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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05120/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 22 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, decidendo a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico suo e di terzi per il reato di cui all'art. 544-bis cod. pen., ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta per le ipotesi alternative previste dagli artt. 544- bis e 378 cod. pen.

Con un unico motivo di ricorso deduce l'abnormità del provvedimento richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786, secondo il quale costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.

Si richiama, inoltre, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021,Rv. 281130 che ha ritenuto l'abnormità del provvedimento nell'ipotesi in cui il giudice ordini l'imputazione coatta anche per un reato diverso in alternativa a quello oggetto della richiesta.

Sulla base di tali argomenti il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di citazione diretta a giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati.

2. L'art. 409 cod. proc. pen. disciplina il controllo di legalità riservato al giudice per le indagini preliminari sulla scelta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Si prevede, infatti, che il giudice per le indagini preliminari, se non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, o non reputi inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa dal reato a norma dell'art. 410, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio; all'esito di tale udienza, se non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, alternativamente, può indicare al pubblico ministero le nuove indagini che ritenga necessarie, fissando un termine per il loro espletamento, o ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione entro il termine di dieci giorni.

La giurisprudenza di questa Corte ha ricompreso nel perimetro del primo polo decisorio contemplato da tale norma (l'ordine di espletare nuove indagini) anche l'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati, per i quali il pubblico ministero non abbia formulato alcuna richiesta, e di prosecuzione delle relative indagini.

Le Sezioni Unite ne hanno, infatti, escluso l'abnormità ritenendo che siffatta decisione rientra nei poteri di controllo che la legge devolve al giudice per le indagini preliminari sull'intera notitia criminis (Sez.

U., n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162).È stata, invece, ritenuta abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza che, dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del Pubblico Ministero circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio (cfr. Sez.

U, n. 22909 del 2005, cit., Rv. 231163).

Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite "Minervini" hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (v.

Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia chiarito che tale funzione non è limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma si estende al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Si è, pertanto, affermato che il travalicamento di questo limite determina l'abnormità della decisione, sulla base della nozione giuridica frutto della costante elaborazione giurisprudenziale che ritiene tale sia l'atto avulso dal sistema processuale che quello che, pur espressione di una legittima potestà processuale, sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, tra le tante, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

Le Sezioni Unite, pronunciandosi in relazione all'alternativo polo decisorio previsto dall'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., hanno, invece, ritenuto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, che quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786).

Ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa».

Sulla base di tale chiara delimitazione del perimetro dei poteri di controllo e di impulso riservati al giudice per le indagini preliminari, deve, dunque, ritenersi abnorme anche il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, come nella fattispecie in esame, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso "in alternativa" a quello oggetto della richiesta (Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251; Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130).

Anche in tale ipotesi, infatti, l'imputazione coatta viene indebitamente estesa ad una fattispecie criminosa che, seppure ravvisata in via alternativa, è comunque, nuova e diversa da quella individuata dal pubblico ministero. 3.11 motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui chiede di estendere l'abnormità anche al decreto di citazione a giudizio.

Il principio dell'invalidità derivata è, infatti, espressamente limitato dal codice di rito al solo vizio della nullità (art. 185 cod. proc. pen.).

Questa Corte ne ha già escluso l'estensione al vizio di inutilizzabilità degli atti processuali.

Si è, infatti, affermato che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Rv. 251361; si veda anche, in tema di intercettazioni, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826).

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 219 del 2019 ha escluso la possibilità di ricavare in via interpretativa il principio di inutilizzabilità derivata, secondo la c.d. teoria dei "frutti dell'albero avvelenato".

In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha, infatti, affermato che, derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa...." (in termini sostanzialmente sovrapponibili si vedano anche le successive sentenze della Corte costituzionale n. 252 del 2020 e n. 247 del 2022).

Venendo al caso di specie, ritiene, dunque, il Collegio che, non sussistendo nel sistema un principio generale di invalidità derivata, deve escludersi che l'abnormità dell'ordinanza relativa alla formulazione coatta per la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. possa estendersi anche al successivo decreto di citazione a giudizio.

Ciò nondimeno, va chiarito che spetterà al Giudice del dibattimento valutare l'incidenza della presente decisione sull'esercizio dell'azione penale in merito a tale fattispecie criminosa.4.

Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla alternativa fattispecie di cui all'artt. 378 cod. pen.

