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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45090/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall., confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione prima, e liquidatore, poi, della coop. a r.l.

Tra.Serv. dichiarata fallita il 5 dicembre 2012, sottratto le scritture contabili obbligatorie della predetta al fine di procurarsi un ingiusto profitto a danno dei creditori.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.

Dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza era emerso che la fallita faceva parte di un gruppo di cooperative, tutte riconducibili al prevenuto, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti e che la documentazione contabile era stata riconsegnata, dagli operanti, conclusa la verifica, all'imputato.

Doveva pertanto ritenersi che il prevenuto avesse omesso la consegna delle scritture al curatore a danno, intenzionale, dei creditori.

La prolungata attività illecita del prevenuto fondava il giudizio di sussistenza della recidiva e non consentiva la riqualificazione della condotta e la riduzione della pena.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 597 cod. proc. pen., perché la Corte aveva ritenuto non fossero concedibili le circostanze attenuanti generiche che, invece, il primo giudice aveva già riconosciuto e dichiarato equivalenti alla recidiva.

E, purtuttavia, non aveva ridotto la pena.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di inesistenza dell'elemento soggettivo del reato.

L'imputato, infatti, non aveva ricevuto alcuna comunicazione che gli intimasse di consegnare le scritture contabili della fallita.Non vi era prova che alcuno degli atti indicati in sentenza, di richiesta di consegna della documentazione, fosse effettivamente pervenuto era stato comunicato al ricorrente né vi era la prova che egli avesse inteso sottrarsi alle tentate notifiche.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in conseguenze della mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 217 cod. pen..

Diversa qualificazione già sollecitata da entrambi i rappresentanti della pubblica accusa nei rispettivi giudizi di merito.

Si era infatti precisato che la tenuta delle scritture era stata regolare fino al 2009, quando era iniziata la verifica delle stesse ad opera della Guardia di finanza, con il sequestro delle medesime (che erano state rinvenute presso il commercialista di fiducia della società).

Da quella data poi la cooperativa era rimasta inattiva così che l'imputato aveva cessato di aggiornare le scritture.

Non si era così dimostrata la sussistenza del necessario dolo specifico di danno ai creditori.

Quanto alla riconsegna delle scritture al prevenuto si era equivocato con quella relative ad altre cooperative (coinvolte in un procedimento relativo alla emissione di fatture per operazioni inesistenti).

2.4. Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva e, in subordine, al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Le precedenti condanne relative al mancato versamento di ritenute previdenziali, per condotte quindi omissive, non potevano fondare il formulato giudizio di pericolosità.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, sulla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. è manifestamente infondato.E', infatti, di tutta evidenza che la corte d'appello, nell'affermare che non si potesse accedere alla richiesta difensiva di "riconoscimento delle attenuanti generiche" avesse inteso rigettare il motivo di appello (correttamente riportato in narrativa) relativo alla modifica del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice, ritenendo le predette attenuanti (dichiarate equivalenti alla recidiva) prevalenti sulla stessa.

Non vi era stata, così, alcuna riforma del trattamento sanzionatorio, da parte della Corte, tantomeno in peius.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vedono sul fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul percorso argomentativo della decisione impugnata che non può pervenire ad una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte, con motivazione manifestamente priva di vizi logici, aveva osservato come i compendi contabili delle cooperative che facevano capo al prevenuto erano stati prima sequestrati dagli operanti della Guardia di finanza — nell'ambito di un procedimento volto ad accertare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti — e poi da costoro restituiti.

Che tale restituzione fosse, in realtà mancata, proprio per l'odierna fallita è oggetto di una mera asserzione del prevenuto.

E peraltro non se ne comprenderebbe la logica, da parte degli operanti.

Evidente, di contro, l'interesse dell'imputato a non consegnare la contabilità al curatore anche considerando la sua inattendibilità (proprio considerando le fatture per operazioni inesistenti di cui si è detto).

Parimenti inconferente è l'obiezione che non vi sarebbe la prova che le richieste del curatore di consegna dei libri contabili siano effettivamente pervenute all'imputato posto che questi vi era comunque obbligato ai sensi dell'ad. 16 della legge fallimentare (al cui inadempimento segue la sanzione penale prevista dall'ad. 220 della medesima legge).

3. Era altresì evidente che l'eventuale affermazione contenuta nel pv di constatazione della Guardia di finanza circa la "regolarità" della tenuta delle scritture contabili (di cui peraltro non è stata data specifica contezza) era documentalmente smentita dai rilievi tributari determinati dal già ricordato "giro di fatture per operazioni inesistenti" organizzato dalle cooperative al prevenuto facenti capo.

Deve pertanto concludersi come sia priva di aporie logiche la considerazione della Corte territoriale circa il dolo specifico che aveva determinato l'imputato a sottrarre le scritture contabili, il danno ai creditori (e, fra questi, il fisco).

4. Quanto al trattamento sanzionatorio, priva di illogicità è la decisione della Corte distrettuale laddove ha considerato che le precedenti condanne per il mancato versamento delle ritenute, anch'esse quindi consumato svolgendo attività imprenditoriale, dovevano considerarsi il prodromo della più grave condotta di bancarotta documentale per cui oggi è precesso e che non vi fossero ragioni per ridurre il trattamento sanzionatorio (anche modificando il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.).

