/2026l’agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data discadenza del periodo di prova».8.2.

L’art. 18 del c.c.n.l. del 2015 ha derogato in melius il RegioDecreto (in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 2, dellalegge 12 luglio 1988, n. 270), unicamente nella parte in cuiquesto individua la durata del periodo di prova in due oppure inun anno di effettivo servizio, e prevede:«1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, dellalegge 12 luglio 1988, n. 270, in deroga all'articolo 13, secondocapoverso, lettere a) e b), del [OSCURATO:PERSONA].

A) al R.D. n.148/31, le parti convengono che per le assunzioni effettuate adecorrere dalla data di stipula del presente accordo:a) la durata del periodo di prova è pari a 6 mesi:- per i lavoratori per i quali non è prescritta una specificaabilitazione;- per i lavoratori già in possesso della prescritta abilitazione almomento dell'assunzione.b) per i lavoratori non in possesso delle prescritte abilitazioni ilperiodo di prova di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13,[OSCURATO:PERSONA].

A) al R.D. n. 148/31, fermi restando i limitimassimi di durata, cessa comunque dal primo giorno del mesesuccessivo a quello di conseguimento dell'abilitazione.2.

A decorrere dalla stipula del presente accordo, sono abrogati:l'articolo 60 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e l'articolo 3, All.

A),dell'AN 27 novembre 2000».8.3.

Dalla lettura incrociata di queste norme si ricava che per ilricorrente, addetto alle tramvie e non in possesso delleprescritte abilitazioni, il periodo di prova “non può esseresuperiore nel complesso ad un anno di effettivo servizio”, limitemassimo tenuto fermo dal contratto collettivo (“fermi restNaunmderoo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026i limiti massimi di durata”).

Numero di raccolta generale 17081/20268.4.

Nel caso in esame, il contratto individuale concluso col sigDa.t a pubblicazione 31/05/2026mesi di effettivo servizio ed è soggetto a proroga motivata,decorso il quale si procederà alla nomina in pianta stabile…”(contratto trascritto nel ricorso per cassazione, p. 15).8.5.

Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore dilavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., peril patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e taleessenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta lanullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'iniziodel rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie,potendosi ammettere solo la non contestualità dellasottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione delcontratto, ma non anche la successiva documentazione dellaclausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione,originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò sirisolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, consostanziale diminuzione della tutela del lavoratore (Cass. n.11122 del 2002; n. 21758 del 2010; Cass. n. 17587 del 2013).8.6.

La necessità della forma scritta deve essere affermataanche per la proroga della durata del periodo di prova, oveammissibile, in quanto la stessa incide, in senso modificativo,sul termine inderogabilmente soggetto al requisito della formascritta, disposta allo scopo di tutelare l'interesse del lavoratoreal carattere definitivo del rapporto.Il contratto concluso tra le parti in causa, che indica un periododi prova di sei mesi, inferiore al termine massimonormativamente posto, contempla la possibilità di una “prorogaNumero registro generale 8936/2025motivata”; la necessità che la proroga sia sorretta da unaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026motivazione conferma l’esigenza che sia osservato, anche peDrat a pubblicazione 31/05/2026essa, il requisito di forma scritta.8.9.

È pacifico che nel caso di specie nessuna proroga periscritto sia stata comunicata al lavoratore alla scadenza dei seimesi (15.6.2021 – il rapporto è iniziato il 15.12.2020) e, quindi,nessuna motivazione sia stata formalizzata per iscritto asostegno di una proroga.

Con lettera del 13.12.21 è statocomunicato al dipendente il licenziamento per mancatosuperamento della prova.8.10.

La sentenza d’appello erra in diritto nel momento in cuiritiene legittima una proroga del periodo di prova “nonnecessariamente scritta né con obbligo di comunicazione”.

