Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 02393/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, ha confermato la pronunzia di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto: l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore dell'imputata per l'udienza del 3 maggio 2021 (come emerge dagli atti, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è stata rigettata poiché non è stata avanzata richiesta di discussione orale ex art. 23-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in forza del quale (in mancanza di tale richiesta) doveva procedersi in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la difesa si è limitata ad asserire che la celebrazione delle precedente udienza alla presenza della parti avrebbe escluso - a dispetto della previsione della norma appena citata - la necessità di presentare richiesta di discussione orale, senza neppure addurre di aver mai presentato detta richiesta; ragion per cui non può affermarsi che l'addotto concomitante impegno professionale lo stesso giorno dell'udienza (quando già era spirato il termine per presentare ritualmente conclusioni scritte: cfr. art. 23 -bis, comma 2, cit.) potesse costituire impedimento all'esercizio delle facoltà difensive; considerato che il secondo motivo, lungi dal muovere censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un apprezzamento della prova su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); considerato, in ordine al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, che sul punto era già inammissibile il gravame, il quale conteneva asserti del tutto generici, oltre che manifestamente in contrasto con il dato normativo (cfr. art. 62 -bis, comma 4, cod. pen.), avendo richiamato l'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di carichi pendenti a suo carico (alla stessa stregua, per vero, del ricorso); e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce, ha confermato la pronunzia di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di furto aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto: l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore dell'imputata per l'udienza del 3 maggio 2021 (come emerge dagli atti, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) è stata rigettata poiché non è stata avanzata richiesta di discussione orale ex art. 23-bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in forza del quale (in mancanza di tale richiesta) doveva procedersi in camera di consiglio senza l'intervento delle parti; la difesa si è limitata ad asserire che la celebrazione delle precedente udienza alla presenza della parti avrebbe escluso - a dispetto della previsione della norma appena citata - la necessità di presentare richiesta di discussione orale, senza neppure addurre di aver mai presentato detta richiesta; ragion per cui non può affermarsi che l'addotto concomitante impegno professionale lo stesso giorno dell'udienza (quando già era spirato il termine per presentare ritualmente conclusioni scritte: cfr. art. 23 -bis, comma 2, cit.) potesse costituire impedimento all'esercizio delle facoltà difensive; considerato che il secondo motivo, lungi dal muovere censure di legittimità, ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un apprezzamento della prova su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); considerato, in ordine al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, che sul punto era già inammissibile il gravame, il quale conteneva asserti del tutto generici, oltre che manifestamente in contrasto con il dato normativo (cfr. art. 62 -bis, comma 4, cod. pen.), avendo richiamato l'incensuratezza dell'imputata e l'assenza di carichi pendenti a suo carico (alla stessa stregua, per vero, del ricorso); e che tale inammissibilità può essere qui rilevata (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Rv. 270799 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 02393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris