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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00377/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo che, provvedendo sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e sulla conseguente opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha: - ordinato l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione; - ordinato al pubblico ministero l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto Valsecchi concorrente nel reato di diffamazione imputato a [OSCURATO:PERSONA] per avere mantenuto sul proprio profilo Facebook, esprimendo condivisione per i suoi contenuti, la discussione sede delle espressioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui la persona offesa si duole.

2. Contro l'anzidetta ordinanzaA ha proposto ricorso per cassazione il Valsecchi a mezzo del proprio difensore di fiducia, denunziando l'abnormità dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del 14 gennaio 2020 e di quello del 19 ottobre 2020 sopra indicato.

Spiega il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari aveva già provveduto sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, emettendo il relativo decreto il 18 ottobre 2019 ma che poi, una volta preso contezza della tempestiva opposizione della persona offesa e su richiesta del pubblico ministero, il 14 gennaio 2020 iaveva fissato udienza ex art.409 cod. proc. pen.; all'esito di detta udienza, il 19 ottobre 2020, era stato emesso il provvedimento impugnato, con cui era stata, tra l'altro, ordinata l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato di Valsecchi.

Ebbene — sostiene il ricorrente — la giurisprudenza di legittimità ha, anche in tempi recenti, sancito il principio per cui la revoca del decreto di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari è provvedimento abnorme, in quanto essa determina una regressione del procedimento.

Di qui la distonia rispetto ai normali schemi procedurali sia dell'iter seguito, sia del provvedimento emesso a seguito dell'udienza ex art. 409 codice di rito.

A conferma dell'abnormità, il ricorrente rimarca l'esistenza di due distinti provvedimenti in ordine alla medesima richiesta del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La giurisprudenza maggioritaria e preferibile di questa Corte ritiene che sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen. e il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta (Sez. 2, n. 37853 del 26/11/2020, Risso, Rv. 280508; Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001, Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114; Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi e altro, Rv.259569; Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010, Pirracchio, Rv. 248414; Sez. 4, n.11854 del 05/03/2010, Salmi, Rv. 246543 ).

Nell'ambito di questo filone, Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi e altro, Rv. 259569, ha affermato il principio in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggi sub iudice, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato il decreto di archiviazione precedentemente emesso de plano a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del pubblico ministero dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Orbene, nella specie è avvenuto proprio quanto delineato nelle varie pronunzie che si sono occupate dell'argomento, posto che il Giudice per le indagini preliminari ha implicitamente revocato ponendone nel nulla gli effetti — il decreto di archiviazione originariamente emesso, fissando udienza ex art.409 cod. proc. pen. e provvedendo sulla tempestiva opposizione della persona offesa (evidentemente, come spesso accade, non posta all'attenzione del Giudice per le indagini preliminari prima dell'emissione del decreto di archiviazione).

2. Né può essere seguita l'impostazione del Procuratore generale in sede, che ha evidenziato una carenza di interesse in capo a Valsecchi, posto che quest'ultimo, a seguito dell'input fornito dal Giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero, si trova nella condizione di essere iscritto nel Registro Generale delle notizie di reato per il reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen., possibilità che non vi sarebbe stata ove il procedimento si fosse concluso, come originariamente accaduto, con il solo decreto di archiviazione relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corsoCosì deciso il 28/10/2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo che, provvedendo sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e sulla conseguente opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha: - ordinato l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] per diffamazione; - ordinato al pubblico ministero l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] nel registro delle notizie di reato in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto Valsecchi concorrente nel reato di diffamazione imputato a [OSCURATO:PERSONA] per avere mantenuto sul proprio profilo Facebook, esprimendo condivisione per i suoi contenuti, la discussione sede delle espressioni di [OSCURATO:PERSONA] di cui la persona offesa si duole. 2. Contro l'anzidetta ordinanzaA ha proposto ricorso per cassazione il Valsecchi a mezzo del proprio difensore di fiducia, denunziando l'abnormità dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del 14 gennaio 2020 e di quello del 19 ottobre 2020 sopra indicato. Spiega il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari aveva già provveduto sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, emettendo il relativo decreto il 18 ottobre 2019 ma che poi, una volta preso contezza della tempestiva opposizione della persona offesa e su richiesta del pubblico ministero, il 14 gennaio 2020 iaveva fissato udienza ex art.409 cod. proc. pen.; all'esito di detta udienza, il 19 ottobre 2020, era stato emesso il provvedimento impugnato, con cui era stata, tra l'altro, ordinata l'iscrizione nel registro generale delle notizie di reato di Valsecchi. Ebbene — sostiene il ricorrente — la giurisprudenza di legittimità ha, anche in tempi recenti, sancito il principio per cui la revoca del decreto di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari è provvedimento abnorme, in quanto essa determina una regressione del procedimento. Di qui la distonia rispetto ai normali schemi procedurali sia dell'iter seguito, sia del provvedimento emesso a seguito dell'udienza ex art. 409 codice di rito. A conferma dell'abnormità, il ricorrente rimarca l'esistenza di due distinti provvedimenti in ordine alla medesima richiesta del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La giurisprudenza maggioritaria e preferibile di questa Corte ritiene che sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari revochi, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen. e il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta (Sez. 2, n. 37853 del 26/11/2020, Risso, Rv. 280508; Sez. 3, n. 35440 del 01/07/2016, Siccardo, Rv. 268001, Sez. 6, n. 14538 del 18/03/2015, Domenici, Rv. 263114; Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi e altro, Rv.259569; Sez. 5, n. 35920 del 05/07/2010, Pirracchio, Rv. 248414; Sez. 4, n.11854 del 05/03/2010, Salmi, Rv. 246543 ). Nell'ambito di questo filone, Sez. 2, n. 21806 del 07/02/2014, Pannilunghi e altro, Rv. 259569, ha affermato il principio in un caso del tutto sovrapponibile a quello oggi sub iudice, laddove il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato il decreto di archiviazione precedentemente emesso de plano a seguito della sopravvenuta trasmissione da parte del pubblico ministero dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. Orbene, nella specie è avvenuto proprio quanto delineato nelle varie pronunzie che si sono occupate dell'argomento, posto che il Giudice per le indagini preliminari ha implicitamente revocato ponendone nel nulla gli effetti — il decreto di archiviazione originariamente emesso, fissando udienza ex art.409 cod. proc. pen. e provvedendo sulla tempestiva opposizione della persona offesa (evidentemente, come spesso accade, non posta all'attenzione del Giudice per le indagini preliminari prima dell'emissione del decreto di archiviazione). 2. Né può essere seguita l'impostazione del Procuratore generale in sede, che ha evidenziato una carenza di interesse in capo a Valsecchi, posto che quest'ultimo, a seguito dell'input fornito dal Giudice per le indagini preliminari al pubblico ministero, si trova nella condizione di essere iscritto nel Registro Generale delle notizie di reato per il reato di cui agli artt. 110 e 595 cod. pen., possibilità che non vi sarebbe stata ove il procedimento si fosse concluso, come originariamente accaduto, con il solo decreto di archiviazione relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cuneo per l'ulteriore corsoCosì deciso il 28/10/2021. Il C
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