Ciòsia per violazione dell’art. 2096 c.c., che nel momento in cuiprevede per l’assunzione in prova l’obbligo della forma scrittavincola a tale requisito ad substantiam anche l’eventualevariazione di durata del relativo patto; inoltre, per violazione deicanoni ermeneutici, perché le espressioni adoperate nelcontratto individuale sono significative della prescrizione di unaproroga da farsi per iscritto, in quanto necessariamenteaccompagnata da un obbligo di motivazione, cioè diesternazione delle ragioni che quella proroga giustificanonell’interesse di entrambe le parti, oltre che da un dovere dicomunicazione al lavoratore.

La forma scritta della scadenzaprorogata del periodo di prova e della motivazione che ne è allabase costituiscono irrinunciabili garanzie di certezza, atteso chela scadenza del periodo di prova segna il momento in cui ilcontratto, in mancanza di comunicazione del mancatosuperamento della prova medesima, diviene definitivo.Dal punto di vista sistematico, è utile richiamare il penultimocomma dell’art. 13 del regolamento allegato al regio decreto delNumero registro generale 8936/20251931 che descrive la procedura da seguire al termine del periodoN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026di prova.

È stabilito che «il personale viene nominato in piantDaat a pubblicazione 31/05/2026stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, dacomunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso,agli interessati con regolare partecipazione scritta.

Analogapartecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agliagenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati nonidonei al passaggio in pianta stabile».

La disposizione citataprescrive l’adozione di un atto scritto con cui il direttore,terminato il periodo di prova, comunica ai dipendenti il positivosuperamento, e quindi la nomina in pianta stabile, oppure lainidoneità al passaggio in pianta stabile per mancatosuperamento della prova.

Simili previsioni rivelano unaprocedura caratterizzata da passaggi regolati per iscritto e dauna rigorosa individuazione della scadenza del periodo di provaed appaiono logicamente non compatibili con la lettura data daigiudici di appello, della facoltà di proroga del periodo di prova,prevista dal contratto individuale, supportata da appositamotivazione ma senza obbligo di forma scritta.È, infine, significativo che la lettera di licenziamento (trascrittaa p. 17 del ricorso) contenga un espresso cenno all’esistenza diuna proroga (“con riferimento alla sua assunzione in provaavvenuta in data 15.12.2020 e successiva proroga formalizzatacon lettera prot. …”), sintomo della consapevolezza datoriale diimprescindibilità di detto requisito, poi non rispettato nellaconcreta gestione del rapporto.8.11.

Non ha fondamento né letterale né logico la tesi secondocui il riferimento fatto dal contratto individuale all’art. 13 delregolamento renda applicabile automaticamente il limite di unanno per il periodo di prova atteso che tale limite èespressamente definito dall’art. 18 del contratto collettivo comelimite massimo di durata del periodo di prova, il cheN unmoerno r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026esclude, ma anzi legittima, l’inserimento nel coNnumtrerao tdti ora ccolta generale 17081/2026individuale, con clausola di miglior favore, di un periodo piDùat a pubblicazione 31/05/2026breve, come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa.8.12.

Né può farsi leva, come pretende la societàcontroricorrente, sul disposto dell’art. 18, comma 1, lett. b) delc.c.n.l. per sostenere l’applicazione del termine massimo didurata della prova di un anno, salva “comunque (la cessazionedella prova) dal primo giorno del mese successivo a quello diconseguimento dell'abilitazione”, atteso che tale previsione nonè richiamata dal contratto individuale, che derogaespressamente alla durata annuale, ponendo il limite di seimesi; inoltre, l’inciso della cessazione della prova “comunquedal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimentodell'abilitazione” riguarda una cessazione che intervengaall’interno del limite massimo e, nel caso in esame, tale limite èquello di sei mesi di cui al contratto individuale.8.12.

