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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 15276/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.MARTINI 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1952/2020 depositata il 16/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], nel 2011, citava, insieme con altri , dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] per chiederne il risarcimento del danno patito per omessa e negligen t e vigilanza nei confronti dell’agenziadi cambio di Napoli gestita dagli agenti Guido e [OSCURATO:PERSONA] e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; con atto di intervento volontario ex art. 105 cod.proc.civ., depositato in data 13 giugno 2011, intervenivano nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduta; essisostenevano che tra il 1990 ed il 1996 avevano intrattenuto rapporto di intermediazione mobiliare con lo [OSCURATO:PERSONA] per l’investimento dei propri risparmi in titoli finanziari, che la C onsob con provvedimenti nn. 33 e 9916 del 22 aprile 1996 aveva sospeso cautelarmente l’agenzia i cambio e la S im ad essa correlata, che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società di fatto composta da Antonio e Guido de Asmundis per l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare e dei soggetti partecipanti allo studio [OSCURATO:PERSONA], che avevano ottenuto l’insinuazione al passivo del fallimento dei propri crediti, che il fallimento [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato loro il 2% e l’1% di quanto richiesto; la [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, eccepiva la prescr i zione del credito risarcitorio; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8962/2014, accoglieva l’eccezione di prescrizione e rigettava la pretesa risarcitoria; la Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dagli odierni ricorrenti, in proprio e nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 1952/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale, dopo avere accertato che co n la domanda di insinuazione al passivo avevano chiesto la restituzione delle somme corrisposte ai [OSCURATO:PERSONA] e non il risarcimento del danno, e ritenuto, quindi,che, in applicazione della decisione di questa Corte n. 27118/2018, la domanda di restituzione di somme, in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto, oggetto della domanda di insinuazione al passivo, non fosse idonea ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di altri soggetti non tenuti alla restituzione di dette somme; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata , ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza, formulandotre motivi; resiste con controricorsola [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono « V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. 97 l. fall. e59 e 72 l. fall. nel testo anteriore alle modifiche introdottedal d.lgs n. 6/2006 » ; in particolare, sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non interrotto il termine di prescrizione del diritto invocato nei confronti della Consobattraverso la domanda di insinuazione al passivo fallimentare; a risultare erronea sarebbe la seguente statuizione: «dall’esame delle domande di insinuazione al passivo, non risulta essere stata introdotta un’azione di risarcimento del danno, atteso che tutte le domande risultano impostate come richieste di restituzione somme»; 2) con il secondo motivo imputano alla Corte d'Appello l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., «per essersi completamento omesso di valutare il contenuto delle domande di ins inuazione al passivo del Fallimen to [OSCURATO:PERSONA] presentate in date 24 e [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai Sig.ri Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di accertare la reale natura del credito ivi reclamato»; 3) con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. ed in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. e 97 l. fall.»; 4) il ricorso merita accoglimento; 4.1) la questione sulla quale si incentrano i motivi primo e terzo , benché da prospettive diverse, è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull’operato della società fiduciaria; detta questione è stata espressamente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 13143 del 27/04/2022 , seguita da Cass. 11/07/2022 , n.21902 ; Cass. 14/12/2022, n. 36518; le Sezioni unite hanno ritenuto totalmente infondato sostenere che si possa distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliarel’operato della fallita, sulla scorta dei seguenti argomenti che pare utile richiamare: -l’attività svolta dalle società fiduciarie: i) è regolata secon d o lo sch ema della fiducia germanisti ca; ii) presuppone chela società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà; iii) è sussumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza; -i fiduciantisono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati; -l'eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale: se la società fiduciaria ha gestito malamente il capitale conferitoe non è in grado di riversarlo ai mandanti,perché divenuta insolvente, risponde stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, « Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato»; -insinuandosi nel passivo il fiduciante non fa valere un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società così da impedire nel terzo l'assunzione della veste del coobbligato solidale, con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo: « l a domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito»; - quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, l’obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art.2055c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza; - l’effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo fallimentare si estende al terzo coobbligato non perché sia ravvisabile una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto per l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno; -non rileva ai fini del l 'estensione dell'effetto interrut tivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale, atteso che detto problema non riguarda la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo, ma incide solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde- un recupero anche parziale ; 4.2) deve pertanto trarsi la conclusione che, trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla [OSCURATO:PERSONA] quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell’art. 1310, comma 1°, cod.civ.anche alla [OSCURATO:PERSONA], verso la quale l’insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa vigilanza; 5) il secondo motivo è assorbito; 6) vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo, il secondo è assorbito, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: in caso di fallimento della società fiduciaria l'ammissione allo stato passivo determina per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310,1° comma, cod.civ. si estende anche al coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente; 6) al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.MARTINI 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1952/2020 depositata il 16/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], nel 2011, citava, insieme con altri , dinanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] per chiederne il risarcimento del danno patito per omessa e negligen t e vigilanza nei confronti dell’agenziadi cambio di Napoli gestita dagli agenti Guido e [OSCURATO:PERSONA] e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]; con atto di intervento volontario ex art. 105 cod.proc.civ., depositato in data 13 giugno 2011, intervenivano nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduta; essisostenevano che tra il 1990 ed il 1996 avevano intrattenuto rapporto di intermediazione mobiliare con lo [OSCURATO:PERSONA] per l’investimento dei propri risparmi in titoli finanziari, che la C onsob con provvedimenti nn. 33 e 9916 del 22 aprile 1996 aveva sospeso cautelarmente l’agenzia i cambio e la S im ad essa correlata, che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società di fatto composta da Antonio e Guido de Asmundis per l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare e dei soggetti partecipanti allo studio [OSCURATO:PERSONA], che avevano ottenuto l’insinuazione al passivo del fallimento dei propri crediti, che il fallimento [OSCURATO:PERSONA] aveva liquidato loro il 2% e l’1% di quanto richiesto; la [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, eccepiva la prescr i zione del credito risarcitorio; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8962/2014, accoglieva l’eccezione di prescrizione e rigettava la pretesa risarcitoria; la Corte d'Appello di Roma, investita del gravame dagli odierni ricorrenti, in proprio e nella veste di eredi di [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 1952/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale, dopo avere accertato che co n la domanda di insinuazione al passivo avevano chiesto la restituzione delle somme corrisposte ai [OSCURATO:PERSONA] e non il risarcimento del danno, e ritenuto, quindi,che, in applicazione della decisione di questa Corte n. 27118/2018, la domanda di restituzione di somme, in esecuzione di un accordo rimasto inadempiuto, oggetto della domanda di insinuazione al passivo, non fosse idonea ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti di altri soggetti non tenuti alla restituzione di dette somme; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata , ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza, formulandotre motivi; resiste con controricorsola [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono « V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. e in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. 97 l. fall. e59 e 72 l. fall. nel testo anteriore alle modifiche introdottedal d.lgs n. 6/2006 » ; in particolare, sostengono che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non interrotto il termine di prescrizione del diritto invocato nei confronti della Consobattraverso la domanda di insinuazione al passivo fallimentare; a risultare erronea sarebbe la seguente statuizione: «dall’esame delle domande di insinuazione al passivo, non risulta essere stata introdotta un’azione di risarcimento del danno, atteso che tutte le domande risultano impostate come richieste di restituzione somme»; 2) con il secondo motivo imputano alla Corte d'Appello l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., «per essersi completamento omesso di valutare il contenuto delle domande di ins inuazione al passivo del Fallimen to [OSCURATO:PERSONA] presentate in date 24 e [OSCURATO:DATA_NASCITA] dai Sig.ri Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, di accertare la reale natura del credito ivi reclamato»; 3) con il terzo motivo censurano la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ. ed in particolare violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1310, 2055, 2945 e 2943 cod.civ. e 97 l. fall.»; 4) il ricorso merita accoglimento; 4.1) la questione sulla quale si incentrano i motivi primo e terzo , benché da prospettive diverse, è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull’operato della società fiduciaria; detta questione è stata espressamente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia n. 13143 del 27/04/2022 , seguita da Cass. 11/07/2022 , n.21902 ; Cass. 14/12/2022, n. 36518; le Sezioni unite hanno ritenuto totalmente infondato sostenere che si possa distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliarel’operato della fallita, sulla scorta dei seguenti argomenti che pare utile richiamare: -l’attività svolta dalle società fiduciarie: i) è regolata secon d o lo sch ema della fiducia germanisti ca; ii) presuppone chela società assuma l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà; iii) è sussumibile nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza; -i fiduciantisono gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati; -l'eventuale mala gestio dei beni dei fiducianti non comporta una lesione all'integrità del patrimonio sociale: se la società fiduciaria ha gestito malamente il capitale conferitoe non è in grado di riversarlo ai mandanti,perché divenuta insolvente, risponde stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, « Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato»; -insinuandosi nel passivo il fiduciante non fa valere un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società così da impedire nel terzo l'assunzione della veste del coobbligato solidale, con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo: « l a domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito»; - quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, l’obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art.2055c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza; - l’effetto interruttivo della domanda di insinuazione al passivo fallimentare si estende al terzo coobbligato non perché sia ravvisabile una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto per l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno; -non rileva ai fini del l 'estensione dell'effetto interrut tivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale, atteso che detto problema non riguarda la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo, ma incide solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde- un recupero anche parziale ; 4.2) deve pertanto trarsi la conclusione che, trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla [OSCURATO:PERSONA] quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell’art. 1310, comma 1°, cod.civ.anche alla [OSCURATO:PERSONA], verso la quale l’insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa vigilanza; 5) il secondo motivo è assorbito; 6) vanno accolti per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo, il secondo è assorbito, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: in caso di fallimento della società fiduciaria l'ammissione allo stato passivo determina per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310,1° comma, cod.civ. si estende anche al coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente; 6) al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] per quanto di ragione il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugn
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