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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 36959/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 marzo 1952; avverso la sentenza del 10 maggio 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'or- dinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte d'appello di Bologna, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] re- sponsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di bancarotta impropria e di bancarotta semplice, commessi nella sua qualità di amministratore unico della Mavit s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribu- nale di Bologna il 23 febbraio 2011.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulan- do un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'omessa comuni- cazione delle conclusioni rese dal Procuratore generale (imposta dal rito cartolare applicato) e la conseguente nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricor( è infondato.

In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'ap- pello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048).

Consegue, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen, che tale nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al verificarsi della invalidità.

Atto che, nel sistema cartolare introdotto con la disciplina emer- genziale, va individuato nelle conclusioni da trasmettere per via telematica alla cancelleria entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

In concreto, la nullità è stata eccepita solo in questa sede e, quindi, tardi- vamente.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.

Così deciso il 7 luglio 2023 Il C l'ere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15 marzo 1952; avverso la sentenza del 10 maggio 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'or- dinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2022, la Corte d'appello di Bologna, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] re- sponsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di bancarotta impropria e di bancarotta semplice, commessi nella sua qualità di amministratore unico della Mavit s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribu- nale di Bologna il 23 febbraio 2011. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, formulan- do un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale deduce l'omessa comuni- cazione delle conclusioni rese dal Procuratore generale (imposta dal rito cartolare applicato) e la conseguente nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricor( è infondato. In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'ap- pello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048). Consegue, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen, che tale nullità deve essere eccepita con il primo atto immediatamente successivo al verificarsi della invalidità. Atto che, nel sistema cartolare introdotto con la disciplina emer- genziale, va individuato nelle conclusioni da trasmettere per via telematica alla cancelleria entro il quinto giorno antecedente all'udienza. In concreto, la nullità è stata eccepita solo in questa sede e, quindi, tardi- vamente. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso il 7 luglio 2023 Il C l'ere e
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