Posto che nel contratto concluso tra le parti era previstoun periodo di prova di sei mesi (scadenza 15.6.2021),prorogabile, e che la proroga è stata disposta senza il rispettodell’obbligo di forma scritta, di motivazione e comunicazione, edeve quindi considerarsi nulla, ne discende l’illegittimità dellicenziamento intimato il 13.9.2021 per mancato superamentodella prova, dopo che il termine di sei mesi era ampiamentetrascorso.8.13.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenereassorbiti i motivi dal secondo al sesto.9.

Il settimo motivo di ricorso non è fondato.9.1.

Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare,elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro(Cass. n. 1248 del 2016; n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del2010; Cass. n. 19424 del 2005) ed espressione del genNeurmaelreo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzioNnuem erod dei ral ccolta generale 17081/2026rapporto di lavoro, ha carattere relativo, potendo, nei caDsait a pubblicazione 31/05/2026concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più omeno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione deifatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista inuna serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichipertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando lacomplessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scalagerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto deldipendente con la persona titolare dell'organo abilitato adesprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchérisultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento deifatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n.1248 del 2016; n. 281 del 2016; n. 15649 del 2010; Cass. n.22066 del 2007), restando comunque riservata al giudice delmerito la valutazione delle circostanze di fatto che in concretogiustificano o meno il ritardo (Cass. n. 23346 del 2018; n. 16841del 2018; n. 281 del 2016; n. 20719 del 2013 n. 19115 del2013).9.2.

La decisione impugnata si è attenuta a tali canoni e, conaccertamento in fatto non revisionabile in questa sede, hagiudicato la complessità della organizzazione e delledimensionali aziendali fattore idoneo a giustificare il concretointervallo temporale, di circa tre mesi, intercorso tra la scadenzadel periodo di prova e il recesso.10.

Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso,respinto il settimo e assorbiti i restanti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corted’appello che provvederà a individuare le conseguenze dellaNumero registro generale 8936/2025illegittimità del licenziamento e provvederà, inoltre, a regolareN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026le spese anche per il giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il settimo,dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], ENRICO BOURSIER2026NIUTTA;1665- controricorrente –avverso la sentenza n. 3401/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 1144/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dalla Consigliera. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.Numero sezionale 1665/20261. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello diN uMmearor dci ora ccolta generale 17081/2026rigettato la domanda di nullità del licenziamento intimatogli il13.9.2021 dalla società [OSCURATO:SOCIETA] per mancato superamentodella prova.Secondo la Corte territoriale, l’art. 18 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA],applicabile al caso di specie ex art. 1 comma 2 L. n. 270/1988,prevede quali limiti massimi del periodo di prova, per i lavoratorinon in possesso delle prescritte abilitazioni, come il Ferraro,quelli stabiliti alle lettere a) e b) dell’art. 13, [OSCURATO:PERSONA].A) al R.D. n. 148/1931, pari ad un anno di effettivo servizio pergli addetti alle tramvie; la proroga del periodo di prova,disciplinata dal contratto individuale, doveva essere sì“motivata” ma non necessariamente per iscritto né con obbligodi comunicazione; il richiamo nella lettera di assunzione all’art.13 [OSCURATO:PERSONA]. A) al R.D. n. 148/1931 dimostra come illavoratore dovesse essere in possesso dell’abilitazione (i.e.tesserino di polizia amministrativa), di cui invece pacificamentenon era munito.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a sette motivi. La società ha resistito concontroricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioniscritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. È stata comunicatamemoria nell’interesse del lavoratore.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisioneSi riportano i motivi di impugnazione come sintetizzati nelricorso.Numero registro generale 8936/20251. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026applicazione dell’art. 1372 in combinato disposto con l’art. 207D7at a pubblicazione 31/05/2026co. 2, cod. civ., in relazione alla efficacia vincolante tra le partidel contratto individuale e la sua inderogabilità, ove piùfavorevole, da parte della contrattazione collettiva; nonché,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e1367 cod. civ., con riferimento all’interpretazione della volontàcontrattuale espressa nel contratto individuale, nella parte in cuiè prevista la durata del patto di prova di sei mesi e la necessitàdella motivazione della sua proroga; connessa e conseguenteviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 2096, 2725, 1325, 1418 cod. civ., in relazione allanecessità della forma scritta della proroga del patto di prova,che deve contenere la durata massima e la motivazione oltre adover essere comunicata e accettata dal lavoratore, a pena dinullità (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Sicensura la sentenza impugnata per aver statuito che la prorogadel periodo di prova, seppur come convenzionalmente pattuitodeve essere motivata, non necessiterebbe per la suasussistenza e validità della forma scritta e neppure della suacomunicazione al lavoratore.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e/odel procedimento per motivazione meramente apparente e,comunque, perplessa e obiettivamente incomprensibile conriferimento alla ritenuta irrilevanza non spiegata, ai fini dellaprova della motivazione della proroga del periodo di provarichiesta dal contratto individuale, della forma scritta e della suacomunicazione (ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.).Si censura la sentenza impugnata perché, pur accertato che, perespressa volontà delle parti, la proroga del periodo di provadeve essere motivata e che la proroga del periodo di prova nonè mai stata comunicata al lavoratore, non spiega le ragionNi ucmhereo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026giustificherebbero la ritenuta legittimità della proroga verNbumaelreo dei r,a ccolta generale 17081/2026oltretutto, non comunicata. Data pubblicazione 31/05/20263. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 13 dell’All.A) al Regio Decreto n. 148 del 1931, 18 del CCNLAutoferrotranvieri 2015, 10 della Legge n. 604 del 1966 e 7,comma 1, del d.lgs. n. 104/2022 (attuativo della direttiva UE n.2019/1152), nella parte in cui dettano i criteri per individuare ladurata massima del periodo di prova e della sua proroga (aisensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura lasentenza impugnata perché, nel valutare la legittimità dellaprosecuzione del periodo di prova oltre il termine di sei mesi,non ha correttamente applicato la normativa, interna esovranazionale, che detta la disciplina del periodo di prova.4. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazionee/o falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede dicui agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché violazione del necessariocontraddittorio tra le parti con riferimento alla mancatacomunicazione datoriale delle ragioni asseritamente poste afondamento della proroga e, in ogni caso, alla mancata richiestadel rilascio del tesserino alla Regione Lazio (ai sensi dell’art.360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura la sentenzaimpugnata perché è stata affermata la legittimità della prorogadel periodo di prova e, di conseguenza, anche del licenziamento,nonostante la proroga sia stata disposta in violazione dei principidi correttezza e buonafede, nonché del principio delcontraddittorio non avendo, il datore di lavoro, posto in esserequanto era in suo dovere fare per legittimare la prosecuzionedel rapporto oltre i sei mesi.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o Nfuamlesrao r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026applicazione dell’art. 10 dell’All. A) al Regio Decreto n. 1Nu4m8er od dei ral ccolta generale 17081/20261931, dell’art. 15 del CCNL 2015 e successive modifiche Deat a pubblicazione 31/05/2026dell’art. 8 del Regolamento del 20 febbraio 2020, conriferimento alla pretesa necessità del possesso del tesserino dipolizia amministrativa, quale requisito necessario alsuperamento della prova in violazione dell’art. 2094 cod. civ. (aisensi dell’art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura lasentenza nella parte in cui è stato considerato elementoindefettibile ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansionespecifica per il superamento del periodo di prova, il possesso deltesserino di polizia amministrativa in contrasto con la normativaapplicabile che detta la disciplina del rapporto di lavoro.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul IVmotivo di appello avente a oggetto la violazione dell’art. 42,comma 6, lett. b) e L.R. 16/2003 sull’erroneo presuppostodell’impossibilità di conseguire il tesserino di polizia giudiziaria(ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ.). Si censura lasentenza in quanto è stata completamente omessa la pronunciasul IV motivo del ricorso in appello con cui il ricorrente avevalamentato la violazione dell’art. 42, comma 6, lett. b), L.R.16/2003 e dell’art. 2 del Bando sui requisiti necessari al rilasciodel tesserino.7. Con il settimo motivo si argomenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, degli artt. 1175e 1375 c.c., e dei principi in materia di tempestività edimmediatezza della contestazione, nonché dell’art. 2697 cod.civ. con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Si censura lasentenza per aver escluso la violazione del principio diNumero registro generale 8936/2025tempestività ed immediatezza nell’adozione delle contestazionNi umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026e successive sanzioni disciplinari unicamente sulla base dDealt a pubblicazione 31/05/2026preteso fatto notorio della dimensione aziendale.8. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguitoesposti.8.1. L’art. 13 del Regolamento allegato A) al Regio Decreto n.148/1931 disciplina il periodo di prova e stabilisce:«Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità' allefunzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agliesperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.Tale periodo di tempo è computato anche se prestatoanteriormente al presente regolamento e non può esseresuperiore nel complesso:a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno dieffettivo servizio.Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anchequando nel periodo stesso intervenga una assegnazione amansioni di grado superiore a quello precedentemente affidatoall’agente.L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, arichiesta dell'agente, la durata della prova per un ulterioreperiodo che in ogni caso non deve superare la metà dei terminidi cui alle lettere a) e b).Superato il prescritto periodo di prova, il personale vienenominato in pianta stabile con deliberazione del direttoredell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza delperiodo stesso, agli interessati con regolare partecipazionescritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deveessere fatta agli agenti che, per deliberazione del direttore,siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.Numero registro generale 8936/2025Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che siaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026intervenuta alcuna comunicazione da parte del direttoreDa,t a pubblicazione 31/05/2026l’agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data discadenza del periodo di prova».8.2. L’art. 18 del c.c.n.l. del 2015 ha derogato in melius il RegioDecreto (in forza della delega di cui all'articolo 1, comma 2, dellalegge 12 luglio 1988, n. 270), unicamente nella parte in cuiquesto individua la durata del periodo di prova in due oppure inun anno di effettivo servizio, e prevede:«1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, dellalegge 12 luglio 1988, n. 270, in deroga all'articolo 13, secondocapoverso, lettere a) e b), del [OSCURATO:PERSONA]. A) al R.D. n.148/31, le parti convengono che per le assunzioni effettuate adecorrere dalla data di stipula del presente accordo:a) la durata del periodo di prova è pari a 6 mesi:- per i lavoratori per i quali non è prescritta una specificaabilitazione;- per i lavoratori già in possesso della