CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11154/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 33486/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di giustizia in relazione ai contestati reati di ricettazione di un motociclo risultato rubato e di violazione degli obblighi di sorveglianza speciale - deducendo: -violazione di legge e difetto di motivazione non risultando la prova della responsabilità in relazione al reato di ricettazione contestatogli nonché relativamente alla omessa qualificazione della condotta di cui al capo a) quale ipotesi ex art. 712 c.p.; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate in quanto vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente ricorso - con motivazione logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte territoriale - a fronte, peraltro, di un motivo di censura del tutto generico ed aspecifico- ha, invero, riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione poiché sulla scorta delle complessive emergenze processuale risultava accertato che lo stesso aveva avuto la disponibilità di un motociclo, poco tempo prima rubato, utilizzato con una targa posticcia senza fornire alcuna plausibile spiegazione del suo possesso, escludendo la meno grave ipotesi di cui all' art. 712 c.p. in difetto di elementi attestanti la "buona fede" dello stesso; in tal modo, si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, rv 236914). Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento facendo riferimento alla assenza di elementi di segno positivo. Va, peraltro, ribadito che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 - , Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 — 01, apparendo, pertanto, le censure sul punto manifestamente infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 202