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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36927/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata I'l luglio 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, di minaccia e porto abusivo di arma bianca, consumati il 19 aprile 2008, per essere gli stessi estinti per prescrizione e, nel contempo, confermava le statuizioni disposte a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte considerava che: - non vi erano statuizioni civili conseguenti alla contravvenzione contestata al capo B; - in ogni caso il coltello era stato portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivi, non essendosi individuato riscontro fattuale alcuno alle mere asserzioni, contrarie, del prevenuto; - anche nella prospettiva della precedente aggressione patita dal prevenuto la condotta tenuta dall'imputato non poteva ricondursi all'invocata ipotesi della legittima difesa, neppure putativa, posto che la stessa si era consumata quando il lamentato pericolo si era già esaurito, dato che, dopo l'asserita colluttazione con le persone offese, il prevenuto si era portato verso la propria autovettura, aveva preso il coltello e, con il medesimo, le aveva minacciate; - non si poteva giungere al proscioglimento per difetto di imputabilità perché i fatti oggetto del diverso processo, chiuso con tale formula, erano stati consumati in epoca più recente, rispetto a quelli oggetto del presente processo, di circa un anno (datavano al maggio 2009); - l'entità del disposto risarcimento risultava congrua.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in sei motivi.

Si premetteva che nel parallelo giudizio in cui si era discusso della calunnia che il medesimo Cirillo aveva consumato ai danni delle persone offese denunciandole per i fatti a suo giudizio contestualmente consumati a suo danno, l'imputato era stato assolto perché, per le sue condizioni mentali, ben poteva essersi convinto di essere stato, contrariamente al vero, realmente vittima dei fatti denunciati.

2.1. Di conseguenza, nel primo motivo si deduce la mancata applicazione degli artt. 52 e 59 cod. pen. essendo stato accertato, nel diverso processo, che il ricorrente riteneva di essere stato aggredito e di essersi solo difeso.La Corte erroneamente aveva ritenuto l'ininfluenza della perizia effettuata nel diverso processo rispetto ai fatti giudicati nell'odierno procedimento.

2.2. Con il secondo, terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine: - al mancato riconoscimento del giustificato motivo nel porto del coltello; - alla fissazione, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, di una pena, in aumento per la continuazione, detentiva piuttosto che solo pecuniaria; - alla mancata applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 89 cod. pen., in considerazione delle conclusioni prese nella prodotta perizia.

2.3. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in quanto l'incapacità di intendere e volere del prevenuto non consentiva di condannarlo a risarcire i danni che le persone offese assumevano di avere patito.

Né si comprendeva come potesse condannarsi il prevenuto a risarcire le parti civili anche per il reato sub B, il porto ingiustificato del coltello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'irrilevanza logica dell'esito del diverso processo posto che l'assoluzione del prevenuto dal delitto di calunnia non era dipeso dalla inattendibilità della ricostruzione del complessivo accaduto offerta dalle persone offese ma dalla percezione che ne poteva avere avuto il prevenuto nello sporgere denuncia contro le stesse.

Nel caso di specie, invece, a fronte delle diverse, e non illogicamente motivate conclusioni dei giudici del merito sulla capacità di intendere e volere del prevenuto al momento del fatto, si era accertato che questi aveva minacciato le persone offese con un coltello quando l'asserita colluttazione (riferita dal solo imputato pur non essendosi in realtà verificata) si era ormai consumata, e doveva pertanto escludersi ogni ipotesi di legittima difesa (anche solo putativa) considerando la verificata assenza dei requisiti della stessa: la stessa necessità di difendersi, e, conseguentemente, l'attualità del pericolo e la proporzionalità della condotta al medesimo.

Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.

2. Sono, invece, manifestamente infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo.Gli ultimi due - su diversi aspetti del trattamento sanzionatorio - perché non tengono conto che l'imputato è stato, agli effetti penali, prosciolto da tutti i reati ascrittigli così che non residua a suo carico alcuna sanzione di carattere penale.

Il primo - sul motivo del porto fuori dalla propria abitazione del coltello, ritenuto, dalla difesa, giustificato - è inammissibile perché versato in fatto e perché sul punto la Corte di merito aveva resto una motivazione priva di manifesti vizi logici osservando come l'asserzione del prevenuto di averlo portato con sé per "andare a funghi" risultasse priva di ogni riscontro fattuale.

Si consideri poi che, essendo stato l'imputato prosciolto da tale reato in conseguenza della sua prescrizione, si sarebbe dovuto assumere l'evidenza della prova della sua innocenza, non essendo stata disposta, in relazione a tale addebito, alcuna statuizione civile (come espressamente ricordato dai giudici del merito).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata I'l luglio 2020, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli, di minaccia e porto abusivo di arma bianca, consumati il 19 aprile 2008, per essere gli stessi estinti per prescrizione e, nel contempo, confermava le statuizioni disposte a favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello la Corte considerava che: - non vi erano statuizioni civili conseguenti alla contravvenzione contestata al capo B; - in ogni caso il coltello era stato portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivi, non essendosi individuato riscontro fattuale alcuno alle mere asserzioni, contrarie, del prevenuto; - anche nella prospettiva della precedente aggressione patita dal prevenuto la condotta tenuta dall'imputato non poteva ricondursi all'invocata ipotesi della legittima difesa, neppure putativa, posto che la stessa si era consumata quando il lamentato pericolo si era già esaurito, dato che, dopo l'asserita colluttazione con le persone offese, il prevenuto si era portato verso la propria autovettura, aveva preso il coltello e, con il medesimo, le aveva minacciate; - non si poteva giungere al proscioglimento per difetto di imputabilità perché i fatti oggetto del diverso processo, chiuso con tale formula, erano stati consumati in epoca più recente, rispetto a quelli oggetto del presente processo, di circa un anno (datavano al maggio 2009); - l'entità del disposto risarcimento risultava congrua. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in sei motivi. Si premetteva che nel parallelo giudizio in cui si era discusso della calunnia che il medesimo Cirillo aveva consumato ai danni delle persone offese denunciandole per i fatti a suo giudizio contestualmente consumati a suo danno, l'imputato era stato assolto perché, per le sue condizioni mentali, ben poteva essersi convinto di essere stato, contrariamente al vero, realmente vittima dei fatti denunciati. 2.1. Di conseguenza, nel primo motivo si deduce la mancata applicazione degli artt. 52 e 59 cod. pen. essendo stato accertato, nel diverso processo, che il ricorrente riteneva di essere stato aggredito e di essersi solo difeso.La Corte erroneamente aveva ritenuto l'ininfluenza della perizia effettuata nel diverso processo rispetto ai fatti giudicati nell'odierno procedimento. 2.2. Con il secondo, terzo e quarto motivo deduce la violazione di legge in ordine: - al mancato riconoscimento del giustificato motivo nel porto del coltello; - alla fissazione, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, di una pena, in aumento per la continuazione, detentiva piuttosto che solo pecuniaria; - alla mancata applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 89 cod. pen., in considerazione delle conclusioni prese nella prodotta perizia. 2.3. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in quanto l'incapacità di intendere e volere del prevenuto non consentiva di condannarlo a risarcire i danni che le persone offese assumevano di avere patito. Né si comprendeva come potesse condannarsi il prevenuto a risarcire le parti civili anche per il reato sub B, il porto ingiustificato del coltello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Deve, preliminarmente, rilevarsi l'irrilevanza logica dell'esito del diverso processo posto che l'assoluzione del prevenuto dal delitto di calunnia non era dipeso dalla inattendibilità della ricostruzione del complessivo accaduto offerta dalle persone offese ma dalla percezione che ne poteva avere avuto il prevenuto nello sporgere denuncia contro le stesse. Nel caso di specie, invece, a fronte delle diverse, e non illogicamente motivate conclusioni dei giudici del merito sulla capacità di intendere e volere del prevenuto al momento del fatto, si era accertato che questi aveva minacciato le persone offese con un coltello quando l'asserita colluttazione (riferita dal solo imputato pur non essendosi in realtà verificata) si era ormai consumata, e doveva pertanto escludersi ogni ipotesi di legittima difesa (anche solo putativa) considerando la verificata assenza dei requisiti della stessa: la stessa necessità di difendersi, e, conseguentemente, l'attualità del pericolo e la proporzionalità della condotta al medesimo. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 2. Sono, invece, manifestamente infondati il secondo, il terzo ed il quarto motivo.Gli ultimi due - su diversi aspetti del trattamento sanzionatorio - perché non tengono conto che l'imputato è stato, agli effetti penali, prosciolto da tutti i reati ascrittigli così che non residua a suo carico alcuna sanzione di carattere penale. Il primo - sul motivo del porto fuori dalla propria abitazione del coltello, ritenuto, dalla difesa, giustificato - è inammissibile perché versato in fatto e perché sul punto la Corte di merito aveva resto una motivazione priva di manifesti vizi logici osservando come l'asserzione del prevenuto di averlo portato con sé per "andare a funghi" risultasse priva di ogni riscontro fattuale. Si consideri poi che, essendo stato l'imputato prosciolto da tale reato in conseguenza della sua prescrizione, si sarebbe dovuto assumere l'evidenza della prova della sua innocenza, non essendo stata disposta, in relazione a tale addebito, alcuna statuizione civile (come espressamente ricordato dai giudici del merito). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma i
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