prescritta abilitazione almomento dell'assunzione.b) per i lavoratori non in possesso delle prescritte abilitazioni ilperiodo di prova di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 13,[OSCURATO:PERSONA]. A) al R.D. n. 148/31, fermi restando i limitimassimi di durata, cessa comunque dal primo giorno del mesesuccessivo a quello di conseguimento dell'abilitazione.2. A decorrere dalla stipula del presente accordo, sono abrogati:l'articolo 60 del C.C.N.L. 23 luglio 1976 e l'articolo 3, All. A),dell'AN 27 novembre 2000».8.3. Dalla lettura incrociata di queste norme si ricava che per ilricorrente, addetto alle tramvie e non in possesso delleprescritte abilitazioni, il periodo di prova “non può esseresuperiore nel complesso ad un anno di effettivo servizio”, limitemassimo tenuto fermo dal contratto collettivo (“fermi restNaunmderoo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026i limiti massimi di durata”). Numero di raccolta generale 17081/20268.4. Nel caso in esame, il contratto individuale concluso col sigDa.t a pubblicazione 31/05/2026mesi di effettivo servizio ed è soggetto a proroga motivata,decorso il quale si procederà alla nomina in pianta stabile…”(contratto trascritto nel ricorso per cassazione, p. 15).8.5. Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore dilavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.La forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., peril patto di assunzione in prova è richiesta ad substantiam, e taleessenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta lanullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'iniziodel rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie,potendosi ammettere solo la non contestualità dellasottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione delcontratto, ma non anche la successiva documentazione dellaclausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione,originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò sirisolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, consostanziale diminuzione della tutela del lavoratore (Cass. n.11122 del 2002; n. 21758 del 2010; Cass. n. 17587 del 2013).8.6. La necessità della forma scritta deve essere affermataanche per la proroga della durata del periodo di prova, oveammissibile, in quanto la stessa incide, in senso modificativo,sul termine inderogabilmente soggetto al requisito della formascritta, disposta allo scopo di tutelare l'interesse del lavoratoreal carattere definitivo del rapporto.Il contratto concluso tra le parti in causa, che indica un periododi prova di sei mesi, inferiore al termine massimonormativamente posto, contempla la possibilità di una “prorogaNumero registro generale 8936/2025motivata”; la necessità che la proroga sia sorretta da unaN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026motivazione conferma l’esigenza che sia osservato, anche peDrat a pubblicazione 31/05/2026essa, il requisito di forma scritta.8.9. È pacifico che nel caso di specie nessuna proroga periscritto sia stata comunicata al lavoratore alla scadenza dei seimesi (15.6.2021 – il rapporto è iniziato il 15.12.2020) e, quindi,nessuna motivazione sia stata formalizzata per iscritto asostegno di una proroga. Con lettera del 13.12.21 è statocomunicato al dipendente il licenziamento per mancatosuperamento della prova.8.10. La sentenza d’appello erra in diritto nel momento in cuiritiene legittima una proroga del periodo di prova “nonnecessariamente scritta né con obbligo di comunicazione”. Ciòsia per violazione dell’art. 2096 c.c., che nel momento in cuiprevede per l’assunzione in prova l’obbligo della forma scrittavincola a tale requisito ad substantiam anche l’eventualevariazione di durata del relativo patto; inoltre, per violazione deicanoni ermeneutici, perché le espressioni adoperate nelcontratto individuale sono significative della prescrizione di unaproroga da farsi per iscritto, in quanto necessariamenteaccompagnata da un obbligo di motivazione, cioè diesternazione delle ragioni che quella proroga giustificanonell’interesse di entrambe le parti, oltre che da un dovere dicomunicazione al lavoratore. La forma scritta della scadenzaprorogata del periodo di prova e della motivazione che ne è allabase costituiscono irrinunciabili garanzie di certezza, atteso chela scadenza del periodo di prova segna il momento in cui ilcontratto, in mancanza di comunicazione del mancatosuperamento della prova medesima, diviene definitivo.Dal punto di vista sistematico, è utile richiamare il penultimocomma dell’art. 13 del regolamento allegato al regio decreto delNumero registro generale 8936/20251931 che descrive la procedura da seguire al termine del periodoN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026di prova. È stabilito che «il personale viene nominato in piantDaat a pubblicazione 31/05/2026stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, dacomunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso,agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analogapartecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agliagenti che, per deliberazione del direttore, siano giudicati nonidonei al passaggio in pianta stabile». La disposizione citataprescrive l’adozione di un atto scritto con cui il direttore,terminato il periodo di prova, comunica ai dipendenti il positivosuperamento, e quindi la nomina in pianta stabile, oppure lainidoneità al passaggio in pianta stabile per mancatosuperamento della prova. Simili previsioni rivelano unaprocedura caratterizzata da passaggi regolati per iscritto e dauna rigorosa individuazione della scadenza del periodo di provaed appaiono logicamente non compatibili con la lettura data daigiudici di appello, della facoltà di proroga del periodo di prova,prevista dal contratto individuale, supportata da appositamotivazione ma senza obbligo di forma scritta.