CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione atti.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 sigg.rì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n. 649/16 del 06/04/2016 del medesimo Tribunale che aveva applicato nei loro confronti la pena di 4.750,00 euro di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1.Con il primo motivo deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la nullità, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza impugnata per violazione o erronea applicazione dell'art. 461, cod. proc. pen., nonché degli artt. 122, 571 e 581 cod. proc. pen. Affermano, al riguardo, la piena legittimazione del difensore di fiducia a proporre opposizione a decreto penale di condanna senza la necessità della procura speciale, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 1.2.Con il secondo motivo, richiamando gli argomenti oggetto del primo, deducono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1 ricorsi sono fondati. 3.0sserva il Collegio: 3.1.avverso il decreto penale di condanna sopra indicato, gli odierni ricorrenti avevano presentato, per il tramite del difensore dì fiducia, due separate opposizioni chiedendo il dibattimento; 3.2.il Tribunale ha dichiarato inammissibili le opposizioni sul rilievo che le stesse erano state presentate da difensore non munito di valida procura perché non autenticata nelle forme di legge; 3.3.secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, però, il difensore di fiducia dell'imputato, anche se sprovvisto di procura speciale, è sempre legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 1, n. 41100 del 24/09/2012, Rv. 253623 - 01; Sez. 4, n. 58015 del 24/11/2017, Rv. 271737- 01; Sez. 3, n. 43818 del 12/03/2015, Rv. 264964 - 01); 3.4.ne consegue che le opposizioni era state tempestivamente e regolarmente presentate dal difensore dì fiducia; 3.5.il reato, però, si è nelle more estinto per prescrizione con la conseguenza che oltre all'ordinanza impugnata deve essere annullato senza rinvio anche il decreto penale di condanna. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto penale n. 649/16 del GIP di Brescia perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il