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall., confermando nel resto l'impugnata sentenza che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione prima, e liquidatore, poi, della coop. a r.l. Tra.Serv. dichiarata fallita il 5 dicembre 2012, sottratto le scritture contabili obbligatorie della predetta al fine di procurarsi un ingiusto profitto a danno dei creditori. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza era emerso che la fallita faceva parte di un gruppo di cooperative, tutte riconducibili al prevenuto, utilizzate per emettere fatture per operazioni inesistenti e che la documentazione contabile era stata riconsegnata, dagli operanti, conclusa la verifica, all'imputato. Doveva pertanto ritenersi che il prevenuto avesse omesso la consegna delle scritture al curatore a danno, intenzionale, dei creditori. La prolungata attività illecita del prevenuto fondava il giudizio di sussistenza della recidiva e non consentiva la riqualificazione della condotta e la riduzione della pena. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 597 cod. proc. pen., perché la Corte aveva ritenuto non fossero concedibili le circostanze attenuanti generiche che, invece, il primo giudice aveva già riconosciuto e dichiarato equivalenti alla recidiva. E, purtuttavia, non aveva ridotto la pena. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di inesistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato, infatti, non aveva ricevuto alcuna comunicazione che gli intimasse di consegnare le scritture contabili della fallita.Non vi era prova che alcuno degli atti indicati in sentenza, di richiesta di consegna della documentazione, fosse effettivamente pervenuto era stato comunicato al ricorrente né vi era la prova che egli avesse inteso sottrarsi alle tentate notifiche. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in conseguenze della mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 217 cod. pen.. Diversa qualificazione già sollecitata da entrambi i rappresentanti della pubblica accusa nei rispettivi giudizi di merito. Si era infatti precisato che la tenuta delle scritture era stata regolare fino al 2009, quando era iniziata la verifica delle stesse ad opera della Guardia di finanza, con il sequestro delle medesime (che erano state rinvenute presso il commercialista di fiducia della società). Da quella data poi la cooperativa era rimasta inattiva così che l'imputato aveva cessato di aggiornare le scritture. Non si era così dimostrata la sussistenza del necessario dolo specifico di danno ai creditori. Quanto alla riconsegna delle scritture al prevenuto si era equivocato con quella relative ad altre cooperative (coinvolte in un procedimento relativo alla emissione di fatture per operazioni inesistenti). 2.4. Con il quarto ed il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto riconoscimento della recidiva e, in subordine, al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee. Le precedenti condanne relative al mancato versamento di ritenute previdenziali, per condotte quindi omissive, non potevano fondare il formulato giudizio di pericolosità. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, sulla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. è manifestamente infondato.E', infatti, di tutta evidenza che la corte d'appello, nell'affermare che non si potesse accedere alla richiesta difensiva di "riconoscimento delle attenuanti generiche" avesse inteso rigettare il motivo di appello (correttamente riportato in narrativa) relativo alla modifica del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice, ritenendo le predette attenuanti (dichiarate equivalenti alla recidiva) prevalenti sulla stessa. Non vi era stata, così, alcuna riforma del trattamento sanzionatorio, da parte della Corte, tantomeno in peius. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vedono sul fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità sul percorso argomentativo della decisione impugnata che non può pervenire ad una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte, con motivazione manifestamente priva di vizi logici, aveva osservato come i compendi contabili delle cooperative che facevano capo al prevenuto erano stati prima sequestrati dagli operanti della Guardia di finanza — nell'ambito di un procedimento volto ad accertare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti — e poi da costoro restituiti. Che tale restituzione fosse, in realtà mancata, proprio per l'odierna fallita è oggetto di una mera asserzione del prevenuto. E peraltro non se ne comprenderebbe la logica, da parte degli operanti. Evidente, di contro, l'interesse dell'imputato a non consegnare la contabilità al curatore anche considerando la sua inattendibilità (proprio considerando le fatture per operazioni inesistenti di cui si è detto). Parimenti inconferente è l'obiezione che non vi sarebbe la prova che le richieste del curatore di consegna dei libri contabili siano effettivamente pervenute all'imputato posto che questi vi era comunque obbligato ai sensi dell'ad. 16 della legge fallimentare (al cui inadempimento segue la sanzione penale prevista dall'ad. 220 della medesima legge). 3. Era altresì evidente che l'eventuale affermazione contenuta nel pv di constatazione della Guardia di finanza circa la "regolarità" della tenuta delle scritture contabili (di cui peraltro non è stata data specifica contezza) era documentalmente smentita dai rilievi tributari determinati dal già ricordato "giro di fatture per operazioni inesistenti" organizzato dalle cooperative al prevenuto facenti capo. Deve pertanto concludersi come sia priva di aporie logiche la considerazione della Corte territoriale circa il dolo specifico che aveva determinato l'imputato a sottrarre le scritture contabili, il danno ai creditori (e, fra questi, il fisco). 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, priva di illogicità è la decisione della Corte distrettuale laddove ha considerato che le precedenti condanne per il mancato versamento delle ritenute, anch'esse quindi consumato svolgendo attività imprenditoriale, dovevano considerarsi il prodromo della più grave condotta di bancarotta documentale per cui oggi è precesso e che non vi fossero ragioni per ridurre il trattamento sanzionatorio (anche modificando il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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