È, infine, significativo che la lettera di licenziamento (trascrittaa p. 17 del ricorso) contenga un espresso cenno all’esistenza diuna proroga (“con riferimento alla sua assunzione in provaavvenuta in data 15.12.2020 e successiva proroga formalizzatacon lettera prot. …”), sintomo della consapevolezza datoriale diimprescindibilità di detto requisito, poi non rispettato nellaconcreta gestione del rapporto.8.11. Non ha fondamento né letterale né logico la tesi secondocui il riferimento fatto dal contratto individuale all’art. 13 delregolamento renda applicabile automaticamente il limite di unanno per il periodo di prova atteso che tale limite èespressamente definito dall’art. 18 del contratto collettivo comelimite massimo di durata del periodo di prova, il cheN unmoerno r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026esclude, ma anzi legittima, l’inserimento nel coNnumtrerao tdti ora ccolta generale 17081/2026individuale, con clausola di miglior favore, di un periodo piDùat a pubblicazione 31/05/2026breve, come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa.8.12. Né può farsi leva, come pretende la societàcontroricorrente, sul disposto dell’art. 18, comma 1, lett. b) delc.c.n.l. per sostenere l’applicazione del termine massimo didurata della prova di un anno, salva “comunque (la cessazionedella prova) dal primo giorno del mese successivo a quello diconseguimento dell'abilitazione”, atteso che tale previsione nonè richiamata dal contratto individuale, che derogaespressamente alla durata annuale, ponendo il limite di seimesi; inoltre, l’inciso della cessazione della prova “comunquedal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimentodell'abilitazione” riguarda una cessazione che intervengaall’interno del limite massimo e, nel caso in esame, tale limite èquello di sei mesi di cui al contratto individuale.8.12. Posto che nel contratto concluso tra le parti era previstoun periodo di prova di sei mesi (scadenza 15.6.2021),prorogabile, e che la proroga è stata disposta senza il rispettodell’obbligo di forma scritta, di motivazione e comunicazione, edeve quindi considerarsi nulla, ne discende l’illegittimità dellicenziamento intimato il 13.9.2021 per mancato superamentodella prova, dopo che il termine di sei mesi era ampiamentetrascorso.8.13. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenereassorbiti i motivi dal secondo al sesto.9. Il settimo motivo di ricorso non è fondato.9.1. Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare,elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro(Cass. n. 1248 del 2016; n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del2010; Cass. n. 19424 del 2005) ed espressione del genNeurmaelreo r egistro generale 8936/2025Numero sezionale 1665/2026precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzioNnuem erod dei ral ccolta generale 17081/2026rapporto di lavoro, ha carattere relativo, potendo, nei caDsait a pubblicazione 31/05/2026concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più omeno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione deifatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista inuna serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichipertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando lacomplessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scalagerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto deldipendente con la persona titolare dell'organo abilitato adesprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicchérisultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento deifatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. n.1248 del 2016; n. 281 del 2016; n. 15649 del 2010; Cass. n.22066 del 2007), restando comunque riservata al giudice delmerito la valutazione delle circostanze di fatto che in concretogiustificano o meno il ritardo (Cass. n. 23346 del 2018; n. 16841del 2018; n. 281 del 2016; n. 20719 del 2013 n. 19115 del2013).9.2. La decisione impugnata si è attenuta a tali canoni e, conaccertamento in fatto non revisionabile in questa sede, hagiudicato la complessità della organizzazione e delledimensionali aziendali fattore idoneo a giustificare il concretointervallo temporale, di circa tre mesi, intercorso tra la scadenzadel periodo di prova e il recesso.10. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso,respinto il settimo e assorbiti i restanti motivi, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corted’appello che provvederà a individuare le conseguenze dellaNumero registro generale 8936/2025illegittimità del licenziamento e provvederà, inoltre, a regolareN umero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17081/2026le spese anche per il giudizio di legittimità. Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il settimo,dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 17081/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris