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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31544/2026

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rte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 13 marzo 2026 la Corte di appello diNapoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta daun immobile di sua proprietà sito in Casoria.La Corte di appello ha rilevato che la condanna definitiva pronunciata control'istante ha disposto la confisca dei beni che furono sottoposti a sequestro infunzione della decisione ablativa, mentre l'immobile in questione fu sottoposto asequestro conservativo, e ha affermato che tale sequestro non può essererevocato perché, una volta intervenuta la condanna penale, esso, essendofinalizzato al soddisfacimento del diritto dello Stato al rimborso delle speseanticipate, si trasforma in pignoramento diretto al pagamento delle speseprocessuali e di quelle di mantenimento in stato di custodia cautelare, una voltaquantificate.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce il viziodi motivazione circa l'attuale sussistenza dei presupposti del sequestro.L'immobile in questione fu inizialmente sottoposto a sequestro preventivo,poi revocato a seguito di riesame, avendo il ricorrente provato la sua legittimaprovenienza, e successivamente sottoposto a sequestro conservativo, a garanziadel pagamento delle spese di giudizio, che consistono nella eventuale penapecuniaria e nelle altre somme dovute all'Erario.

Il ricorrente, però, non hariportato alcuna condanna a pena pecuniaria, e le spese del procedimento svoltoa suo carico risultano ammontare solo a 2.000 euro, quale sanzione pecuniariadisposta in favore della Cassa delle ammende.

Il pagamento di tale somma,però, non è stato mai richiesto al ricorrente, il quale quindi non ha maidimostrato una indisponibilità a provvedervi.

Il mantenimento del sequestrosull'intero immobile risulta, perciò, palesemente sproporzionato, mentre ilgiudice deve effettuare un bilanciamento, al fine di evitare che tale forma disequestro si trasformi in una indebita sottrazione del bene.Nel presente caso non vi è il pericolo del non soddisfacimento dei dirittipatrimoniali dell'Erario, non essendosi il ricorrente mai sottratto ad esso edessendo peraltro non credibile che egli possa procurarsi fraudolentemente unostato di incapienza tale da impedire il pagamento di una somma così modesta.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso, stante la finalità del sequestro conservativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il sequestro conservativo può essere imposto dal giudice del merito suun bene, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., «se vi è fondata ragione diritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della penapecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erariodello Stato».La riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato detta norma,escludendo che il sequestro conservativo possa essere disposto a garanzia delpagamento della pena pecuniaria e, di conseguenza, ha modificato l'art. 320 cod.proc. pen., limitando la sua automatica conversione in pignoramento al caso diun sequestro conservativo disposto per il pagamento del risarcimento del dannoin favore della parte civile.

L'automatica conversione in pignoramento, infatti,richiede «l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, che possa costituiretitolo esecutivo a norma dell'art. 474 cod. proc. civ.» (Sez. 1, n. 5451 del22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278181, in motivazione).

Essa non opera, pertanto,con riferimento al sequestro conservativo disposto a garanzia del pagamento«delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario delloStato»: in questo caso, infatti, la sentenza definitiva di condanna è il titolo sullabase del quale queste somme sono dovute, ma il cui importo non è noto e deveessere determinato dall'Amministrazione (vedi Sez. 4, n. 25918 del 22/05/2024,Rv. 286649).Nel presente caso, tale sequestro risulta essere stato disposto in data 13maggio 2011, con ordinanza di cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere ilriesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., o di cui avrebbe potuto chiedere larevoca, offrendo idonea cauzione.

L'ordinanza applicativa di tale sequestro nonrisulta essere stata mai revocata o modificata, ed il procedimento penale nelcorso del quale essa è stata adottata si è concluso con la condanna definitiva delricorrente, che attualmente sta espiando la pena inflitta in regime detentivo,secondo quanto asserito nel ricorso.Deve ritenersi, pertanto, che l'accertamento in merito alla sussistenza deirequisiti per disporre tale sequestro, cioè l'esistenza del pericolo di unamancanza o dispersione delle garanzie per il pagamento delle spese delprocedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, sia divenuto definitivo,per mancanza di tempestiva impugnazione.

Questa Corte ha affermato, infatti,che «La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività dellasentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revocasolo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir menodei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, sicché la mancataimpugnazione del provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 cod. proc.pen., ne determina la definitività» (Sez. 6, n. 2101 del 03/10/2023, dep. 2024,Rv. 285889).3.

Il ricorrente, peraltro, non contesta in realtà l'originaria valutazione disussistenza dei requisiti per l'adozione del sequestro conservativo, bensì negal'attualità del periculum in mora per il modesto ammontare delle somme da luidovute allo Stato, e lamenta perciò la mancanza di proporzionalità della misurarispetto all'entità di queste.

Egli afferma, infatti, che lo Stato non gli ha mairichiesto il pagamento di alcuna somma, e l'unica somma di cui egli risultadebitore, secondo i controlli effettuati dal suo difensore, è una sanzionepecuniaria dell'importo di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende,applicata nell'ambito del procedimento in questione.3.1.

Il rispetto di una proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro e lesomme il cui pagamento viene garantito da questi beni costituisce un dirittodell'imputato, alla luce della tutela costituzionale del diritto di proprietà, e questaCorte, sul punto, ha affermato che «È illegittimo il provvedimento che dispone ilsequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenutodeterminabile nemmeno in via approssimativa, essendo tale indicativaquantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura,dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo didispersione» (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, Rv. 262951, che precisa, inmotivazione, come tale importo debba risultare quanto meno determinabile,anche se non ancora quantificato).

L'importo dovuto per il pagamento dellespese del processo e di quelle di mantenimento in carcere, peraltro, non puòessere determinato prima della conclusione del processo stesso e della definitivaespiazione della pena, quanto meno nella forma della detenzione in carcere,trattandosi però di un importo determinabile.

Per tale motivo questa Corte haanche stabilito che «L'indicazione della somma per la quale viene disposto, incorso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia del credito dell'erario perspese di giustizia, non costituisce un elemento essenziale del provvedimento,non essendo quel credito, in pendenza di giudizio, né liquido né esigibile(circostanza, peraltro, che non impedisce all'interessato di avvalersi della facoltàdi versare cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, medianterichiesta al giudice competente di indicazione del presumibile ammontare dellespese)» (Sez. 1, n. 509 del 08/02/1993, Rv. 193327), e ha precisato taleprincipio con la sentenza Sez.

U, n. 34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222262, secondo cui «Ai fini della validità del provvedimento che dispone ilsequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cuipagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo ladeterminazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione diidonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essereeffettuata successivamente dal giudice».3.2.

Nel presente caso non risulta che il ricorrente abbia mai richiesto algiudice una determinazione, almeno approssimativa, dell'ammontare delle speseda lui dovute allo Stato in relazione al procedimento nel quale è stato disposto ilsequestro contestato, e la sua affermazione di una evidente violazione dellaproporzionalità, per il modesto ammontare delle spese dovute, come da luistesso asseritamente accertate, è palesemente errata.Il ricorrente, infatti, ha travisato il contenuto dell'art. 316 cod. proc. pen.,interpretando come somme dovute allo Stato, con riferimento al procedimentopenale nel quale è stata adottato il sequestro, solo quelle iscritte nell'appositoregistro.

L'importo di euro 2.000, però, è stato iscritto perché già determinatonel suo ammontare, ma le spese del procedimento e le altre spese dovute inrelazione ad esso consistono, ai sensi degli artt. 205 e 206 d.P.R. n. 115/2002, intutte quelle relative al procedimento, anticipate dall'erario, calcolate conriferimento ad ogni grado del giudizio e al tipo di processo, suscettibili altresì diun aumento, determinato dal giudice, in caso di particolare complessità delleindagini e degli atti compiuti, nonché consistono negli oneri tributari relativi alsequestro conservativo stesso, e infine nelle spese di mantenimento in carceresia dell'imputato in stato di custodia cautelare, sia del detenuto definitivo, comeprevisto dall'art. 188 cod. pen.

Non è possibile pertanto, ritenere che le spesedovute dal ricorrente ammontino solo al modesto importo da lui indicato,essendo evidente che esse sono, sicuramente, molto più elevate.La omessa quantificazione di tali spese, mai richiesta dal ricorrente,impedisce, al momento, ogni valutazione di proporzionalità rispetto al valore delbene sottoposto al sequestro conservativo, del quale peraltro il ricorrente nonindica l'attuale ammontare: il sequestro, pertanto, deve essere mantenuto, alfine di poter eseguire su di esso l'esecuzione forzata prevista all'art. 320, comma2, cod. proc. pen., in caso di mancato pagamento del debito verso lo Stato, unavolta determinato nel suo importo e divenuto, perciò, certo, liquido ed esigibile,come legittimamente ritenuto dal provvedimento impugnato.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, non sussistendo il lamentatovizio di motivazione del provvedimento impugnato e non emergendo, allo stato,alcuna violazione della proporzionalità tra il valore del bene sottoposto alsequestro e il debito maturato e maturando di cui esso garantiscel'adempimento.Non deve, peraltro, essere trascurato il consolidato principio dettato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'ordinamento processuale nonprevede la revoca del sequestro conservativo per il venire meno dei presuppostigenetici, ma soltanto in presenza di idonea cauzione» (Sez. 5, n. 45929 del04/10/2005, Rv. 233216 e le molte successive).

Si deve infatti attribuire all'art.319 cod. proc. pen. una portata generale, anche se la norma è formulata conriferimento all'imputato e al processo di merito, e si deve perciò ritenere che ilcondannato possa essere ammesso a formulare un'offerta di cauzione anche insede esecutiva, o comunque dopo la conclusione della fase processuale dimerito, soprattutto considerando che la quantificazione definitiva delle speseprocessuali può essere effettuata solo al termine di essa.

Non appare pertantoconforme all'interesse e al diritto del condannato precludergli la possibilità diottenere anche in sede esecutiva la revoca del sequestro conservativo sui suoibeni, prestando una cauzione che possa essere valutata dal giudice come idonea,con riferimento al presumibile ammontare del debito da lui maturato verso loStato, se questo non sia stato ancora determinato dall'Amministrazione.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 marzo 2026 la Corte di appello diNapoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta daun immobile di sua proprietà sito in Casoria.La Corte di appello ha rilevato che la condanna definitiva pronunciata control'istante ha disposto la confisca dei beni che furono sottoposti a sequestro infunzione della decisione ablativa, mentre l'immobile in questione fu sottoposto asequestro conservativo, e ha affermato che tale sequestro non può essererevocato perché, una volta intervenuta la condanna penale, esso, essendofinalizzato al soddisfacimento del diritto dello Stato al rimborso delle speseanticipate, si trasforma in pignoramento diretto al pagamento delle speseprocessuali e di quelle di mantenimento in stato di custodia cautelare, una voltaquantificate.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce il viziodi motivazione circa l'attuale sussistenza dei presupposti del sequestro.L'immobile in questione fu inizialmente sottoposto a sequestro preventivo,poi revocato a seguito di riesame, avendo il ricorrente provato la sua legittimaprovenienza, e successivamente sottoposto a sequestro conservativo, a garanziadel pagamento delle spese di giudizio, che consistono nella eventuale penapecuniaria e nelle altre somme dovute all'Erario. Il ricorrente, però, non hariportato alcuna condanna a pena pecuniaria, e le spese del procedimento svoltoa suo carico risultano ammontare solo a 2.000 euro, quale sanzione pecuniariadisposta in favore della Cassa delle ammende. Il pagamento di tale somma,però, non è stato mai richiesto al ricorrente, il quale quindi non ha maidimostrato una indisponibilità a provvedervi. Il mantenimento del sequestrosull'intero immobile risulta, perciò, palesemente sproporzionato, mentre ilgiudice deve effettuare un bilanciamento, al fine di evitare che tale forma disequestro si trasformi in una indebita sottrazione del bene.Nel presente caso non vi è il pericolo del non soddisfacimento dei dirittipatrimoniali dell'Erario, non essendosi il ricorrente mai sottratto ad esso edessendo peraltro non credibile che egli possa procurarsi fraudolentemente unostato di incapienza tale da impedire il pagamento di una somma così modesta.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso, stante la finalità del sequestro conservativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il sequestro conservativo può essere imposto dal giudice del merito suun bene, ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen., «se vi è fondata ragione diritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della penapecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erariodello Stato».La riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato detta norma,escludendo che il sequestro conservativo possa essere disposto a garanzia delpagamento della pena pecuniaria e, di conseguenza, ha modificato l'art. 320 cod.proc. pen., limitando la sua automatica conversione in pignoramento al caso diun sequestro conservativo disposto per il pagamento del risarcimento del dannoin favore della parte civile. L'automatica conversione in pignoramento, infatti,richiede «l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, che possa costituiretitolo esecutivo a norma dell'art. 474 cod. proc. civ.» (Sez. 1, n. 5451 del22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278181, in motivazione). Essa non opera, pertanto,con riferimento al sequestro conservativo disposto a garanzia del pagamento«delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario delloStato»: in questo caso, infatti, la sentenza definitiva di condanna è il titolo sullabase del quale queste somme sono dovute, ma il cui importo non è noto e deveessere determinato dall'Amministrazione (vedi Sez. 4, n. 25918 del 22/05/2024,Rv. 286649).Nel presente caso, tale sequestro risulta essere stato disposto in data 13maggio 2011, con ordinanza di cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere ilriesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., o di cui avrebbe potuto chiedere larevoca, offrendo idonea cauzione. L'ordinanza applicativa di tale sequestro nonrisulta essere stata mai revocata o modificata, ed il procedimento penale nelcorso del quale essa è stata adottata si è concluso con la condanna definitiva delricorrente, che attualmente sta espiando la pena inflitta in regime detentivo,secondo quanto asserito nel ricorso.Deve ritenersi, pertanto, che l'accertamento in merito alla sussistenza deirequisiti per disporre tale sequestro, cioè l'esistenza del pericolo di unamancanza o dispersione delle garanzie per il pagamento delle spese delprocedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato, sia divenuto definitivo,per mancanza di tempestiva impugnazione. Questa Corte ha affermato, infatti,che «La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività dellasentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revocasolo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir menodei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, sicché la mancataimpugnazione del provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 cod. proc.pen., ne determina la definitività» (Sez. 6, n. 2101 del 03/10/2023, dep. 2024,Rv. 285889).3. Il ricorrente, peraltro, non contesta in realtà l'originaria valutazione disussistenza dei requisiti per l'adozione del sequestro conservativo, bensì negal'attualità del periculum in mora per il modesto ammontare delle somme da luidovute allo Stato, e lamenta perciò la mancanza di proporzionalità della misurarispetto all'entità di queste. Egli afferma, infatti, che lo Stato non gli ha mairichiesto il pagamento di alcuna somma, e l'unica somma di cui egli risultadebitore, secondo i controlli effettuati dal suo difensore, è una sanzionepecuniaria dell'importo di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende,applicata nell'ambito del procedimento in questione.3.1. Il rispetto di una proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro e lesomme il cui pagamento viene garantito da questi beni costituisce un dirittodell'imputato, alla luce della tutela costituzionale del diritto di proprietà, e questaCorte, sul punto, ha affermato che «È illegittimo il provvedimento che dispone ilsequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenutodeterminabile nemmeno in via approssimativa, essendo tale indicativaquantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura,dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo didispersione» (Sez. 6, n. 14065 del 07/01/2015, Rv. 262951, che precisa, inmotivazione, come tale importo debba risultare quanto meno determinabile,anche se non ancora quantificato). L'importo dovuto per il pagamento dellespese del processo e di quelle di mantenimento in carcere, peraltro, non puòessere determinato prima della conclusione del processo stesso e della definitivaespiazione della pena, quanto meno nella forma della detenzione in carcere,trattandosi però di un importo determinabile. Per tale motivo questa Corte haanche stabilito che «L'indicazione della somma per la quale viene disposto, incorso di giudizio, il sequestro conservativo a garanzia del credito dell'erario perspese di giustizia, non costituisce un elemento essenziale del provvedimento,non essendo quel credito, in pendenza di giudizio, né liquido né esigibile(circostanza, peraltro, che non impedisce all'interessato di avvalersi della facoltàdi versare cauzione in sostituzione del bene sottoposto a vincolo, medianterichiesta al giudice competente di indicazione del presumibile ammontare dellespese)» (Sez. 1, n. 509 del 08/02/1993, Rv. 193327), e ha precisato taleprincipio con la sentenza Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv.222262, secondo cui «Ai fini della validità del provvedimento che dispone ilsequestro conservativo non è richiesta la specificazione della somma il cuipagamento la misura cautelare è destinata a garantire, ben potendo ladeterminazione del suo ammontare, sia ai fini dell'eventuale prestazione diidonea cauzione, sia per evitare il perdurare ingiustificato del vincolo, essereeffettuata successivamente dal giudice».3.2. Nel presente caso non risulta che il ricorrente abbia mai richiesto algiudice una determinazione, almeno approssimativa, dell'ammontare delle speseda lui dovute allo Stato in relazione al procedimento nel quale è stato disposto ilsequestro contestato, e la sua affermazione di una evidente violazione dellaproporzionalità, per il modesto ammontare delle spese dovute, come da luistesso asseritamente accertate, è palesemente errata.Il ricorrente, infatti, ha travisato il contenuto dell'art. 316 cod. proc. pen.,interpretando come somme dovute allo Stato, con riferimento al procedimentopenale nel quale è stata adottato il sequestro, solo quelle iscritte nell'appositoregistro. L'importo di euro 2.000, però, è stato iscritto perché già determinatonel suo ammontare, ma le spese del procedimento e le altre spese dovute inrelazione ad esso consistono, ai sensi degli artt. 205 e 206 d.P.R. n. 115/2002, intutte quelle relative al procedimento, anticipate dall'erario, calcolate conriferimento ad ogni grado del giudizio e al tipo di processo, suscettibili altresì diun aumento, determinato dal giudice, in caso di particolare complessità delleindagini e degli atti compiuti, nonché consistono negli oneri tributari relativi alsequestro conservativo stesso, e infine nelle spese di mantenimento in carceresia dell'imputato in stato di custodia cautelare, sia del detenuto definitivo, comeprevisto dall'art. 188 cod. pen. Non è possibile pertanto, ritenere che le spesedovute dal ricorrente ammontino solo al modesto importo da lui indicato,essendo evidente che esse sono, sicuramente, molto più elevate.La omessa quantificazione di tali spese, mai richiesta dal ricorrente,impedisce, al momento, ogni valutazione di proporzionalità rispetto al valore delbene sottoposto al sequestro conservativo, del quale peraltro il ricorrente nonindica l'attuale ammontare: il sequestro, pertanto, deve essere mantenuto, alfine di poter eseguire su di esso l'esecuzione forzata prevista all'art. 320, comma2, cod. proc. pen., in caso di mancato pagamento del debito verso lo Stato, unavolta determinato nel suo importo e divenuto, perciò, certo, liquido ed esigibile,come legittimamente ritenuto dal provvedimento impugnato.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, non sussistendo il lamentatovizio di motivazione del provvedimento impugnato e non emergendo, allo stato,alcuna violazione della proporzionalità tra il valore del bene sottoposto alsequestro e il debito maturato e maturando di cui esso garantiscel'adempimento.Non deve, peraltro, essere trascurato il consolidato principio dettato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'ordinamento processuale nonprevede la revoca del sequestro conservativo per il venire meno dei presuppostigenetici, ma soltanto in presenza di idonea cauzione» (Sez. 5, n. 45929 del04/10/2005, Rv. 233216 e le molte successive). Si deve infatti attribuire all'art.319 cod. proc. pen. una portata generale, anche se la norma è formulata conriferimento all'imputato e al processo di merito, e si deve perciò ritenere che ilcondannato possa essere ammesso a formulare un'offerta di cauzione anche insede esecutiva, o comunque dopo la conclusione della fase processuale dimerito, soprattutto considerando che la quantificazione definitiva delle speseprocessuali può essere effettuata solo al termine di essa. Non appare pertantoconforme all'interesse e al diritto del condannato precludergli la possibilità diottenere anche in sede esecutiva la revoca del sequestro conservativo sui suoibeni, prestando una cauzione che possa essere valutata dal giudice come idonea,con riferimento al presumibile ammontare del debito da lui maturato verso loStato, se questo non sia stato ancora determinato dall'Amministrazione.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 02 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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