Il ricorso va, invece, rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.378 cod. pen.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 22 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento che, decidendo a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico suo e di terzi per il reato di cui all'art. 544-bis cod. pen., ha ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione coatta per le ipotesi alternative previste dagli artt. 544- bis e 378 cod. pen. Con un unico motivo di ricorso deduce l'abnormità del provvedimento richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786, secondo il quale costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione, dovendo, in tali ipotesi, il giudice per le indagini preliminari limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Si richiama, inoltre, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021,Rv. 281130 che ha ritenuto l'abnormità del provvedimento nell'ipotesi in cui il giudice ordini l'imputazione coatta anche per un reato diverso in alternativa a quello oggetto della richiesta. Sulla base di tali argomenti il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto di citazione diretta a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito illustrati. 2. L'art. 409 cod. proc. pen. disciplina il controllo di legalità riservato al giudice per le indagini preliminari sulla scelta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). Si prevede, infatti, che il giudice per le indagini preliminari, se non accoglie la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, o non reputi inammissibile l'opposizione presentata dalla persona offesa dal reato a norma dell'art. 410, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio; all'esito di tale udienza, se non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, alternativamente, può indicare al pubblico ministero le nuove indagini che ritenga necessarie, fissando un termine per il loro espletamento, o ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione entro il termine di dieci giorni. La giurisprudenza di questa Corte ha ricompreso nel perimetro del primo polo decisorio contemplato da tale norma (l'ordine di espletare nuove indagini) anche l'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati, per i quali il pubblico ministero non abbia formulato alcuna richiesta, e di prosecuzione delle relative indagini. Le Sezioni Unite ne hanno, infatti, escluso l'abnormità ritenendo che siffatta decisione rientra nei poteri di controllo che la legge devolve al giudice per le indagini preliminari sull'intera notitia criminis (Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162).È stata, invece, ritenuta abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza che, dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del Pubblico Ministero circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio (cfr. Sez. U, n. 22909 del 2005, cit., Rv. 231163). Richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Unite "Minervini" hanno affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso (v. Corte cost. n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). [OSCURATO:PERSONA] ha, tuttavia chiarito che tale funzione non è limitata ad un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ma si estende al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall'organo requirente, nel rispetto, però, sempre delle prerogative del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Si è, pertanto, affermato che il travalicamento di questo limite determina l'abnormità della decisione, sulla base della nozione giuridica frutto della costante elaborazione giurisprudenziale che ritiene tale sia l'atto avulso dal sistema processuale che quello che, pur espressione di una legittima potestà processuale, sia adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi del processo, la impossibilità di proseguirlo ovvero la sua inammissibile regressione ad una fase processuale ormai esaurita (così, tra le tante, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Le Sezioni Unite, pronunciandosi in relazione all'alternativo polo decisorio previsto dall'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., hanno, invece, ritenuto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, che quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 257786). Ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] che «le disposizioni dell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa». Sulla base di tale chiara delimitazione del perimetro dei poteri di controllo e di impulso riservati al giudice per le indagini preliminari, deve, dunque, ritenersi abnorme anche il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, come nella fattispecie in esame, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso "in alternativa" a quello oggetto della richiesta (Sez. 5, Sentenza n. 44926 del 28/09/2021, Piantedosi, Rv. 282251; Sez. 2, n. 16779 del 20/04/2021, Schisano, Rv. 281130). Anche in tale ipotesi, infatti, l'imputazione coatta viene indebitamente estesa ad una fattispecie criminosa che, seppure ravvisata in via alternativa, è comunque, nuova e diversa da quella individuata dal pubblico ministero. 3.11 motivo in esame è, invece, infondato nella parte in cui chiede di estendere l'abnormità anche al decreto di citazione a giudizio. Il principio dell'invalidità derivata è, infatti, espressamente limitato dal codice di rito al solo vizio della nullità (art. 185 cod. proc. pen.). Questa Corte ne ha già escluso l'estensione al vizio di inutilizzabilità degli atti processuali. Si è, infatti, affermato che il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Rv. 251361; si veda anche, in tema di intercettazioni, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826). Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 219 del 2019 ha escluso la possibilità di ricavare in via interpretativa il principio di inutilizzabilità derivata, secondo la c.d. teoria dei "frutti dell'albero avvelenato". In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha, infatti, affermato che, derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa...." (in termini sostanzialmente sovrapponibili si vedano anche le successive sentenze della Corte costituzionale n. 252 del 2020 e n. 247 del 2022). Venendo al caso di specie, ritiene, dunque, il Collegio che, non sussistendo nel sistema un principio generale di invalidità derivata, deve escludersi che l'abnormità dell'ordinanza relativa alla formulazione coatta per la fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. possa estendersi anche al successivo decreto di citazione a giudizio. Ciò nondimeno, va chiarito che spetterà al Giudice del dibattimento valutare l'incidenza della presente decisione sull'esercizio dell'azione penale in merito a tale fattispecie criminosa.4. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla alternativa fattispecie di cui all'artt. 378 cod. pen. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.378 cod. pen. Rigetta
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